Del
Sezione regionale di controllo per la Toscana
composta dai magistrati:
Roberto TABBITA Presidente
Paolo PELUFFO Consigliere
Nicola BONTEMPO Consigliere, Relatore
Emilia TRISCIUOGLIO Consigliere
Laura D’AMBROSIO Consigliere
Marco BONCOMPAGNI Consigliere
nell’adunanza del 20 ottobre 2015;
VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
VISTO il t.u. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;
VISTO il regolamento (14/2000) per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;
VISTA la L.R. n.22/1998, poi sostituita dalla L.R. n. 36/2000, istitutiva del Consiglio delle Autonomie Locali;
VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTE le deliberazioni della Sezione Autonomie approvate nelle adunanze del 27 aprile 2004 e del 4 giugno 2009, aventi ad oggetto indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo;
VISTA la convenzione del 16 giugno 2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di “ulteriori forme di collaborazione” tra Corte ed autonomie, ai sensi dell’art. 7 co. 8 della L. n. 131/2003;
VISTA la richiesta di parere come infra meglio indicata;
VISTA l’ordinanza presidenziale con cui è stata convocata la Sezione per l’odierna adunanza;
UDITO nella camera di consiglio del 20 ottobre 2015 il relatore, Cons. Nicola Bontempo;
RITENUTO IN FATTO
Il Consiglio delle autonomie locali - con nota prot. n. 15482/1.13.9 del 30 giugno 2015, pervenuta alla Sezione il 09 luglio 2015 (prot. n. 4658) - ha inoltrato a questa Sezione una richiesta di parere del Sindaco di Casale Marittimo (PI), avente ad oggetto questioni afferenti la contabilizzazione degli oneri di urbanizzazione. In particolare, l’ente premette di aderire alla Unione comunale denominata “Colli marittimi pisani”, costituita il 3.11.2011, alla quale, a decorrere dal 1.1.2015, sono state trasferite tutte le funzioni fondamentali (v. in origine artt.21 co.3 L. 42/2009 e 14 co.27 D.L. n.78/2010 testo originario; attualmente v. l’art.14 co.27 D.L. n.78/2010 come modificato dall’art.19 D.L. n.95/2012 e dall’art.1 co.305 L. n.228/2012[footnoteRef:1]), chiede di sapere: (a)se l’entrata inerente gli oneri di urbanizzazione deve essere iscritta nel bilancio dell’Unione o del Comune; (b)se, “ultimata l’opera” (sic) la stessa debba essere inventariata nel patrimonio dell’Unione o in quella del Comune. [1: Art.14, comme27: “… sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione: (a)organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo; (b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale; (c)catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente; (d)la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonchè la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale; (e)attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; (f)l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi; (g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione; (h)edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici; (i)polizia municipale e polizia amministrativa locale; […] (l-bis) i servizi in materia statistica.]
CONSIDERATO IN DIRITTO
Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla A.G. contabile in tema di pareri da esprimere ex art.7, comma 8, l. n. 131/2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell’organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l’attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica come espressamente previsto dalla legge.
Nella specie, la richiesta di parere - formulata dal Sindaco tramite il Consiglio delle Autonomie Locali - è senz’altro ammissibile sul piano soggettivo.
Sul piano oggettivo, va ricordato che, com’è noto, l’ammissibilità della richiesta è subordinata a due fondamentali condizioni, coerenti con la considerazione che la funzione consultiva prevista dall’art. 7 co. 8 L. 131/2003 intesta alla Corte il compito di esprimere, nell’interesse del corretto dispiegarsi dell’ordinamento giuridico contabile (e dunque in perfetta sintonia con la generale mission della Corte quale garante della legalità nel settore della contabilità pubblica), pareri di mera legittimità emessi da un organo terzo di natura magistratuale e ad indipendenza costituzionalmente tutelata alla stregua ed a tutela esclusivamente del diritto oggettivo.
Da un lato, occorre, che la richiesta di parere sia ascrivibile alla materia della contabilità pubblica, in ordine al che va ricordato che le Sezioni Riunite di questa Corte, con pronunzia resa in sede di nomofilachia contabile ex art. 17 co. 31 D.L. n. 78/2009 conv. con L. n. 102/2009 (del. n. 54/2010), hanno ritenuto di confermare l’orientamento già assunto dalla Sezione Autonomie (del. n. 5/2006), e univocamente seguito da questa Sezione, secondo cui la nozione di ”contabilità pubblica” ai fini dell’attività consultiva ex art. 7 co. 8 L. n.131/2003 non può interpretarsi in modo da vanificare il limite posto dallo stesso legislatore, estendendo l’attività consultiva a tutti i settori dell’azione amministrativa, ma che deve ritenersi attinente ad “un ambito limitato alle normative e ai relativi atti applicativi che disciplinano in generale l’attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci ed i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione della spesa, l’indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli”. Di talchè, l’attività consultiva in discorso è da ritenersi limitata agli atti generali, ovvero atti o schemi di normazione primaria (leggi, statuti) o secondaria (regolamenti di contabilità), o inerenti all’interpretazione di norme volte al coordinamento della finanza pubblica, nonché in merito a soluzioni tecniche rivolte ad assicurare la necessaria armonizzazione nella compilazione dei bilanci e dei rendiconti, o attinenti alla preventiva valutazione di formulari e scritture contabili che gli enti intendessero adottare.
Dall’altro lato, è necessario che la richiesta di parere, pur senza trasmodare in una assoluta astrattezza tale da impedire di individuare uno specifico e concreto interesse ad ottenere la pronunzia, abbia riguardo a quesiti interpretativi di carattere generale che - secondo il principio enunciato dalla citata pronunzia n. 5/2006 della Sezione Autonomie, cui questa Sezione si è costantemente attenuta (v. ex multis pareri n. 20/2008 e n. 14/2013) - che non comportino un’ingerenza della Corte in singole e specifiche attività gestionali e vicende amministrative in itinere né valutazione di concreti comportamenti amministrativi, tanto più se connessi ad atti o condotte già adottati o inerenti fatti oggetto di indagini o giudizi di responsabilità amministrativo-contabile o penale o altri contenziosi giudiziari.
Orbene, tutto ciò premesso, la Sezione giudica anzitutto la richiesta sub (a) solo parzialmente ammissibile, in quanto mentre il relativo quesito è certamente inerente alla materia della contabilità pubblica nei ristretti e letterali termini in cui è formulato - giacchè è fin troppo ovvio (v. artt. 165che l’entrata debba afferire al bilancio (o al consuntivo) dell’ente che ne preveda (o ne abbia effettuato) l’accertamento e/o la susseguente riscossione (v. artt.165 e 228 Tuel) - di contro esula dalla materia della contabilità pubblica, come dianzi definita, il tema della individuazione, a monte delle formalizzazioni giucontabili, dell’ente che debba accertare e/o riscuotere l’entrata di che trattasi.
Per il medesimo ordine di considerazioni la Sezione giudica, poi, inammissibile la richiesta sub (b), che, nonostante una formulazione del quesito tanto stringata e sintetica da rasentare la cripticità, sembra doversi riferire alle opere realizzate a scomputo degli oneri di urbanizzazione dal privato titolare del titolo edilizio, posto che quelle realizzate dalle pp.aa. non scontano gli oneri (v. art.7 DPR n.380/2001) e che per quelle private, che tali ovviamente restano anche dopo l’ultimazione, il quesito non ha ragion d’essere.
P. Q. M.
Nelle suesposte considerazioni è il deliberato di inammissibilità della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal Consiglio delle autonomie con nota in epigrafe indicata.
Copia della presente deliberazione è trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco di Casale Marittimo (PI).
Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 20 ottobre 2015.
L’estensore Il presidente
f.to Nicola Bontempo f.to Roberto Tabbita
Depositata in Segreteria il 20 ottobre 2015
Il funzionario preposto al Servizio di supporto
f.to Claudio Felli
