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Del. n. 250/2014/PAR
Sezione regionale di controllo per la Toscana
composta dai magistrati:
Gaetano D’AURIA presidente
Maria Annunziata RUCIRETA consigliere, relatore
Paolo PELUFFO consigliere
Nicola BONTEMPO consigliere
Emilia TRISCIUOGLIO consigliere
Laura d’AMBROSIO consigliere
Marco BONCOMPAGNI consigliere
nell’adunanza del 19 novembre 2014,
VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTO il regolamento n. 14/2000 per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;
VISTA la convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra Sezione regionale di controllo, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di “ulteriori forme di collaborazione” tra Corte ed autonomie, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003;
VISTA la richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Buggiano con nota prot. n. 8507 del 30 giugno 2014, inoltrata dal Consiglio delle autonomie locali con nota prot. n. 11623/1.13.9 in pari data;
UDITO il relatore, consigliere Maria Annunziata Rucireta;
PREMESSO
1. - Con la nota in epigrafe, il Sindaco del Comune di Buggiano ha chiesto, per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, il parere di questa Sezione circa la possibilità di non computare, nell’ammontare delle spese rilevanti ai fini del rispetto dei criteri previsti dall’art. 1, comma 557, della l. n. 296/2006, per l’anno 2014, i costi della retribuzione e relativi oneri riflessi, riferiti ad un dipendente rientrato in servizio dopo un periodo di aspettativa per mandato elettivo.
2. - La richiesta di parere, formulata ai sensi dell’art. 7, comma 8, della l. 5 giugno 2003, n. 131, soddisfa il requisito soggettivo di ammissibilità, in quanto proviene, per il tramite del Consiglio delle autonomie, dall’organo politico di vertice e rappresentante legale dell'ente, ai sensi dell’art. 50 del Tuel.
Quanto al requisito oggettivo, la questione è certamente riconducibile, per materia, all’ambito della contabilità pubblica, dal momento che essa si riferisce ad obiettivi di contenimento della spesa sanciti da principi generali di coordinamento della finanza pubblica, suscettibili di ripercuotersi sugli equilibri di bilancio degli enti e particolarmente rilevanti ai fini dell’attuazione del patto di stabilità interno (cfr. deliberazione Sez. riunite 17 novembre 2010, n. 54). Il quesito presenta, inoltre, carattere sufficientemente generale e astratto da non implicare, da parte della Corte, valutazione di scelte comportamentali specifiche, la cui determinazione non potrebbe che essere rimessa all’ente nell’esercizio della sua autonomia.
3. - Nel merito, la richiesta di parere tende a conoscere se sia possibile contemperare gli obblighi di riduzione della spesa di personale imposti dall’art. 1, comma 557, della l. n. 296/2006 con l’esigenza di tenere conto di un evento contingente, quale il rientro in servizio di un dipendente dopo un periodo di aspettativa per mandato elettivo. In particolare, l’ente prospetta la soluzione di escludere, dal computo delle spese rilevanti per il tetto di spesa 2014, in rapporto al 2013, la retribuzione del dipendente rientrato in servizio nel corrente anno.
In passato, alcune Sezioni regionali avevano ritenuto che, in presenza di eventi relativi a singoli rapporti di lavoro estranei alla sfera di responsabilità dell’amministrazione, fosse possibile a quest’ultima di sterilizzarne gli effetti, rendendo omogenei fra gli anni i dati relativi alla spesa del personale, mediante il computo figurativo della quota retributiva non corrisposta.
Altre Sezioni avevano invece diversamente opinato che il livello della spesa di personale da prendere in considerazione relativamente all’anno di riferimento fosse sempre quello della spesa effettivamente sostenuta, senza possibilità di conteggiarvi alcun importo virtuale.
4. - Sul punto, è intervenuta di recente la Sezione delle autonomie, che ha risolto il contrasto interpretativo come sopra delineato, facendo applicazione del nuovo art. 1, comma 557-quater, della l. n. 296/2006, introdotto nel regime vincolistico in parola dall’art. 3, comma 5-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla l. 11 agosto 2014, n. 114.
La nuova disposizione stabilisce testualmente che “ai fini dell’applicazione del comma 557, a decorrere dall’anno 2014 gli enti assicurano, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”.
Con deliberazione n. 25/SEZAUT/2014/QMIG, depositata il 6 ottobre 2014, la Sezione delle autonomie ha enunciato il seguente principio di diritto:
“A seguito delle novità introdotte dal nuovo art. 1, comma 557-quater, della legge n. 296/2006, il contenimento della spesa di personale va assicurato rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, prendendo in considerazione la spesa effettivamente sostenuta in tale periodo, senza, cioè, alcuna possibilità di ricorso a conteggi virtuali. - Nel delineato contesto, le eventuali oscillazioni di spesa tra un’annualità e l’altra, anche se causate da contingenze e da fattori non controllabili dall’ente, trovano fisiologica compensazione nel valore medio pluriennale e nell’ampliamento della base temporale di riferimento”.
A tale principio di diritto sono tenute a conformarsi tutte le Sezioni regionali di controllo, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213.
Coerentemente con tali premesse, questa Sezione ritiene che rimanga preclusa la possibilità, prospettata dall’ente in via interpretativa, di considerare nell’anno 2014 un importo inferiore a quello della spesa effettivamente sostenuta (omettendo di calcolarvi l’ulteriore quota retributiva determinata dal sopravvenuto rientro del dipendente), dal momento che tale comportamento sarebbe del tutto equivalente a quello già confutato dalla Sezione delle autonomie con la citata deliberazione.
* * *
Nelle considerazioni sopra esposte è il parere della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, in relazione alla richiesta formulata dal Sindaco del Comune di Buggiano con nota prot. n. 8507 del 30 giugno 2014.
Copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana, al Sindaco del Comune di Buggiano ed al Presidente della Sezione delle autonomie della Corte dei conti.
Firenze, 19 novembre 2014
Il relatore Il presidente
f.to Maria Annunziata Rucireta f.to Gaetano D’Auria
Depositata in Segreteria il 20 novembre 2014
Il funzionario preposto al Servizio di supporto
f.to Claudio Felli
