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Del. n. 117/2015/PAR
Sezione Regionale di Controllo per la Toscana
composta dai magistrati:
Paolo PELUFFO presidente f.f.
Nicola BONTEMPO consigliere
Emilia TRISCIUOGLIO consigliere
Marco BONCOMPAGNI consigliere, relatore
nell’adunanza del 21 maggio 2015;
VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;
VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTO il regolamento (14/2000) per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;
VISTA la convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di “ulteriori forme di collaborazione” tra Corte ed autonomie, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003;
UDITO il relatore, cons. Marco Boncompagni;
Il Consiglio delle autonomie locali ha inoltrato alla Sezione – con nota prot. n. 3773/1.13.9 del 18 febbraio 2015 – una richiesta di parere, formulata dal Segretario Generale dell’ANCI Toscana, inerente la disciplina del reclutamento di personale, dei vincoli assunzionali nonché del trattamento economico e delle procedure di mobilità da applicarsi in una società totalmente partecipata da un ente locale, i cui vertici sono sottoposti ad indagini da parte della competente Procura regionale della Corte dei conti per presunto danno erariale conseguente alla violazione della vigente normativa relativa alle tematiche innanzi indicate.
Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Magistratura contabile in tema di pareri da esprimere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell’organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l’attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica, in ottemperanza a quanto espressamente previsto dalla legge.
Nel caso in esame, la richiesta di parere si appalesa inammissibile sotto il profilo sia soggettivo che oggettivo.
Per quanto concerne il primo aspetto è inammissibile in quanto formulata dal Segretario Generale dell’ANCI Toscana, non rientrando tale associazione tra i soggetti legittimati, in ossequio al disposto di cui all’art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, a rivolgere alla Corte richieste di parere.
Con riferimento al profilo oggettivo, la Sezione deve preliminarmente accertare se la richiesta di parere sia ascrivibile alla materia della contabilità pubblica, nonché se sussistano o meno i requisiti di generalità ed astrattezza, unitamente alla considerazione che il quesito non può implicare valutazioni inerenti i comportamenti amministrativi da porre in essere, ancor più se connessi ad atti già adottati o comportamenti espletati. Inoltre occorre verificare se l’oggetto del parere riguardi o meno indagini in corso della procura regionale od eventuali giudizi pendenti innanzi alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, ovvero presso la magistratura penale, civile o amministrativa.
Nel caso in esame, questa Sezione ritiene che la richiesta sia inammissibile anche oggettivamente, in quanto pone problematiche che attengono a comportamenti concreti e alle loro conseguenze, difettando dei requisiti della generalità ed astrattezza, esulando, perciò, dall’ambito della funzione consultiva assegnata alla Corte. Inoltre, il parere determina una evidente ingerenza nell’attività d’indagine della Procura regionale della Corte dei conti attualmente in corso.
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Nelle sopra esposte considerazioni è il deliberato d’inammissibilità della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal Segretario Generale dell’ANCI Toscana, trasmessa per il tramite del Consiglio delle autonomie con nota prot. n. 3773/1.13.9 del 18 febbraio 2015.
Copia della presente deliberazione è trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana, e, per conoscenza, al Segretario Generale dell’ANCI Toscana.
Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 21 maggio 2015.
L’estensore Il presidente f.f.
f.to Marco Boncompagni f.to Paolo Peluffo
Depositata in Segreteria il 21 maggio 2015
Il funzionario preposto al Servizio di supporto
f.to Claudio Felli
