Del. n. 118/2015/PAR
Sezione Regionale di Controllo per la Toscana
composta dai magistrati:
Paolo PELUFFO
presidente f.f.
Nicola BONTEMPO
consigliere
Emilia TRISCIUOGLIO
consigliere
Marco BONCOMPAGNI
consigliere, relatore
nell’adunanza del 21 maggio 2015;
VISTO l’art. 100, secondo comma, della Costituzione;
VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti;
VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTO il Regolamento (14/2000) per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;
VISTA la Convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di “ulteriori forme di collaborazione” tra Corte ed autonomie, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003;
UDITO il relatore cons. Marco Boncompagni.
PREMESSO
Il Consiglio delle autonomie locali ha inoltrato alla Sezione, con nota prot. n. 4837/1.13.9 del 26 febbraio 2015, una richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Greve in Chianti in materia di rimborso delle spese legali, ove si chiede, in particolare, l’interpretazione della disciplina contrattuale vigente con riferimento all’ammissibilità del rimborso di tali spese qualora si sia in presenza di una sentenza di assoluzione di un ex dipendente limitata solo ad alcuni capi di imputazione.
CONSIDERATO
La richiesta di parere è ammissibile sotto il profilo soggettivo, in quanto formulata dal Sindaco del Comune interessato, per il tramite del Consiglio delle autonomie.
Con riferimento al profilo oggettivo, la Sezione deve preliminarmente accertare se la richiesta di parere sia ascrivibile alla materia della contabilità pubblica, nonché se sussistano o meno i requisiti di generalità ed astrattezza, unitamente alla considerazione che il quesito non può implicare valutazioni inerenti i comportamenti amministrativi da porre in essere, ancor più se connessi ad atti già adottati o comportamenti espletati. Inoltre occorre verificare se l’oggetto del parere riguardi o meno indagini in corso della procura regionale od eventuali giudizi pendenti innanzi alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, ovvero presso la magistratura penale, civile o amministrativa.
Nel caso in esame, questa Sezione ritiene che la richiesta sia inammissibile oggettivamente, in quanto estranea alla materia della contabilità pubblica, come, peraltro, esplicitato dalla Sezione delle autonomie la quale, con deliberazione n. 5/2006, ha avuto modo di affermare che, “ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, le richieste di parere legate alla rimborsabilità delle spese legali sostenute da amministratori e dipendenti pubblici debbano ritenersi estranee alla materia della contabilità pubblica e, pertanto, non possano essere dichiarate oggettivamente ammissibili” poiché “emerge dunque l’esigenza che la nozione di contabilità pubblica strumentale alla funzione consultiva assuma un ambito limitato alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l’attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l’indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli”. Inoltre, debbono essere necessariamente evitati pronunciamenti su fattispecie che possano inerire o quantomeno interferire con le funzioni giurisdizionali della Corte o riguardare eventuali giudizi pendenti presso la magistratura penale, civile o amministrativa.
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Nelle sopra esposte considerazioni è il deliberato d’inammissibilità della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal Sindaco del Comune di Greve in Chianti, trasmessa per il tramite del Consiglio delle autonomie con nota prot. n. 4837/1.13.9 del 26 febbraio 2015.
Copia della presente deliberazione è trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco di Greve in Chianti.
Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 21 maggio 2015.
L’estensore
Il presidente f.f.
f.to Marco Boncompagni
f.to Paolo Peluffo
Depositata in Segreteria il 21 maggio 2015
Il funzionario preposto al Servizio di supporto
f.to Claudio Felli
