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Del. n. 260/2014/PAR
Sezione Regionale di Controllo per la Toscana
composta dai magistrati:
Gaetano D’AURIA presidente
Maria Annunziata RUCIRETA consigliere
Paolo PELUFFO consigliere
Emilia TRISCIUOGLIO consigliere
Laura D’AMBROSIO consigliere
Marco BONCOMPAGNI consigliere, relatore
nell’adunanza del 3 dicembre 2014,
VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;
VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTO il regolamento (14/2000) per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;
VISTA la convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di “ulteriori forme di collaborazione” tra Corte ed autonomie, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003;
UDITO il relatore, cons. Marco Boncompagni;
Il Consiglio delle autonomie locali ha inoltrato alla Sezione – con nota prot. n. 8808/1.13.9 del 12 maggio 2014 – una richiesta di parere, formulata dal Sindaco del Comune di Calenzano, in cui si chiede se la nota informativa prevista dall’art. 6, c. 4, del d.l. n. 95/2012, conv. dalla l. n. 135/2012, da allegarsi al rendiconto della gestione da parte degli enti locali, inerente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l’ente locale e le società partecipate, debba essere asseverata, oltre che dall’organo di revisione dell’ente stesso, anche da quello della società. In caso di risposta affermativa, si domanda se tale adempimento si sostanzi in un obbligo legale posto direttamente in capo alla società o, piuttosto, scaturisca da una richiesta dell’ente e se sia legittimo che gli oneri conseguenti all’asseverazione da parte dell’organo di revisione della società siano sostenuti dall’ente.
1. La richiesta di parere è chiaramente ammissibile sotto il profilo soggettivo, essendo stata correttamente formulata dal Sindaco del comune interessato e inviata alla Corte per il tramite del Consiglio delle autonomie.
Con riferimento al profilo oggettivo, la Sezione deve preliminarmente accertare se la richiesta di parere sia ascrivibile alla materia della contabilità pubblica, nonché se sussistano o meno i requisiti di generalità ed astrattezza, unitamente alla considerazione che il quesito non può implicare valutazioni inerenti i comportamenti amministrativi da porre in essere, ancor più se connessi ad atti già adottati o comportamenti espletati. Inoltre, occorre verificare se l’oggetto del parere riguardi o meno indagini in corso della procura regionale od eventuali giudizi pendenti innanzi alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, ovvero presso la magistratura penale, civile o amministrativa.
Nel caso in esame, questa Sezione ritiene che la richiesta sia ammissibile oggettivamente essendo inerente all’ambito della contabilità pubblica, entro il quale la Corte è legittimata ad esercitare la propria funzione consultiva.
2. Nel merito, per un corretto inquadramento della problematica, occorre, preliminarmente, riportare il testo dell’art. 6, c. 4, del d.l. n. 95/2012, conv. dalla l. n. 135/2012, che prevede: “A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province allegano al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate. La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune o la Provincia adottano senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie”. Tale disposizione risulta abrogata, a decorrere dall’ 1 gennaio 2015, ad opera dell’art. 77, c. 1, lett. e), del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’art. 1, c. 1, lett. aa), del d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, fatta salva la sua applicazione ai fini della rendicontazione dell’esercizio 2014. La norma, vigente sino a tutto l’esercizio finanziario 2014, si pone come obiettivo il conseguimento, in ossequio ai principi di certezza e veridicità dei bilanci, di una rappresentazione contabile scevra dai disallineamenti eventualmente presenti nell’esposizione delle poste debitorie e creditorie intercorrenti tra l’ente locale e la società partecipata, al fine di promuovere, sempre qualora si fosse in presenza di tali discordanze, gli idonei processi di correzione volti a rimuoverle. Pertanto, gli enti locali hanno l’obbligo di allegare al proprio rendiconto di gestione una nota informativa, asseverata dal rispettivo organo di revisione, che esponga la verifica dei crediti e dei debiti sussistenti con le partecipate e la motivazione di eventuali disallineamenti. La finalità di giungere ad una riconciliazione delle reciproche posizioni debitorie e creditorie costituisce, inoltre, il presupposto necessario al processo di elaborazione e redazione del bilancio consolidato. Dal tenore della disposizione è di palmare evidenza che l’obbligo di asseverare la nota informativa incombe esclusivamente sull’organo di revisione dell’ente locale e non anche, quindi, della società partecipata, sebbene quest’ultima abbia, comunque, la facoltà di avvalersi delle competenze normativamente intestate al proprio organo di revisione contabile, al fine di richiedere l’asseverazione del prospetto debiti/crediti, con onere, qualora sussistente, ovviamente a carico della stessa società partecipata.
E’ auspicabile, infine, sempre e comunque un confronto costruttivo tra i responsabili finanziari dell’ente locale e della partecipata, teso a rendere edotti entrambi i soggetti delle informazioni che sono alla base della riconciliazione, onde risolvere con effettività e tempestività le eventuali incongruenze contabili che dovessero emergere.
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Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana, in relazione alla richiesta formulata dal Sindaco del Comune di Calenzano, trasmessa per il tramite del Consiglio delle autonomie con nota prot. n. 8808/1.13.9 del 12 maggio 2014.
Copia della presente deliberazione è trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco del Comune di Calenzano.
Firenze, 3 dicembre 2014
L’estensore Il presidente
f.to Marco Boncompagni f.to Gaetano D’Auria
Depositata in Segreteria il 9 dicembre 2014
Il funzionario preposto al Servizio di supporto
f.to Claudio Felli
