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Del. n. 494/2015/PAR

Sezione Regionale di Controllo per la Toscana
composta dai magistrati:

Roberto TABBITA presidente
Paolo PELUFFO consigliere
Emilia TRISCIUOGLIO consigliere
Laura D’AMBROSIO consigliere
Marco BONCOMPAGNI consigliere, relatore
nell’adunanza del 27 ottobre 2015
VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti, e successive modificazioni;
VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTO il regolamento (14/2000) per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;
VISTA la convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di “ulteriori forme di collaborazione” tra Corte ed autonomie, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003;
UDITO il relatore, Cons. Marco Boncompagni;

PREMESSO
Il Consiglio delle autonomie locali ha inoltrato alla Sezione – con nota prot. n. 17443/1.13.9 del 16 luglio 2015 – una richiesta di parere, formulata dal Sindaco del Comune di Campo nell’Elba, inerente la possibilità o meno di riconoscere “il pagamento delle spettanze relative ai costi sostenuti per l’iscrizione all’Albo degli Architetti e per l’Assicurazione personalmente contratta da parte di un ex dipendente del Comune, Architetto, inquadrato nella Cat. C”.
CONSIDERATO

Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Magistratura contabile in tema di pareri da esprimere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell’organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l’attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica, in ottemperanza a quanto espressamente previsto dalla legge.
Nel caso in esame, la richiesta di parere si appalesa ammissibile sotto il profilo soggettivo, in quanto formulata dal Sindaco del comune interessato, per il tramite del Consiglio delle autonomie.
In relazione al requisito oggettivo, la Sezione deve preliminarmente accertare se la richiesta di parere sia ascrivibile alla materia della contabilità pubblica, nonché se sussistano o meno i requisiti di generalità ed astrattezza, unitamente alla considerazione che il quesito non può implicare valutazioni inerenti i comportamenti amministrativi da porre in essere, ancor più se connessi ad atti già adottati o comportamenti espletati. Inoltre, occorre verificare se l’oggetto del parere riguardi o meno indagini in corso della procura regionale od eventuali giudizi pendenti innanzi alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, ovvero presso la magistratura penale, civile o amministrativa.
Nondimeno il Collegio deve valutare, ai fini dell’ammissibilità, se il quesito rimesso al vaglio non presenti un carattere identitario sotto il profilo oggettivo, rispetto ad altra richiesta di parere già sottoposta all’attenzione della Sezione, tale, così, da rendere superflua una delibazione collegiale, qualora non siano intervenuti mutamenti modificativi e/o integrativi della normativa di settore che possano consentire una modificazione del deliberato assunto in precedenza, e, dunque, dovendosi ritenere inammissibile un quesito volto a provocare, sic et simpliciter, il riesame di una questione, in costanza del quadro normativo di riferimento, già oggetto dell’espressione del parere da parte della Sezione.
Nel caso de quo, la Sezione ritiene che la richiesta sia inammissibile dal punto di vista oggettivo, in quanto il quesito posto all’attenzione si risolve in una valutazione circa la legittimità di atti e comportamenti che rientrano nell’autonomia decisionale spettante all’amministrazione richiedente, non presentando, pertanto, i necessari presupposti di astrattezza e generalità ed implicando perciò considerazioni afferenti l’attività concreta dell’ente. Inoltre, la materia non rientra nel concetto di contabilità, inteso quale complesso di disposizioni che regolano il sistema del bilancio ed i relativi equilibri, quali: acquisizione e gestione dei mezzi finanziari e patrimonio pubblico e, quindi, in particolare, disciplina dei bilanci, acquisizione delle entrate, organizzazione finanziaria e contabile, disciplina del patrimonio, gestione delle spese, indebitamento, rendicontazione e relativi controlli (cfr. SS.RR. deliberazione n. 54/2010; si veda anche, in terminis, la deliberazione n. 158 del 17 novembre 2010 di questa Sezione).
Occorre, pertanto, ribadire il principio in virtù del quale le richieste di parere debbono presentare il connotato della rilevanza generale e non possono essere funzionali all’adozione di specifici atti gestionali che rientrano nell’autonomo potere discrezionale dell’ente, volto all’adozione dei provvedimenti inerenti la gestione finanziaria ed amministrativa.
* * *
Nelle sopra esposte considerazioni è il deliberato d’inammissibilità della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal Sindaco del Comune di Campo nell’Elba, trasmessa per il tramite del Consiglio delle autonomie con nota prot. n. 17443/1.13.9 del 16 luglio 2015.
Copia della presente deliberazione è trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco del Comune di Campo nell’Elba e al Presidente del relativo Consiglio.

Firenze, 27 ottobre 2015

L’estensore Il presidente
f.to Marco BONCOMPAGNI f.to Roberto TABBITA

Depositata in Segreteria il 28 ottobre 2015
Il funzionario preposto al Servizio di supporto
f.to Claudio FELLI

Allegati
Testo atto (319.14 KB)
Data
Oggetto
Comune di Campo nell'Elba (LI) - Richiesta di parere inerente la possibilità o meno di riconoscere il pagamento delle spettanze relative ai costi sostenuti per l¿iscrizione all¿Albo degli Architetti e per l¿Assicurazione personalmente contratta da parte di un ex dipendente del Comune, Architetto.
id
c4x6I4tZRlGvHlQ0zgEUGg
Anno
2015
Numero
494/2015/PAR
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Ultimo aggiornamento: 05/02/2026

Inviato da f.consumi il 15 Agosto 2025
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