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Del. n. 262/2014/PAR

Sezione Regionale di Controllo per la Toscana
composta dai magistrati:

Gaetano D’AURIA presidente
Maria Annunziata RUCIRETA consigliere
Paolo PELUFFO consigliere
Emilia TRISCIUOGLIO consigliere
Laura D’AMBROSIO consigliere
Marco BONCOMPAGNI consigliere, relatore
nell’adunanza del 3 dicembre 2014,
VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;
VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTO il regolamento (14/2000) per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;
VISTA la convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di “ulteriori forme di collaborazione” tra Corte ed autonomie, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003;
UDITO il relatore, cons. Marco Boncompagni;

PREMESSO

Il Consiglio delle autonomie locali ha inoltrato alla Sezione – con nota prot. n. 10105/1.13.9 del 4 giugno 2014 – una richiesta di parere, formulata dal Sindaco del Comune di Portoferraio, in cui si pone un quesito in riferimento alla sussistenza o meno dell’obbligo, di cui all’art. 86, c. 2, del Tuel, gravante sull’ente locale di versare gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi agli amministratori che non sono lavoratori dipendenti, qualora si sia in presenza del contemporaneo svolgimento, da parte di un amministratore, di funzioni istituzionali inerenti il mandato elettivo e dell’attività di lavoro autonomo.

CONSIDERATO

1. La richiesta di parere è chiaramente ammissibile sotto il profilo soggettivo, essendo stata correttamente formulata dal Sindaco del comune interessato e inviata alla Corte per il tramite del Consiglio delle autonomie.
Con riferimento al profilo oggettivo, la Sezione deve preliminarmente accertare se la richiesta di parere sia ascrivibile alla materia della contabilità pubblica, nonché se sussistano o meno i requisiti di generalità ed astrattezza, unitamente alla considerazione che il quesito non può implicare valutazioni inerenti i comportamenti amministrativi da porre in essere, ancor più se connessi ad atti già adottati o comportamenti espletati. Inoltre, occorre verificare se l’oggetto del parere riguardi o meno indagini in corso della procura regionale od eventuali giudizi pendenti innanzi alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, ovvero presso la magistratura penale, civile o amministrativa.
Nel caso in esame, questa Sezione ritiene che la richiesta sia ammissibile oggettivamente, essendo inerente a un ambito – l’ordinamento generale dell’ente locale - che attiene alla materia della contabilità pubblica.
2. Nel merito, per un corretto inquadramento della problematica, occorre, preliminarmente, riportare il testo dell’art. 86, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 267 del 2000, il quale prevede che “1.  L'amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per i presidenti di provincia, per i presidenti di comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, per i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, per i presidenti dei consigli provinciali che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del presente testo unico. (…). 2. Agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1 l'amministrazione locale provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili. Con decreto dei Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfettarie in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico”.
Al riguardo questa Sezione condivide l’orientamento oramai consolidato secondo cui la disposizione recata dal menzionato comma 2, riferita agli amministratori che non siano lavoratori dipendenti, vada letta insieme a quella di cui al comma 1 del medesimo art. 86 Tuel, relativa agli obblighi contributivi a carico dei comuni nei confronti degli amministratori che siano lavoratori dipendenti collocati in aspettativa non retribuita. Identica, infatti, è la ratio delle due disposizioni, consistente nel dare attuazione al principio di cui all’art. 51, comma 3, Cost., nel senso di garantire il diritto dei soggetti chiamati a svolgere funzioni pubbliche elettive di dedicare ad esse il tempo necessario al loro adempimento, mantenendo le relative prerogative previdenziali e assistenziali (in terminis, Sez. reg. contr. Basilicata, 15 gennaio 2014, n.3; Sez. reg. contr. Puglia, 27 marzo 2013, n. 57; Sez. reg. contr. Lombardia, 4 marzo 2014, n. 95; Sez. reg. contr. Abruzzo, 8 agosto 2014, n. 145 e, da ultimo, Sez. reg. contr. Toscana, nn. 236 e 238 del 12 novembre 2014).
Conseguentemente, stante il necessitato svolgimento della funzione elettiva in regime di esclusività con l’ente locale al fine della corresponsione forfetaria degli oneri, e senza, quindi, la possibilità di esercizio di altre attività professionali, il rispetto di tale condizione risulta assicurato per gli amministratori lavoratori dipendenti con il ricorso all’istituto dell’aspettativa non retribuita per il periodo di svolgimento del mandato elettorale, mentre, per gli amministratori lavoratori autonomi, tale regime di esclusività dovrà risultare da una espressa dichiarazione di rinuncia all’espletamento dell’attività di lavoro autonomo, al fine di garantire che l’incarico sia svolto nella stessa condizione prevista per i lavoratori dipendenti. Ciò in quanto l’ordinamento assicura al soggetto che si avvale della prerogativa prevista dall’art. 86, c. 2, del Tuel, e, dunque, previa la necessaria rinuncia espressa all’esercizio della libera professione, di svolgere il proprio incarico di amministratore in via esclusiva, con il conseguente riconoscimento della corresponsione a carico dell’ente locale di una somma forfetaria annuale per oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi da versare ai rispettivi istituti.
In conclusione, l’amministratore lavoratore autonomo che intenda richiedere all’ente locale il versamento dei citati oneri in misura forfetaria, dovrà astenersi dall’attività di lavoro autonomo, dando evidenza di tale rinuncia attraverso idonea documentazione (che, a titolo di esempio, può inerire la dichiarazione di avvenuta sospensione dell’attività professionale o altra documentazione ove emerga l’assenza di redditi conseguenti all’esercizio di tale attività) da rendere al comune ed al competente istituto di previdenza che comprovi, in concreto, il requisito dell’esclusività.
****
Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana, in relazione alla richiesta formulata dal Sindaco del Comune di Portoferraio, trasmessa per il tramite del Consiglio delle autonomie con nota prot. n. 10105/1.13.9 del 4 giugno 2014.
Copia della presente deliberazione è trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco del Comune di Portoferraio.

Firenze, 3 dicembre 2014

L’estensore Il presidente
f.to Marco Boncompagni f.to Gaetano D’Auria

Depositata in Segreteria il 9 dicembre 2014
Il funzionario preposto al Servizio di supporto
f.to Claudio Felli

Allegati
Testo atto (331.89 KB)
Data
Oggetto
Comune di Portoferraio - Richiesta di parere in cui si pone un quesito in riferimento alla sussistenza o meno dell¿obbligo, di cui all¿art. 86, c. 2, del Tuel, gravante sull¿ente locale di versare gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi agli amministratori che non sono lavoratori dipendenti, qualora si sia in presenza del contemporaneo svolgimento, da parte di un amministratore, di funzioni istituzionali inerenti il mandato elettivo e dell¿attività di lavoro autonomo.
id
u682RTeJR3CVwmvYIwJxtA
Anno
2014
Numero
262/2014/PAR
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Ultimo aggiornamento: 05/02/2026

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