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Del. n. 239/2014/PAR

Sezione regionale di controllo per la Toscana
composta dai magistrati:

Gaetano D’AURIA presidente
Maria Annunziata RUCIRETA consigliere, relatore
Paolo PELUFFO consigliere
Nicola BONTEMPO consigliere
Emilia TRISCIUOGLIO consigliere
Laura d’AMBROSIO consigliere
Marco BONCOMPAGNI consigliere
nell’adunanza dell’11 novembre 2014,
VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTO il regolamento n. 14/2000 per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;
VISTA la convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra Sezione regionale di controllo, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di “ulteriori forme di collaborazione” tra Corte ed autonomie, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003;
VISTA la richiesta di parere formulata dal Presidente della Provincia di Pistoia con nota prot. n. 3591 del 13 gennaio 2014, inoltrata dal Consiglio delle autonomie locali con nota prot. n. 1231/1.13.9 del 20 gennaio 2014;
UDITO il relatore, consigliere Maria Annunziata Rucireta;
PREMESSO
1. - Con la nota in epigrafe, il Presidente della Provincia di Pistoia ha richiesto, per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, il parere di questa Sezione sul punto se gli interventi pubblici forestali di cui all'art. 10 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 possano farsi rientrare fra le opere di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica ai sensi dell'art. 3, co. 8 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e possano quindi dar luogo legittimamente alla corresponsione degli incentivi previsti dal medesimo decreto legislativo al personale dipendente interno incaricato della progettazione di tali lavori.
CONSIDERATO
2. - La richiesta di parere, formulata ai sensi dell’art. 7, comma 8 della l. 5 giugno 2003, n. 131, presenta i requisiti soggettivi di ammissibilità, in quanto proviene, per il tramite del Consiglio delle autonomie, dall’organo politico di vertice e rappresentante legale dell'ente ai sensi dell’art. 50 Tuel.
Anche il requisito oggettivo è da ritenersi sussistente, in quanto il quesito è sicuramente ascrivibile alla materia della contabilità pubblica e riveste caratteri di generalità e astrattezza tali da non implicare valutazione di fatti gestionali concreti.

3. – L’art. 92, comma 5 del d. lgs. n. 163/2006 (codice dei contratti pubblici) recita: “Una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro [...] è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori".
Quanto alla nozione di "opera" o "lavoro", l'art. 3, comma 8 del medesimo d. lgs. precisa che: "I 'lavori' di cui all'Allegato I comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per 'opera' si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica".
L'amministrazione provinciale di Pistoia, ai fini dell'attribuzione dei predetti incentivi al proprio personale, si interroga sulla qualificabilità come opere “di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica" degli interventi pubblici forestali previsti dall'art. 10 della l.r. 21 marzo 2000, n. 39 (legge forestale della Toscana).
Tale disposizione stabilisce al comma 1 che: "Gli interventi pubblici forestali realizzano opere e servizi volti a tutelare, migliorare e ampliare i boschi della Toscana ed a garantirne la funzione sociale", mentre al successivo comma 2 precisa:
"Sono interventi pubblici forestali:
a) i rimboschimenti finalizzati a difendere il suolo, regimare le acque, preservare e migliorare la qualità dell’ambiente e del paesaggio, prevenire o contenere i danni da valanghe e altre calamità, consolidare le dune e le zone litoranee;
b) le sistemazioni idraulico-forestali volte agli stessi fini di cui alla lettera a);
c) le cure colturali ai rimboschimenti di cui alla lettera a) fino alla loro completa affermazione e la manutenzione straordinaria delle sistemazioni di cui alla lettera b) per mantenerne le funzionalità;
d) il miglioramento di boschi degradati e di quelli danneggiati o distrutti dal fuoco o da altre cause avverse;
e) le conversioni e le trasformazioni boschive volte a conferire una maggiore stabilità biologica ed un migliore assetto ambientale e paesaggistico all’area forestale interessata;
f) la creazione ed il miglioramento di boschi periurbani o comunque destinati a fini sociali, culturali e didattici;
g) la cura, la manutenzione e la sorveglianza dei boschi di proprietà della Regione e di altri enti pubblici;
h) la rinaturalizzazione, anche tramite specie forestali autoctone e tecniche d’ingegneria naturalistica di aree degradate, di corsi d’acqua e di rimboschimenti;
i) le opere ed i servizi volti a prevenire e reprimere gli incendi boschivi, a difendere il bosco da attacchi parassitari e da danni di altra origine;
l) l’azione di pronto intervento ed il ripristino nelle zone forestali colpite da calamità naturali o da eventi di eccezionale gravità;
m) la viabilità forestale e le opere costruttive connesse agli interventi di cui alle lettere da a) a l);
n) la produzione di materiale forestale di propagazione (MFP) necessario per gli interventi di cui alle lettere da a) a l) e per la distribuzione gratuita a favore di chi attua volontariamente rimboschimenti, migliorie boschive e sistemazioni idraulico-forestali a fini di difesa e miglioramento ambientale".

4. - Questa Sezione ha già chiarito in passato (v., fra le altre, le delib. 30 agosto 2012, n. 290, e 19 marzo 2013, n. 15, conformi peraltro all’orientamento di altre Sezioni regionali) che l'art. 92 del codice dei contratti pubblici, per l'esplicita formulazione del testo e per la ratio che lo ispira, permette di riconoscere l'incentivo ai dipendenti incaricati dell'attività di progettazione solo ove questa sia finalizzata alla costruzione di un'opera pubblica, la cui realizzazione sia preceduta da una necessaria attività di progettazione e per il cui affidamento si faccia ricorso a procedure di evidenza pubblica. La presenza di tali circostanze è, pertanto, elemento preliminare indispensabile per la legittima attribuzione dell'incentivo.
Ciò premesso, va esaminata la questione dell’ascrivibilità degli interventi forestali di cui alla legge regionale toscana alle opere di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica menzionate dal codice dei contratti pubblici.
L’esame dei due testi normativi mostra che essi si propongono obiettivi non coincidenti, l'uno (la legge regionale toscana) avendo di mira la tutela ed il miglioramento del patrimonio boschivo, anche tenuto conto della sua funzione sociale (cfr. il già citato 1° comma dell’art. 10), l'altro (il codice dei contratti) comprendendo invece nel proprio oggetto, fra l’altro, le opere destinate alla salvaguardia e messa in sicurezza del territorio.
La diversità di finalità dei due testi normativi non consente una associazione automatica e inequivoca delle voci elencate dalla legge regionale con il concetto di opera pubblica come sopra identificato, ma si ritiene senz’altro possibile un’intersezione tra le due discipline, in riferimento a quegli interventi forestali che presentano caratteristiche di strumentalità rispetto ad obiettivi di difesa del suolo e contrasto al degrado territoriale. E’ noto infatti che l'azione di messa in sicurezza del territorio può attuarsi anche mediante rinsaldamenti e opere costruttive che prevedono l’impiego di materiale vegetale vivo (da solo o in associazione a materiali inerti), per la sua capacità di contenimento dei fenomeni erosivi e trattenimento del suolo (e in ciò consistono appunto le tecniche di ingegneria naturalistica).
Tanto considerato, rientra nell’autonomia decisionale dell’ente richiedente identificare le attività di cui alla legge forestale regionale che, attuandosi previa progettazione confluente nella realizzazione di un’opera, e realizzando in concreto le finalità di “presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica”, legittimano il riconoscimento dell’incentivo alla progettazione previsto dall’art. 92 del codice dei contratti.
* * *
Nelle considerazioni esposte è il parere della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal Presidente della Provincia di Pistoia con nota prot. n. 3951 del 13 gennaio 2014.
Copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana, al Presidente della Provincia di Pistoia ed al Presidente della Sezione delle autonomie della Corte dei conti.

Firenze, 11 novembre 2014

L’estensore Il presidente
f.to Maria Annunziata Rucireta f.to Gaetano D’Auria

Depositata in Segreteria il 12 novembre 2014

Il funzionario preposto al Servizio di supporto
f.to Claudio Felli

Allegati
Testo atto (359.73 KB)
Data
Oggetto
Provincia di Pistoia - richiesta di parere se gli interventi pubblici forestali di cui all'art. 10 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 possano farsi rientrare fra le opere di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica ai sensi dell'art. 3, co. 8 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e possano quindi dar luogo legittimamente alla corresponsione degli incentivi previsti dal medesimo decreto legislativo al personale dipendente interno incaricato della progettazione di tali lavori.
id
h7PXAfMDRr-RIBvH3xpWcg
Anno
2014
Numero
239/2014/PAR
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Ultimo aggiornamento: 05/02/2026

Inviato da f.consumi il 15 Agosto 2025
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