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Del. n. 263/2014/PAR

Sezione Regionale di Controllo per la Toscana
composta dai magistrati:

Gaetano D’AURIA presidente
Maria Annunziata RUCIRETA consigliere
Paolo PELUFFO consigliere
Emilia TRISCIUOGLIO consigliere
Laura D’AMBROSIO consigliere
Marco BONCOMPAGNI consigliere, relatore

nell’adunanza del 3 dicembre 2014,
VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;
VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTO il regolamento (14/2000) per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;
VISTA la convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di “ulteriori forme di collaborazione” tra Corte ed autonomie, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003;
UDITO il relatore, Cons. Marco Boncompagni;
PREMESSO

Il Consiglio delle autonomie locali ha inoltrato alla Sezione – con nota prot. n. 7534/1.13.9 del 15 aprile 2014 – una richiesta di parere, formulata dal Sindaco del Comune di Murlo, in riferimento all’interpretazione dell’obbligo, di cui all’art. 4, commi 4 e 5, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla l. 7 agosto 2012, n. 135, di riversamento all’amministrazione di appartenenza, con riassegnazione al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio, dei compensi assembleari erogati ai dipendenti pubblici nominati nei consigli di amministrazione delle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni. Si espone, altresì, in concreto, la posizione di una dipendente dell’ente, componente del cda di una società a totale partecipazione pubblica, alla luce del profilo giuridico da questa rivestito e delle norme della contrattazione collettiva del comparto di riferimento, al fine di sapere se sia possibile escludere, al riguardo, l’applicazione dell’obbligo di riversamento.

CONSIDERATO

1. La richiesta di parere è ammissibile sotto il profilo soggettivo, essendo stata correttamente formulata dal Sindaco del comune interessato e inviata alla Corte per il tramite del Consiglio delle autonomie.
Con riferimento al profilo oggettivo, la Sezione deve preliminarmente accertare se la richiesta di parere sia ascrivibile alla materia della contabilità pubblica, nonchè se sussistano o meno i requisiti di generalità ed astrattezza, unitamente alla considerazione che il quesito non può implicare valutazioni inerenti i comportamenti amministrativi da porre in essere, ancor più se connessi ad atti già adottati o comportamenti espletati. Inoltre, occorre verificare se l’oggetto del parere riguardi o meno indagini in corso della procura regionale od eventuali giudizi pendenti innanzi alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, ovvero presso la magistratura penale, civile o amministrativa.
Nel caso in esame, questa Sezione ritiene che la richiesta sia ammissibile oggettivamente limitatamente al primo quesito, essendo questo inerente a un ambito – l’ordinamento generale dell’ente locale - che attiene alla materia della contabilità pubblica.
Di contro, il secondo quesito è da ritenersi inammissibile poiché pone problematiche che attengono a comportamenti concreti e alle loro conseguenze, esulando, perciò, dall’ambito della funzione consultiva assegnata alla Corte, anche in considerazione del fatto che risulta estranea alla materia della contabilità pubblica, l’interpretazione di norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro, materia che compete funzionalmente all’ARAN (cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 5/AUT/2006; Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazioni n. 50/CONTR/2010 e 56/CONTR/2011).
Occorre, pertanto, ribadire il principio in virtù del quale le richieste di parere debbono presentare il connotato della rilevanza generale e non possono essere funzionali all’adozione di specifici atti gestionali o eventuali modalità operative che rientrano nell’autonomo potere discrezionale dell’ente, volto all’adozione dei provvedimenti inerenti la gestione finanziaria ed amministrativa.
2. Nel merito, per un corretto inquadramento della problematica, occorre, preliminarmente, riportare il testo, ad oggi vigente, di cui all’art. 4, commi 4 e 5, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla l. 7 agosto 2012, n. 135, che prevede: “4.  Fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato devono essere composti da non più di tre membri, ferme restando le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013. In virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, qualora siano nominati dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione, o della società controllante in caso di partecipazione indiretta o del titolare di poteri di indirizzo e di vigilanza, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al precedente periodo, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi all'amministrazione o alla società di appartenenza e, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio. 5. Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge e fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, devono essere composti da tre o da cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte. A tali società si applica quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del comma 4”.
Si precisa che i menzionati commi 4 e 5 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla l. 7 agosto 2012, n. 135, sono stati, da ultimo, sostituiti ad opera dell’art. 16, c. 1, del d.l. n. 90/2014, conv. dalla l. n. 114/2014, ove si prevede, al comma 2, che “Fatto salvo quanto previsto in materia di limite ai compensi, le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto”. Nulla è innovato in ordine all’obbligo di riversamento da parte dei dipendenti dei compensi corrisposti rispetto al precedente testo normativo che, peraltro, continua ad esplicare i suoi effetti sino al primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del d.l. n. 90/2014.
Al riguardo questa Sezione osserva che la norma, in ossequio al principio di onnicomprensività della retribuzione dei dipendenti pubblici, non ammette deroghe, ponendo dei vincoli alla destinazione degli emolumenti previsti in favore dei dipendenti pubblici che compongono il consiglio di amministrazione delle società a partecipazione pubblica, di modo che i compensi che le società pubbliche erogano ai dipendenti di un’amministrazione o di una società controllante in caso di partecipazione indiretta, nominati nei rispettivi consigli di amministrazione, siano comunque riversati alla pubblica amministrazione o alla stessa società controllante da cui i medesimi dipendono, e, qualora riassegnabili, confluiscano nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio.

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Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana, in relazione alla richiesta formulata dal Sindaco del Comune di Murlo, trasmessa per il tramite del Consiglio delle autonomie con nota prot. n. 7534/1.13.9 del 15 aprile 2014.

Copia della presente deliberazione è trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco del Comune di Murlo.

Firenze, 3 dicembre 2014

L’estensore Il presidente
f.to Marco Boncompagni f.to Gaetano D’Auria

Depositata in Segreteria il 9 dicembre 2014
Il funzionario preposto al Servizio di supporto
f.to Claudio Felli

Allegati
Testo atto (331.56 KB)
Data
Oggetto
Comune di Murlo richiesta di parere in riferimento all¿interpretazione dell¿obbligo, di cui all¿art. 4, commi 4 e 5, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla l. 7 agosto 2012, n. 135, di riversamento all¿amministrazione di appartenenza, con riassegnazione al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio, dei compensi assembleari erogati ai dipendenti pubblici nominati nei consigli di amministrazione delle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni.
id
pdhWWWRzRjimxtL-LS3y2Q
Anno
2014
Numero
263/2014/PAR
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Ultimo aggiornamento: 05/02/2026

Inviato da f.consumi il 15 Agosto 2025
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