Del
Del. n. 57/2014/PAR
Sezione regionale di controllo per la Toscana
composta dai magistrati:
Gaetano D’AURIA
presidente
Maria Annunziata RUCIRETA
consigliere
Paolo PELUFFO
consigliere, relatore
Emilia TRISCIUOGLIO
consigliere
Laura D’AMBROSIO
consigliere
Marco BONCOMPAGNI
consigliere
VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;
VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTO il regolamento (14/2000) per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;
VISTA la convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di “ulteriori forme di collaborazione” tra Corte ed autonomie, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003;
UDITO nella camera di consiglio del 28 maggio 2014 il relatore, cons. Paolo Peluffo;
PREMESSO
Il Consiglio delle autonomie locali ha inoltrato alla Sezione – con nota 27 novembre 2013, n. 20043/1.13.9 – una richiesta di parere, formulata dal Sindaco del Comune di Giuncugnano, avente ad oggetto l’ambito applicativo del divieto, imposto agli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno dall’art. 1, comma 562, della l. n. 296/2006, di superare, per la spesa di personale, il corrispondente ammontare dell’anno 2008. In particolare, si chiede di conoscere se, avuto riguardo alla specificità della figura del segretario comunale e al suo particolare status giuridico, è possibile per gli enti locali derogare a tale limite di spesa nell’ipotesi di nomina del segretario titolare in forma convenzionata.
CONSIDERATO
La richiesta di parere è ammissibile, sia sotto il profilo soggettivo, essendo stata correttamente formulata dal Sindaco del Comune interessato e inviata alla Corte per il tramite del Consiglio delle autonomie, sia sotto il profilo oggettivo, essendo inerente a una problematica – la spesa per il personale – che attiene alla materia della contabilità pubblica.
Nel merito, l’art. 1, comma 562, della l. 27 dicembre 2006 (legge finanziaria per il 2007), modificato prima dall’art. 3, comma 121, l. 24 dicembre 2007, n. 244, poi dall’art. 14, comma 10, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla l. 30 luglio 2010, n. 122, ed infine dall’art. 4-ter, comma 11, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, nel testo integrato dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44, prevede che “Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell’anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all’assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558”.
Con deliberazione n. 8/2012 della Sezione delle autonomie, la Corte dei conti si è pronunciata sul tema della spesa per il personale degli enti locali, con particolare riguardo alla figura del segretario comunale, giungendo alla conclusione che “nel complessivo assetto normativo che regola ruolo, funzioni e status dei segretari comunali e provinciali, anche a seguito della soppressione dell’Agenzia autonoma per le gestione dell’albo ed il trasferimento dei suoi compiti al Ministero dell’interno, non sono intervenute innovazioni tali da poter giustificare una posizione funzionale diversa nel contesto ordinamentale degli enti locali e che, pertanto, non sussistono elementi per una ridefinizione della natura giuridico-economica della retribuzione agli stessi spettante che possa giustificare una allocazione contabile delle relative spese diversa da quella in cui sono appostate le spese per il personale dipendente degli enti”.
Ad analoghe conclusioni è giunta anche la Sezione regionale di controllo per le Marche, con deliberazione n. 64/2013.
La riduzione della spesa di personale rappresenta uno specifico obiettivo di finanza pubblica al cui rispetto devono concorrere sia gli enti sottoposti al patto di stabilità, sia quelli esclusi. Di conseguenza, l’obiettivo di riduzione o, comunque, di contenimento della spesa per il personale non va considerato quale principio tendenziale, ma rappresenta un obiettivo vincolante e imperativo (in tal senso v. pure Sez. reg. contr. Veneto, deliberazione n. 154/2011).
Giova ricordare, altresì, che questa Sezione si è pronunciata (deliberazione n. 20/2007) in relazione a una questione analoga a quella oggetto di esame in questa sede, ritenendo che “le spese relative al trattamento economico del segretario comunale concorrono a individuare sia il livello di spesa del personale sostenuta nel 2004, anno scelto quale base di riferimento (nella previgente versione del comma 562 citato), sia il livello della spesa del 2007”. Quanto, poi, alla nozione di “spesa del personale”, proseguiva la Corte, “non appare dubbio che ad essa debba ricondursi l’onere del trattamento economico del segretario comunale”.
La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 17/2013, ha di recente ribadito “l’onnicomprensività della nozione spesa di personale, da intendere ai fini del rapporto strutturale tra la spesa di personale e la spesa corrente, ex all’art. 76, comma 6 del d.l. 112/2008, convertito dalla l. n.133/2008”, precisando che, fermo il divieto inderogabile di superare il limite di spesa di personale imposto dall’art. 1, comma 562, della l. n. 296/2006, “nel caso dell’utilizzo del segretario in convenzione, la spesa imputata all’ente capofila deve essere calcolata in virtù del rapporto organico che intercorre con l’ente di appartenenza, considerando l’intero importo”.
Ne discende che il divieto, imposto agli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno dall’art. 1, comma 562, della l. n. 296/2006, di superare, per la spesa di personale, il corrispondente ammontare dell’anno 2008, è una norma di carattere inderogabile, e rimane tale anche nell’ipotesi di nomina del segretario titolare in forma convenzionata.
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Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal Sindaco del Comune di Giuncugnano, trasmessa per il tramite del Consiglio delle autonomie con nota prot. n. 20043/1.13.9 del 27 novembre 2013.
Copia della presente deliberazione è trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco e al Presidente del Consiglio del Comune di Giuncugnano.
Firenze, 28 maggio 2014
L’estensore
Il presidente
f.to Paolo PELUFFO
f.to Gaetano D’AURIA
Depositata in Segreteria il 28 maggio 2014
Il funzionario preposto al Servizio di supporto
f.to Claudio FELLI
