Del. n. 181/2014/PAR
Sezione Regionale di Controllo per la Toscana
composta dai magistrati:
Maria Annunziata RUCIRETA presidente f.f.
Paolo PELUFFO consigliere, relatore
Nicola BONTEMPO consigliere
Emilia TRISCIUOGLIO consigliere
Marco BONCOMPAGNI consigliere
nell’adunanza del 9 ottobre 2014;
VISTO l’art. 100, secondo comma, della Costituzione;
VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTO il Regolamento n.14/2000 per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;
VISTA la Convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di “ulteriori forme di collaborazione” tra Corte ed autonomie, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003;
UDITO il relatore, cons. Paolo Peluffo;
1 - Il Consiglio delle autonomie locali ha inoltrato alla Sezione, con nota prot. n. 9294/1.13.9 del 20 maggio 2014, una richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Camaiore in cui chiede se sia legittima la pretesa della società che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti di aggiungere all’importo contrattuale a carico del comune richiedente, quale corrispettivo del servizio, la remunerazione del capitale, con conseguente aggravio a carico del comune richiedente.
CONSIDERATO
Secondo consolidati orientamenti assunti dalla Corte dei conti in tema di pareri da esprimere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della l. n. 131/2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere formulata presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo della legittimazione dell’organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo per l’attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica, come espressamente previsto dalla legge.
La richiesta di parere è ammissibile sotto il profilo soggettivo, in quanto formulata dal Sindaco del Comune interessato, per il tramite del Consiglio delle autonomie.
La richiesta è, invece, inammissibile dal punto di vista oggettivo, in quanto il quesito posto all’attenzione del Collegio verte su di una materia – la quantificazione del corrispettivo di un servizio – che deve considerarsi estranea al concetto di contabilità pubblica ai fini dell’esercizio dell’attività consultiva da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti di cui all’art.7 comma 8 L. n.131/2003. Come evidenziato dalle Sezioni Riunite di questa Corte, con pronunzia resa in sede di nomofilachia contabile ai sensi dell’art. 17, co. 31, d.l. n. 78/2009 (del. n. 54/contr/2010) confermando l’orientamento già assunto dalla Sezione Autonomie (del. n. 5 del 17/02/2006), la nozione suddetta non può interpretarsi in guisa “che, vanificando lo stesso limite posto dal legislatore, conduca al risultato di estendere l’attività consultiva in discorso a tutti i settori dell’azione amministrativa, in tal guisa realizzando, perdippiù, l’inaccettabile risultato di immettere questa Corte nei processi decisionali degli Enti territoriali”; ma che detta nozione “nell’ambito di una impostazione tendente a privilegiare un’accezione strettamente inerente ad attività contabili in senso stretto (…) assuma un ambito limitato alle normative e ai relativi atti applicativi che disciplinano in generale l’attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci ed i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione della spesa, l’indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli”.
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Nelle sopra esposte considerazioni è il deliberato d’inammissibilità della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal Sindaco del Comune di Camaiore, trasmessa per il tramite del Consiglio delle autonomie con nota prot. n. 9294/1.13.9 del 20 maggio 2014.
Copia della presente deliberazione è trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale di Camaiore.
Firenze, 9 ottobre 2014.
L’estensore Il presidente f.f.
f.to Paolo Peluffo f.to Maria Annunziata Rucireta
Depositata in segreteria il 9 ottobre 2014
p. Il funzionario preposto al servizio di supporto
f.to Antonella Innocenti
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