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Del. n. 238/2014/PAR
Sezione regionale di controllo per la Toscana
composta dai magistrati:
Gaetano D’AURIA presidente
Maria Annunziata RUCIRETA consigliere, relatore
Paolo PELUFFO consigliere
Nicola BONTEMPO consigliere
Emilia TRISCIUOGLIO consigliere
Laura d’AMBROSIO consigliere
Marco BONCOMPAGNI consigliere
nell’adunanza dell’11 novembre,
VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTO il regolamento n. 14/2000 per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;
VISTA la convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra Sezione regionale di controllo, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di “ulteriori forme di collaborazione” tra Corte ed autonomie, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003;
VISTA la richiesta di parere formulata dal Sindaco del comune di Quarrata con nota prot. n. 14219 dell’8 aprile 2014, inoltrata dal Consiglio delle autonomie locali con nota prot. n. 7089/1.13.9 del 9 aprile 2014;
UDITO il relatore, consigliere Maria Annunziata Rucireta;
PREMESSO
1. - Con la nota in epigrafe, il Sindaco del Comune di Quarrata ha chiesto, per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, il parere di questa Sezione sui presupposti dell’obbligo, gravante in capo all’ente locale ai sensi dell’art. 86, comma 2 del Tuel, di provvedere al versamento forfettario degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi in favore degli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti. Più precisamente, la richiesta ha ad oggetto i seguenti punti: a) se l’obbligo a carico dell’ente locale sia subordinato alla rinuncia dell’amministratore all’attività lavorativa per il periodo del mandato; b) se, nell’affermativa, la rinuncia possa riferirsi anche ad un periodo di tempo inferiore all’intera durata del mandato; c) con quali modalità debba essere resa tale rinuncia.
CONSIDERATO
2. - La richiesta di parere, formulata ai sensi dell’art. 7, comma 8, della l. 5 giugno 2003, n. 131, soddisfa il requisito soggettivo di ammissibilità, in quanto proviene, per il tramite del Consiglio delle autonomie, dall’organo politico di vertice e rappresentante legale dell'ente ai sensi dell’art. 50 del Tuel.
Quanto al requisito oggettivo, esso è da ritenersi sussistente in relazione ai tre quesiti proposti, in quanto sicuramente ascrivibili alla materia della contabilità pubblica e sufficientemente generali e astratti da non implicare, da parte della Corte, valutazione di scelte comportamentali specifiche, la cui determinazione non potrebbe che essere rimessa all’ente nell’esercizio della sua autonomia.
3. - Nel merito, la richiesta di parere tende a conoscere le condizioni in presenza delle quali l’art. 86, comma 2, del Tuel pone a carico dell’ente locale l’obbligo di provvedere al versamento di una somma forfettaria annuale, a titolo di contribuzione per oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi, in favore dei lavoratori autonomi che ricoprano determinate cariche di amministratori locali.
La disposizione che qui interessa fa seguito alla previsione di analogo obbligo, contenuta nel comma 1 del medesimo articolo, che stabilisce il versamento, a carico dell’ente locale, dei predetti oneri contributivi in favore dei lavoratori dipendenti, pubblici o privati, che chiedano di essere collocati in aspettativa non retribuita durante il periodo del loro mandato.
Conformemente all’orientamento ormai consolidato espresso da altre Sezioni regionali di controllo (v. per tutte Sez. controllo Puglia, delib. n. 57 del 27 marzo 2013; Sez. controllo Basilicata, delib. n. 3 del 15 gennaio 2014 e Sez. controllo Lombardia, delib. n. 95 del 4 marzo 2014), questa Sezione ritiene che le disposizioni recate dai due commi ora richiamati vadano lette congiuntamente, in quanto sono ispirate dalla medesima ratio, che è quella di garantire un sostegno (attraverso la conservazione delle prerogative assistenziali e previdenziali) a favore dell’amministratore locale, sia esso lavoratore dipendente o autonomo, che scelga di dedicare interamente il proprio tempo e le proprie energie all’adempimento del mandato amministrativo, rinunciando conseguentemente al corrispettivo economico spettante per le proprie prestazioni lavorative. Presupposto imprescindibile per ottenere il beneficio in parola è dunque l’esclusività dell’incarico di amministratore, che risulta assicurata per i lavoratori dipendenti dal ricorso all’istituto dell’aspettativa non retribuita e per i lavoratori autonomi da apposita dichiarazione di rinuncia all’attività professionale.
4. - Dirimente, in favore di tale interpretazione, appare anche il dato testuale: il comma 2, infatti, esplicitamente prevede che il pagamento degli oneri di cui si discute sia effettuato “allo stesso titolo previsto dal comma 1” e avvenga “in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti”, con ciò determinando un collegamento logico e sistematico tra le due fattispecie, che pertanto devono essere sorrette da analoghi presupposti.
Se si giungesse a diversa conclusione, quella cioè di ritenere che l’ente locale debba corrispondere in ogni caso gli oneri contributivi, anche quando l’amministratore continui ad esercitare la propria arte o professione, si determinerebbe di fatto “uno sgravio netto a favore del lavoratore non dipendente che accede alla carica di amministratore locale”, ed un corrispondente aggravio del bilancio comunale “senza alcuna corrispettiva dedizione del tempo lavorativo”, da parte del lavoratore autonomo, ai soli compiti di amministratore locale. Si finirebbe altresì per consentire l’alterazione delle condizioni di mercato, dal momento che il lavoratore autonomo, “non gravato dagli oneri contributivi”, avrebbe margini di ricavo “più ampi rispetto alla concorrenza” (così Sez. controllo Basilicata, delib. n. 3 citata).
5. - Quanto al secondo quesito, non si rinviene nel testo alcuna disposizione che vincoli la scelta di rinunciare all’attività lavorativa all’intera durata del mandato.
6. - In relazione al terzo quesito, si ritiene che sia onere del lavoratore autonomo che intenda richiedere all’ente il versamento della contribuzione forfettaria di comprovare la circostanza che giustifica l’applicazione del secondo comma dell’art. 86, attraverso documentazione idonea ad attestare in concreto il requisito dell’esclusività in costanza di mandato (a titolo di esempio, rilasciando all’ente locale un’autodichiarazione circa l’avvenuta sospensione dell’attività lavorativa, da notificare anche all’ente previdenziale, oppure producendo documentazione fiscale o previdenziale che dimostri l’assenza di redditi da lavoro autonomo).
Con la medesima forma potrà anche procedersi alla revoca della predetta opzione di esclusività, determinando la conseguente cessazione del beneficio.
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Nelle considerazioni sopra esposte è il parere della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, in relazione alla richiesta formulata dal Sindaco del Comune di Quarrata con nota prot. n. 14219 dell’8 aprile 2014.
Copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana, al Sindaco del Comune di Quarrata ed al residente della Sezione delle autonomie della Corte dei conti.
Firenze, 11 novembre 2014
L’estensore Il presidente
f.to Maria Annunziata Rucireta f.to Gaetano D’Auria
Depositata in Segreteria il 12 novembre 2014
Il funzionario preposto al Servizio di supporto
f.to Claudio Felli
