Del. n. 7/2014/PAR
Sezione Regionale di Controllo per la Toscana
composta dai magistrati:
Gaetano D’AURIA
presidente
Maria Annunziata RUCIRETA
consigliere
Paolo PELUFFO
consigliere
Nicola BONTEMPO
consigliere
Emilia TRISCIUOGLIO
consigliere
Laura D’AMBROSIO
consigliere
Marco BONCOMPAGNI
consigliere, relatore
VISTO l’art. 100, secondo comma, della Costituzione;
VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti;
VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTO il Regolamento (14/2000) per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;
VISTA la Convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di “ulteriori forme di collaborazione” tra Corte ed autonomie, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003;
UDITO nella Camera di consiglio del 27 marzo 2014 il relatore consigliere Marco Boncompagni.
PREMESSO
Il Consiglio delle autonomie locali ha inoltrato alla Sezione, con nota prot. n. 22026/1.13.9 del 31 dicembre 2013, una richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Asciano in materia di contrattazione collettiva dei segretari comunali e provinciali, ove si chiede, in particolare, l’interpretazione della disciplina contrattuale vigente relativa alla determinazione dei compensi da erogare a titolo di retribuzione di posizione ed all’applicazione dell’istituto del “galleggiamento”.
CONSIDERATO
La richiesta di parere è ammissibile sotto il profilo soggettivo, in quanto formulata dal Sindaco del Comune interessato, per il tramite del Consiglio delle autonomie.
La richiesta è, invece, inammissibile dal punto di vista oggettivo, in quanto il quesito posto all’attenzione del Collegio verte su di una materia – l’interpretazione di clausole contrattuali collettive – nella quale operano specifici meccanismi aventi ad oggetto, da un lato, l’interpretazione autentica dei contratti collettivi di lavoro pubblico (art. 49 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165) e, dall’altro, l’assistenza dell’Aran alle amministrazioni “ai fini dell’uniforme applicazione dei contratti collettivi” ( art. 46 d.lgs. n. 165/2001 cit.). L’esistenza di tale particolare e compiuta disciplina impone, pertanto, di evitare, secondo il costante orientamento delle Sezioni riunite della Corte (v. da ultimo, delib. 30 settembre 2010, n. 50), sovrapposizioni e interferenze quali si determinerebbero in caso di esercizio dell’attività consultiva delle Sezioni regionali nella materia che forma oggetto della citata disciplina. Donde l’inammissibilità della proposta richiesta di parere.
***
Nelle sopra esposte considerazioni è il deliberato d’inammissibilità della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal Sindaco del Comune di Asciano, trasmessa per il tramite del Consiglio delle autonomie con nota prot. n. 22026/1.13.9 del 31 dicembre 2013.
Copia della presente deliberazione è trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale di Asciano.
Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 27 marzo 2014.
L’estensore
Il presidente
f.to Marco BONCOMPAGNI
f.to Gaetano D’AURIA
Depositata in Segreteria il 27 marzo 2014
Il funzionario preposto al Servizio di supporto
f.to Claudio FELLI
