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Del. n. 32/2016/PAR
Sezione Regionale di Controllo per la Toscana
composta dai magistrati:
Roberto TABBITA presidente
Paolo PELUFFO consigliere
Emilia TRISCIUOGLIO consigliere
Laura D’AMBROSIO consigliere
Marco BONCOMPAGNI consigliere, relatore
nell’adunanza del 5 aprile 2016,
VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti, e successive modificazioni;
VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTO il regolamento (14/2000) per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;
VISTA la convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di “ulteriori forme di collaborazione” tra Corte ed autonomie, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003;
UDITO nella camera di consiglio del 5 aprile 2016 il relatore, Cons. Marco Boncompagni;
PREMESSO
Il Consiglio delle autonomie locali ha inoltrato alla Sezione – con nota prot. n. 32339/1.13.9 del 15 novembre 2015 – una richiesta di parere, formulata dal Sindaco del comune di Firenze, inerente la formulazione dei seguenti quesiti:
- se l’art. 86, c. 5, T.U.E.L., nel testo modificato dall’art. 7 bis del d.l. n. 78/2015, conv. dalla l. n. 125/2015, innovi o meno in ordine alla materia dei rimborsi per spese legali da parte dell’ente locale nei confronti dei propri amministratori;
- se l’inciso inserito per effetto della menzionata novella normativa “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica” sia da interpretare nel senso di ammettere rimborsi solo se il comune abbia stipulato un contratto di assicurazione;
- se il riferimento al provvedimento di archiviazione di cui all’art. 86 T.U.E.L., consenta la rimborsabilità anche delle spese legali sostenute in assenza di proscioglimento con formula piena nell’ambito dei giudizi penali ed amministrativo-contabili, presentando tale disciplina, si afferma, carattere speciale rispetto sia a quanto in generale previsto per i dipendenti pubblici sia al disposto di cui all’art. 3, c. 2 bis, d.l. n. 543/1996 ed all’art. 10-bis, c. 10, d.l. n. 203/2005, conv. dalla l. n. 248/2005, con riferimento ai procedimenti innanzi alla Corte dei conti.
CONSIDERATO
Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Magistratura contabile in tema di pareri da esprimere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell’organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l’attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica, in ottemperanza a quanto espressamente previsto dalla legge.
Nel caso in esame, la richiesta di parere si appalesa ammissibile sotto il profilo soggettivo, in quanto formulata dal Sindaco del comune interessato, per il tramite del Consiglio delle autonomie.
In relazione al requisito oggettivo, la Sezione deve preliminarmente accertare se la richiesta di parere sia ascrivibile alla materia della contabilità pubblica, nonchè se sussistano o meno i requisiti di generalità ed astrattezza, unitamente alla considerazione che il quesito non può implicare valutazioni inerenti i comportamenti amministrativi da porre in essere, ancor più se connessi ad atti già adottati o comportamenti espletati. Inoltre, occorre verificare se l’oggetto del parere riguardi o meno indagini in corso della procura regionale od eventuali giudizi pendenti innanzi alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, ovvero presso la magistratura penale, civile o amministrativa.
Nondimeno il Collegio deve valutare, ai fini dell’ammissibilità, se il quesito rimesso al vaglio non presenti un carattere identitario sotto il profilo oggettivo, rispetto ad altra richiesta di parere già sottoposta all’attenzione della Sezione, tale, così, da rendere superflua una delibazione collegiale, qualora non siano intervenuti mutamenti modificativi e/o integrativi della normativa di settore che possano consentire una modificazione del deliberato assunto in precedenza, e, dunque, dovendosi ritenere inammissibile un quesito volto a provocare, sic et simpliciter, il riesame di una questione, in costanza del quadro normativo di riferimento, già oggetto dell’espressione del parere da parte della Sezione.
Nel caso de quo, la Sezione ritiene che la richiesta sia inammissibile dal punto di vista oggettivo, in quanto i quesiti posti all’attenzione, oltre a non presentare i necessari presupposti di astrattezza e generalità ed implicando perciò considerazioni afferenti l’attività concreta dell’ente, sono da ritenersi estranei alla materia della contabilità pubblica per le considerazioni che seguono.
Infatti, la Sezione delle autonomie con deliberazione 19 febbraio 2014, n. 3 (pronunciatasi su una richiesta di parere in materia di rimborsabilità di spese legali ad amministratori prosciolti in sede penale), ha avuto modo di affermare che “in tanto una richiesta di parere sia ammissibile, in quanto tratti di questione che, tendenzialmente, attenga ad una competenza tipica della Corte dei conti in sede di controllo delle autonomie territoriali. Appare riduttivo ed insufficiente il mero criterio dell’eventuale riflesso finanziario di un atto (di rimborso, nel caso in esame) sul bilancio.” Inoltre, si rappresenta nella medesima deliberazione che “si tratta, evidentemente, di fattispecie in cui i profili contabili, se non marginali, non sono comunque preminenti rispetto ad altre problematiche di ordine giuridico che più propriamente devono essere risolte in diversa sede.
In altre parole, in situazioni come quella in esame non si rinvengono quei caratteri – se non di esclusività – di specializzazione funzionale che caratterizzano la Corte in questa sede, e che giustificano la peculiare attribuzione da parte del legislatore.” (in terminis, veggasi anche Sezione regionale Marche, deliberazioni nn. 145 e 188 del 2015).
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Nelle sopra esposte considerazioni è il deliberato d’inammissibilità della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal Sindaco del comune di Firenze, trasmessa per il tramite del Consiglio delle autonomie con nota prot. n. 32339/1.13.9 del 15 novembre 2015.
Copia della presente deliberazione è trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco del comune di Firenze e al Presidente del relativo Consiglio.
Firenze, 5 aprile 2016
L’estensore Il presidente
f.to Marco Boncompagni f.to Roberto Tabbita
Depositata in Segreteria il 5 aprile 2016
Il funzionario preposto al Servizio di supporto
f.to Claudio Felli
