Del. n. 523/2015/PAR

Sezione regionale di controllo per la Toscana
composta dai magistrati:
Roberto TABBITA presidente
Maria Annunziata RUCIRETA consigliere, relatore
Paolo PELUFFO consigliere
Nicola BONTEMPO consigliere
Emilia TRISCIUOGLIO consigliere
Marco BONCOMPAGNI consigliere
nell’adunanza del 4 novembre 2015,
VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;
VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTO il regolamento 14/2000 per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite in data 16 giugno 2000, e successive modifiche;
VISTA la convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra la Sezione regionale, il Consiglio delle autonomie locali e la Giunta regionale della Toscana in materia di “ulteriori forme di collaborazione” tra la Corte e le autonomie, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003;
UDITO il relatore, consigliere Maria Annunziata Rucireta;
PREMESSO
Il Consiglio delle autonomie locali ha inoltrato alla Sezione, con nota prot. n. 22921/1.13.9 in data 22 settembre 2015, una richiesta di parere formulata dal sindaco del Comune di Cutigliano, avente ad oggetto la possibilità per il sindaco stesso di rinunciare alla propria indennità di carica in favore di altri soggetti (vice-sindaco e assessore).
CONSIDERATO
È necessario, in via preliminare, verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità.
Sotto il profilo soggettivo, la richiesta di parere è da ritenersi ammissibile, in quanto formulata, per il tramite del Consiglio delle autonomie, dall’organo politico di vertice e rappresentante legale dell’ente, ai sensi dell’art. 50 Tuel.
In relazione al requisito oggettivo, la Sezione deve preliminarmente accertare se la richiesta di parere sia ascrivibile alla materia della contabilità pubblica, nonché se sussistano o meno caratteristiche di generalità e astrattezza tali da escludere ogni interferenza, da parte della Corte stessa, sulla concreta attività gestionale e amministrativa propria degli enti di autonomia. Occorre inoltre verificare che l’oggetto del parere non investa materie di competenza di altri organi giurisdizionali.
La Sezione ritiene che la questione proposta sia inammissibile dal punto di vista oggettivo: infatti, vertendo essa sulla facoltà di un amministratore di devolvere la propria indennità ad altri, la richiesta investe una situazione sostanziale del tutto estranea alla contabilità pubblica, e relativa invece alla rinuncia ad un diritto, che è materia di competenza di altro giudice, ed i cui riflessi finanziari sul bilancio del comune richiedente sono del tutto marginali.

* * *
Nelle sopra esposte considerazioni è il parere di inammissibilità della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Toscana, in relazione alla richiesta formulata dal comune di Cutigliano ed inoltrata dal Consiglio delle autonomie locali con nota prot. n. 22921/1.13.9.
Copia della presente deliberazione è trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco del comune di Cutigliano ed al Presidente del relativo Consiglio.
Firenze, 4 novembre 2015

L’estensore Il presidente
f.to Maria Annunziata Rucireta f.to Roberto Tabbita

Depositata in Segreteria il 5 novembre
Il funzionario preposto al Servizio di supporto
f.to Claudio Felli
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Allegati
Testo atto (39.45 KB)
Data
Oggetto
Comune di Cutigliano (PT) - Richiesta di parere avente ad oggetto la possibilità per il sindaco di rinunciare alla propria indennità di carica in favore di altri soggetti.
id
Sb6GUVm5T4agB30SvGkxAw
Anno
2015
Numero
523/2015/PAR
Mostra in CdA

Ultimo aggiornamento: 05/02/2026

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