Sezione regionale di controllo per la Toscana
composta dai seguenti magistrati:
Roberto TABBITA presidente
Maria Annunziata RUCIRETA consigliere, relatore
Paolo PELUFFO consigliere
Emilia TRISCIUOGLIO consigliere
Laura D’AMBROSIO consigliere
Marco BONCOMPAGNI consigliere
nell’adunanza del 16 dicembre 2015,
VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;
VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTO il regolamento 14/2000 per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite in data 16 giugno 2000, e successive modifiche;
VISTA la convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra la Sezione regionale, il Consiglio delle autonomie locali e la Giunta regionale della Toscana in materia di “ulteriori forme di collaborazione” tra la Corte e le autonomie, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003;
UDITO il relatore, consigliere Maria Annunziata Rucireta;
PREMESSO
Con nota prot. 26059/1.13.9 del 20 ottobre 2015 il Consiglio delle autonomie locali ha inoltrato alla Sezione una richiesta di parere formulata dal Sindaco del comune di Montecatini Terme.
Il comune chiede se sia legittimo provvedere al rimborso dei biglietti di viaggio acquistati per trasferte dai propri amministratori e dipendenti, ma da essi non utilizzati a seguito di cambiamenti di programma determinati da eventi di forza maggiore imprevisti ed imprevedibili, incidenti sull’organizzazione del viaggio. In particolare, il comune elenca un’articolata casistica delle possibili modifiche rispetto alle trasferte originariamente programmate, e le relative conseguenze sui prezzi praticati dai vettori, indicando altresì la soluzione che, di volta in volta, si propone di adottare.
CONSIDERATO
È necessario preliminarmente verificare la sussistenza dei presupposti di ammissibilità soggettiva ed oggettiva.
Sul piano soggettivo, risulta integrato il requisito di legge, provenendo la richiesta dall’organo di vertice e legale rappresentante dell’ente, per il tramite del Consiglio delle autonomie locali.
In relazione al requisito oggettivo, la Sezione deve accertare se la richiesta di parere sia ascrivibile alla materia della contabilità pubblica, e se sussistano o meno caratteristiche di generalità e astrattezza tali da escludere eventuali interferenze, da parte della Corte stessa, sulla concreta attività gestionale e amministrativa propria degli enti di autonomia, nonché su fattispecie di competenza di altri organi giurisdizionali.
Orbene, se il quesito può ritenersi pertinente alla materia della contabilità pubblica, nella nozione estesa accolta dalle deliberazioni n. 5 del 10 marzo 2006 della Sezione Autonomie e n. 54 del 17 novembre 2010 delle Sezioni Riunite), esso pare invece difettare dei necessari requisiti di generalità ed astrattezza.
Infatti, stante la rigidità delle attuali politiche di pricing operate dai vettori sul mercato dei prodotti di trasporto passeggeri, la prospettazione dell’ente appare finalizzata ad ottenere in via anticipata istruzioni puntuali, relative ad una serie di situazioni specifiche di mancato (o diverso) utilizzo dei titoli di viaggio, rispetto alle quali il comune stesso indica, caso per caso, la soluzione che si propone di adottare. L’intervento richiesto alla Sezione si risolverebbe, pertanto, in un avallo preventivo dei comportamenti che l’ente ha intenzione di porre in essere, ciò che esula dalle finalità attribuibili all’attività consultiva della Corte.
Ne consegue la preclusione di ogni disamina nel merito.
* * *
Nelle sopra esposte considerazioni è il parere di inammissibilità della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Toscana, in relazione alla richiesta formulata dal comune di Montecatini Terme ed inoltrata dal Consiglio delle autonomie locali con nota prot. n. 26059/1.13.9.
Copia della presente deliberazione è trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco del comune di Montecatini Terme ed al Presidente del relativo Consiglio.
Firenze, 16 dicembre 2015
L’estensore Il presidente
f.to Maria Annunziata Rucireta f.to Roberto Tabbita
Depositata in Segreteria il 16 dicembre 2015
p. Il funzionario preposto al Servizio di supporto
f.to Simona Croppi
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