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Del. n. 72/2014/PAR
Sezione regionale di controllo per la Toscana
composta dai magistrati:
Gaetano D’AURIA presidente
Maria Annunziata RUCIRETA consigliere
Nicola BONTEMPO consigliere
Emilia TRISCIUOGLIO consigliere, relatore
Laura D’AMBROSIO consigliere
Marco BONCOMPAGNI consigliere
nell’adunanza dell’8 luglio 2014,
VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;
VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTO il regolamento (14/2000) per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;
VISTA la convenzione stipulata il 16 giugno 2006 sulle modalità di collaborazione tra la Sezione regionale, il Consiglio delle autonomie locali e la Giunta regionale della Toscana in merito all’esercizio della funzione di controllo sulla gestione degli enti autonomi territoriali, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003;
UDITO il relatore, cons. Emilia Trisciuoglio;
PREMESSO
- Il Consiglio delle autonomie locali ha inoltrato alla Sezione – con nota prot. n. 7663/1.13.9 del 18 aprile 2014, pervenuta il 29 aprile 2014 – una richiesta di parere, formulata dal Sindaco del Comune di Arezzo, avente ad oggetto due quesiti: a) se le voci di spesa per mostre, conferenze e pubblicità, analiticamente elencate dall’ente richiedente, necessarie per l’organizzazione della Fiera Antiquaria di Arezzo, siano sottoposte ai limiti di spesa previsti dall’art. 6, comma 8, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla l. 30 luglio 2010, n. 122, in considerazione del fatto che le spese in questione sono finalizzate allo sviluppo turistico ed economico del territorio e che il Comune solo dal 2014 ha assunto la gestione della Fiera, sicché le spese di cui trattasi non erano ricomprese nella spesa storica del 2009 relativa a tali voci;
b) se sia possibile escludere dai limiti di spesa del citato articolo 6, comma 8, le spese finanziate con contributi a carico di altro ente locale.
2. La richiesta di parere è ammissibile, sotto il profilo soggettivo, essendo stata formulata dal Sindaco del comune interessato e inviata alla Corte per il tramite del Consiglio delle autonomie.
Quanto all’ammissibilità della richiesta sotto il profilo oggettivo, preliminarmente è necessario rilevare che la funzione consultiva della Corte si svolge in relazione alla sola materia della “contabilità pubblica”, intesa in senso dinamico ed estesa alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche e alle ripercussioni sulla sana gestione finanziaria e sugli equilibri di bilancio (cfr. ss.rr. deliberazione n. 54/2010). Nella specie, la Sezione ritiene che i quesiti rientrino nell’alveo della contabilità pubblica, essendo incentrati sull’applicazione di norme di finanza pubblica (art. 6, d.l. n. 78/2010) dettate per imporre vincoli di contenimento delle spese, tra le quali quelle per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità. In ogni caso, però, oggetto di parere possono essere solo le questioni che non richiedono valutazioni su casi o atti gestionali specifici, che possano determinare una ingerenza della Corte nell’amministrazione attiva dell’ente. Pertanto, il parere che segue viene reso solo in termini generali.
Con questa precisazione, la richiesta di parere è ammissibile anche sotto il profilo oggettivo.
3. Nel merito del primo quesito.
In via preliminare si deve ricordare che, nell’ambito della manovra finanziaria contenuta nel d.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla l. n. 122/2010, il legislatore ha dettato numerose norme dirette a contenere la spesa pubblica sia dello Stato che delle Autonomie. Una di queste disposizioni è l’art. 6, che, sotto la rubrica “Riduzione dei costi degli apparati amministrativi, reca 27 commi, applicabili da tutte o solamente da alcune pubbliche amministrazioni.
In particolare, il comma 8 del suddetto articolo prevede che “A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche (…) non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità”. Il comma 20, primo periodo, dello stesso articolo prevede che “Le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario regionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica”.
Le disposizioni contenute nell’art. 6 citato sono state sottoposte al vaglio della Corte costituzionale per verificarne la legittimità in relazione all’art. 117, terzo comma, Cost. La sentenza 10 giugno 2011, n. 182, si è, tra l’altro, così espressa: “L’art. 6 del d.l. n. 78/2010 non intende imporre alle regioni l’osservanza puntuale ed incondizionata dei singoli precetti di cui si compone e può considerarsi espressione di un principio fondamentale di finanza pubblica, in quanto stabilisce, rispetto a specifiche voci di spesa, limiti puntuali che si applicano integralmente allo Stato, mentre vincolano le Regioni, le Province autonome e gli Enti del servizio sanitario nazionale solo come limite complessivo di spesa”. Ancora “Il comma 20 dell’art. 6, infatti, autorizza le Regioni, le Province autonome e gli Enti del Servizio sanitario nazionale, anzitutto, a determinare, sulla base di una valutazione globale dei limiti di spesa puntuali dettati dall’art. 6, l’ammontare complessivo dei risparmi da conseguire e, quindi, a modulare in modo discrezionale, tenendo fermo quel vincolo, le percentuali di riduzione delle singole voci di spesa contemplate nell’art. 6”.
Inoltre, la stessa Corte, con la sentenza 4 giugno 2012, n. 139, nel confermare la legittimità delle limitazioni all’autonomia di spesa delle regioni, come limite complessivo ma con libertà di allocazione delle risorse tra diversi ambiti e obiettivi di spesa, ha affermato che la previsione contenuta nell’art. 6, comma 20, del d.l. n. 78/2010 va intesa “come disposizione di principio anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali”.
L’interpretazione costituzionale della norma, orientata a riconoscere all’interno di un principio inderogabile di riduzione della spesa pubblica l’autonomia e la responsabilità degli enti nell’assegnazione di risorse a iniziative e singoli atti di spesa, aveva, d’altra parte, già trovato eco nei pareri espressi dalle Sez. regionali di controllo della Lombardia (deliberazione n. 116/2011, e del Piemonte (deliberazione n. 37/2011), nonché nella precedente giurisprudenza costituzionale in relazione a norme dichiarate illegittime per aver posto vincoli eccessivamente puntuali a determinate voci di spesa.
Pertanto, affermato, nel caso di specie, l’obbligo di rispettare il principio di riduzione complessiva delle voci di spesa, dettato dall’art. 6 del d.l. n. 78/2010, l’Ente, nell’ambito della propria autonomia e discrezionalità, ma nei limiti rigorosi delle risorse disponibili e dei vincoli complessivi di finanza pubblica, valuterà se la manifestazione “Fiera Antiquaria”, in quanto programmata come un insieme di attività rivolte a perseguire finalità di interesse pubblico di competenza dell’Ente, possa essere prioritariamente destinataria delle risorse necessarie alla sua realizzazione.
4. Nel merito del secondo quesito.
Al fine di valutare se le spese finanziate da contributi provenienti da soggetti terzi siano escluse dai limiti ex art. 6, comma 8, d.l. n. 78/2010, giova richiamare la pronuncia delle Sezioni riunite in sede di controllo, che, con deliberazione n. 7/2011, resa su questione di massima, seppure con riferimento ad altre spese (studi e consulenze), si esprime nel senso di non assoggettare ai citati limiti la spesa coperta da finanziamenti aggiuntivi e specifici trasferiti da altri soggetti. In tal senso si è espressa anche questa Sezione con deliberazione n. 520/2011, nonché altre sezioni di controllo (cfr. Sezione reg. contr. Liguria del. n. 9/2011 e Sezione reg. contr. Piemonte n. 37/2011). Tale interpretazione appare coerente con un quadro generale che tende ad escludere dai vincoli le spese che hanno un finanziamento specifico e aggiuntivo, proveniente da soggetti pubblici o privati. Naturalmente, nel caso di erogazione proveniente da un ente pubblico, l’ente finanziatore dovrà a sua volta rispettare tutti i vincoli di spesa posti dalle norme di finanza pubblica, cui sia sottoposto.
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Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti-Sezione regionale di controllo per la Toscana, in relazione alla richiesta formulata dal Sindaco del Comune di Arezzo, trasmessa per il tramite del Consiglio delle autonomie con nota prot. n. 7663/1.13.9 del 18 aprile 2014.
Copia della presente deliberazione verrà trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana, nonché al Sindaco e al Presidente del Consiglio del Comune di Arezzo.
Firenze, 8 luglio 2014
L’estensore Il presidente
f.to Emilia Trisciuoglio f.to Gaetano D’Auria
Depositata in Segreteria il 9 luglio 2014
Il funzionario preposto al Servizio di supporto
f.to Claudio Felli
