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Del. n. 251/2014/PAR

Sezione regionale di controllo per la Toscana
composta dai magistrati:

Gaetano D’AURIA presidente
Maria Annunziata RUCIRETA consigliere, relatore
Paolo PELUFFO consigliere
Emilia TRISCIUOGLIO consigliere
Laura d’AMBROSIO consigliere
Marco BONCOMPAGNI consigliere

nell’adunanza del 3 dicembre 2014;
VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTO il regolamento n. 14/2000 per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;
VISTA la convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra Sezione regionale di controllo, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di “ulteriori forme di collaborazione” tra Corte ed autonomie, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003;
VISTA la richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Collesalvetti con nota del 2 luglio 2014, inoltrata dal Consiglio delle autonomie locali con nota prot. n. 12180/1.13.9 del 7 luglio 2014;
UDITO il relatore, consigliere Maria Annunziata Rucireta;

PREMESSO

1. - Con la nota in epigrafe, il Sindaco del Comune di Collesalvetti ha chiesto, per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, il parere di questa Sezione su due quesiti: 1) quale fascia oraria debba essere considerata come “orario serale” ai fini dell’applicazione dell’art. 79, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, che prevede il diritto del lavoratore titolare di mandato elettivo di assentarsi dal servizio, fruendo di permessi retribuiti per partecipare allo svolgimento dei consigli comunali, permessi il cui rimborso fa carico all’ente locale; 2) se, ai sensi della normativa sui permessi retribuiti e non retribuiti, il lavoratore turnista abbia il diritto di assentarsi dal turno lavorativo notturno, per l’intera sua durata, nonché per le successive ore lavorative, quando la riunione del consiglio comunale o della commissione consiliare sia convocata in orario mattutino, giacché tale lasso temporale, finalizzato al recupero delle energie psico-fisiche, potrebbe essere considerato “necessario per l’espletamento del mandato” ai sensi del medesimo art. 79 del Tuel.

CONSIDERATO

2. - La richiesta di parere, formulata ai sensi dell’art. 7, comma 8, della l. 5 giugno 2003, n. 131, soddisfa il requisito soggettivo di ammissibilità, in quanto proviene, per il tramite del Consiglio delle autonomie, dall’organo politico di vertice e rappresentante legale dell'ente, ai sensi dell’art. 50 del Tuel.
Quanto al requisito oggettivo, occorre considerare se la questione sia, o meno, riconducibile alla materia della contabilità pubblica, nella interpretazione estesa e dinamica che della nozione è stata accolta dalle Sezioni riunite (deliberaz. n. 54/2010) e dalla Sezione delle autonomie (deliberaz. n. 5/AUT/2006). Tali Collegi hanno affermato, infatti, che l’ambito applicativo di tale concetto va riferito non solo alla gestione di bilancio in senso stretto (quali l’acquisizione delle entrate, la gestione delle spese, la gestione del patrimonio, l’indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli), ma anche, in prospettiva dinamica, alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell’ente e sui pertinenti equilibri di bilancio, nel quadro dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica.
Al tempo stesso è stato però chiarito che la funzione consultiva intestata alla Corte non può essere allargata ad ogni attività degli enti, ancorché dotata di riflessi di natura finanziaria e patrimoniale.
Si osserva in proposito che l’art. 79, commi 1, 2, 3 e 4, del Tuel, nel disciplinare le modalità di rimborso ai datori di lavoro degli oneri retributivi e previdenziali da questi corrisposti ai dipendenti incaricati di svolgere funzioni elettive, stabilisce che tali oneri economici sono a carico dell’ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche (con l’avvertenza che se il lavoratore dipende da una pubblica amministrazione, tali oneri restano a carico della stessa e non vengono traslati sui bilanci dell’ente locale presso il quale viene svolto il mandato elettivo). Evidente è la ratio sottesa a tali disposizioni, che è quella di consentire l’assenza del consigliere dal proprio posto di lavoro, sia pubblico che privato, per il tempo necessario all’esercizio della funzione pubblica. L’impegno politico elettivo gode infatti di una particolare copertura costituzionale, a difesa del sistema democratico ed a tutela di chi viene investito di tale mandato. Ai sensi dell’art. 51 della Costituzione, “chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento [...]”. In applicazione di tale principio costituzionale, l’art. 77, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 afferma che “La Repubblica tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nella amministrazioni degli enti locali ad espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge”.
Nella specie, pur considerati i riflessi indiretti di tali disposizioni sul bilancio dell’ente (che deve farsi carico dei rimborsi al datore di lavoro), i due quesiti formulati appaiono entrambi estranei alla nozione di contabilità pubblica, come sopra ricostruita, risolvendosi invece nella determinazione della portata di diritti soggettivi di singoli (e dei correlati obblighi in capo all’amministrazione locale), la cui cognizione, in un’eventuale controversia, sarebbe riservata ad altro giudice, e non a questa Corte.
La richiesta di parere è dunque da ritenersi oggettivamente inammissibile per entrambi i quesiti.
* * *

Nelle considerazioni sopra esposte è il parere della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, in relazione alla richiesta formulata dal Sindaco del Comune di Collesalvetti con nota del 2 luglio 2014.
Copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana, al Sindaco del Comune di Collesalvetti ed al Presidente della Sezione delle autonomie della Corte dei conti.

Firenze, 3 dicembre 2014

Il relatore Il presidente
f.to Maria Annunziata Rucireta f.to Gaetano D’Auria

Depositata in Segreteria il 4 dicembre 2014

Il funzionario preposto al Servizio di supporto
f.to Claudio Felli

Allegati
Testo atto (340.2 KB)
Data
Oggetto
Comune di Collesalvetti - richiesta di parere di questa Sezione su due quesiti: 1) quale fascia oraria debba essere considerata come ¿orario serale¿ ai fini dell¿applicazione dell¿art. 79, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, che prevede il diritto del lavoratore titolare di mandato elettivo di assentarsi dal servizio, fruendo di permessi retribuiti per partecipare allo svolgimento dei consigli comunali, permessi il cui rimborso fa carico all¿ente locale; 2) se, ai sensi della normativa sui permessi retribuiti e non retribuiti, il lavoratore turnista abbia il diritto di assentarsi dal turno lavorativo notturno, per l¿intera sua durata, nonché per le successive ore lavorative, quando la riunione del consiglio comunale o della commissione consiliare sia convocata in orario mattutino, giacché tale lasso temporale, finalizzato al recupero delle energie psico-fisiche, potrebbe essere considerato ¿necessario per l¿espletamento del mandato¿ ai sensi del medesimo art. 79 del Tuel.
id
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Anno
2014
Numero
251/2014/PAR
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Ultimo aggiornamento: 05/02/2026

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