Del

Del. n. 445/2015/PAR

Sezione Regionale Di Controllo Per La Toscana

composta dai magistrati:
Roberto TABBITA Presidente
Paolo PELUFFO Consigliere
Nicola BONTEMPO Consigliere, Relatore
Emilia TRISCIUOGLIO Consigliere
Laura D’AMBROSIO Consigliere
Marco BONCOMPAGNI Consigliere

nell’adunanza del 20 ottobre 2015;
VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
VISTO il t.u. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;
VISTO il regolamento (14/2000) per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;
VISTA la L.R. n.22/1998, poi sostituita dalla L.R. n. 36/2000, istitutiva del Consiglio delle Autonomie Locali;
VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTE le deliberazioni della Sezione Autonomie approvate nelle adunanze del 27 aprile 2004 e del 4 giugno 2009, aventi ad oggetto indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo;
VISTA la convenzione del 16 giugno 2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di “ulteriori forme di collaborazione” tra Corte ed autonomie, ai sensi dell’art. 7 co. 8 della L. n. 131/2003;
VISTA la richiesta di parere come infra meglio indicata;
VISTA l’ordinanza presidenziale con cui è stata convocata la Sezione per l’odierna adunanza;
UDITO nella camera di consiglio del 20 ottobre 2015 il relatore, Cons. Nicola Bontempo;
RITENUTO IN FATTO
Il Consiglio delle autonomie locali - con nota prot. n. 20273/1.13.9 del 13 agosto 2015, pervenuta alla Sezione il 28 agosto 2015 (prot. n. 5433) - ha inoltrato a questa Sezione una richiesta di parere del Sindaco di Fauglia (PI), avente ad oggetto questioni afferenti l’applicazione dei rimborsi dovuti a fronte delle assenze dal lavoro di amministratori locali ai sensi degli artt. 79 ss. Tuel. In particolare, premesso che l’ente ha intrapreso procedimento di autotutela volto al recupero di somme indebitamente erogate, si chiede di sapere:
(a) se, in ordine a somme non dovute poiché non autocertificate all’atto della richiesta, l’interessato possa ‘sanare’ la situazione autocertificando, ora per allora, l’avvenuto svolgimento delle funzioni di cui all’art.79, comma 4, Tuel, al fine di inibire l’intrapresa azione di recupero;
(b) se, essendosi un amministratore assentato in alcuni mesi per più delle n.24 ore mensili consentite, l’interessato, che in altri mesi ha invece fruito di permessi per meno di 24 ore, al fine di escludere l’onere del rimborso per l’eccedenza, possa “sanare le ore eccedenti le 24 con pari quota non goduta nei mesi precedenti e/o successivi”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla A.G. contabile in tema di pareri da esprimere ex art.7, comma 8, l. n. 131/2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell’organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l’attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica come espressamente previsto dalla legge.
Nella specie, la richiesta di parere - formulata dal Sindaco tramite il Consiglio delle Autonomie Locali - è senz’altro ammissibile sul piano soggettivo.
Sul piano oggettivo, va ricordato che, com’è noto, l’ammissibilità della richiesta è subordinata a due fondamentali condizioni, coerenti con la considerazione che la funzione consultiva prevista dall’art. 7 co. 8 L. 131/2003 intesta alla Corte il compito di esprimere, nell’interesse del corretto dispiegarsi dell’ordinamento giuridico contabile (e dunque in perfetta sintonia con la generale mission della Corte quale garante della legalità nel settore della contabilità pubblica), pareri di mera legittimità emessi da un organo terzo di natura magistratuale e ad indipendenza costituzionalmente tutelata alla stregua ed a tutela esclusivamente del diritto oggettivo.
Da un lato, occorre, che la richiesta di parere sia ascrivibile alla materia della contabilità pubblica, in ordine al che va ricordato che le Sezioni Riunite di questa Corte, con pronunzia resa in sede di nomofilachia contabile ex art. 17 co. 31 D.L. n. 78/2009 conv. con L. n. 102/2009 (del. n. 54/2010), hanno ritenuto di confermare l’orientamento già assunto dalla Sezione Autonomie (del. n. 5/2006), e univocamente seguito da questa Sezione, secondo cui la nozione di ”contabilità pubblica” ai fini dell’attività consultiva ex art. 7 co. 8 L. n.131/2003 non può interpretarsi in modo da vanificare il limite posto dallo stesso legislatore, estendendo l’attività consultiva a tutti i settori dell’azione amministrativa, ma che deve ritenersi attinente ad “un ambito limitato alle normative e ai relativi atti applicativi che disciplinano in generale l’attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci ed i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione della spesa, l’indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli”. Di talchè, l’attività consultiva in discorso è da ritenersi limitata agli atti generali, ovvero atti o schemi di normazione primaria (leggi, statuti) o secondaria (regolamenti di contabilità), o inerenti all’interpretazione di norme volte al coordinamento della finanza pubblica, nonché in merito a soluzioni tecniche rivolte ad assicurare la necessaria armonizzazione nella compilazione dei bilanci e dei rendiconti, o attinenti alla preventiva valutazione di formulari e scritture contabili che gli enti intendessero adottare.
Dall’altro lato, è necessario che la richiesta di parere, pur senza trasmodare in una assoluta astrattezza tale da impedire di individuare uno specifico e concreto interesse ad ottenere la pronunzia, abbia riguardo a quesiti interpretativi di carattere generale che - secondo il principio enunciato dalla citata pronunzia n. 5/2006 della Sezione Autonomie, cui questa Sezione si è costantemente attenuta (v. ex multis pareri n. 20/2008 e n. 14/2013) - che non comportino un’ingerenza della Corte in singole e specifiche attività gestionali e vicende amministrative in itinere né valutazione di concreti comportamenti amministrativi, tanto più se connessi ad atti o condotte già adottati o inerenti fatti oggetto di indagini o giudizi di responsabilità amministrativo-contabile o penale o altri contenziosi giudiziari.
Orbene, tanto premesso, la Sezione - come ha già ritenuto in precedenti occasioni su casi di specie pur non identici a quello odierno ma comunque riguardanti la sussistenza dei diritti di cui agli artt. 79 ss. Tuel (v. delibere n.523/2011 e n.251/2014; in termini Campania, n.194/2015) - giudica anzitutto la richiesta sub (a) inammissibile esulando essa dalla nozione di contabilità pubblica come dianzi individuata, e riguardando in particolare, nonostante i riflessi indiretti sul bilancio dell’ente, la determinazione della portata di diritti soggettivi patrimoniali di singoli la cui cognizione, in un’eventuale controversia, sarebbe riservata ad altro giudice.
La Sezione giudica, poi, anche la richiesta sub (b) inammissibile; non solo perché anche per essa valgono le considerazioni testé svolte circa la estraneità del tema alla materia della contabilità pubblica; ma anche - anzi, ancor prima - perché non è dato intravvedere nel caso di specie uno specifico e concreto interesse ad ottenere la pronunzia in quanto difetta in radice il presupposto materiale dell’ipotizzata compensazione, dal momento che è ictu oculi evidente che nulla deve l’ente locale a fronte di permessi che avrebbero potuto essere fruiti, trovando capienza nel non esaurito tetto mensile di 24 ore, ma che di fatto non sono stati mai fruiti.
P. Q. M.
Nelle suesposte considerazioni è il deliberato di inammissibilità della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal Consiglio delle autonomie con nota in epigrafe indicata.
Copia della presente deliberazione è trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco di Fauglia (PI).
Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 20 ottobre 2015.

L’estensore Il presidente
f.to Nicola Bontempo f.to Roberto Tabbita

Depositata in Segreteria il 20 ottobre 2015
Il funzionario preposto al Servizio di supporto
f.to Claudio Felli

Allegati
Testo atto (50.92 KB)
Data
Oggetto
Comune di Fauglia (PI) - Richiesta di parere avente ad oggetto questioni afferenti l¿applicazione dei rimborsi dovuti a fronte delle assenze dal lavoro di amministratori locali ai sensi degli artt. 79 ss. Tuel.
id
UDhck-0yRomYve4PqkkEWw
Anno
2015
Numero
445/2015/PAR
Mostra in CdA

Ultimo aggiornamento: 05/02/2026

Inviato da f.consumi il 15 Agosto 2025
Torna su