Del

Del. n. 60/2016/PAR

Sezione regionale di controllo per la Toscana

composta dai magistrati:
Roberto TABBITA Presidente
Paolo PELUFFO Consigliere
Nicola BONTEMPO Consigliere, Relatore
Laura D’AMBROSIO Consigliere
Marco BONCOMPAGNI Consigliere

nell’adunanza del 28 giugno 2016;
VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
VISTO il t.u. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;
VISTO il regolamento (14/2000) per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;
VISTA la L.R. n.22/1998, poi sostituita dalla L.R. n. 36/2000, istitutiva del Consiglio delle Autonomie Locali;
VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTE le deliberazioni della Sezione Autonomie approvate nelle adunanze del 27 aprile 2004 e del 4 giugno 2009, aventi ad oggetto indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo;
VISTA la convenzione del 16 giugno 2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di “ulteriori forme di collaborazione” tra Corte ed autonomie, ai sensi dell’art. 7 co. 8 della L. n. 131/2003;
VISTA la richiesta di parere come infra meglio indicata;
VISTA l’ordinanza presidenziale con cui è stata convocata la Sezione per l’odierna adunanza;
UDITO nella camera di consiglio del 28 giugno 2016 il relatore Cons. Nicola Bontempo;
RITENUTO IN FATTO
Il Consiglio delle autonomie locali - con nota prot. n.13350 /1.13.9 del 18 maggio 2016, pervenuta alla Sezione il 25 maggio 2016 (prot. n.2805) - ha inoltrato a questa Sezione una richiesta di parere del Sindaco di Volterra (PI), avente ad oggetto l’interpretazione dell’art. 21 l. n.243/2012 con riferimento all’applicabilità ratione temporis dell’art. 10 stessa legge concernente le condizioni per il ricorso all’indebitamento. L’ente, in particolare, intende conoscere se le disposizioni del citato art. 10, formalmente entrate in vigore l’ 1.1.2016, ex art. 21 cit., debbano trovare applicazione dall’ 1.1.2016 o solo nell’ambito dell’elaborazione ed approvazione del bilancio 2017, prevista nel corso dell’esercizio 2016.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla A.G. contabile in tema di pareri da esprimere ex art.7, comma 8, l. n. 131/2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell’organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l’attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica come espressamente previsto dalla legge.
La richiesta in esame si palesa ictu oculi inammissibile sul piano soggettivo, dal momento che essa, ancorché intestata al Sindaco (e pervenuta tramite il C.A.L.), risulta di fatto priva della firma - autografa o digitale - dello stesso, talché oltre a mancare certezza sull’effettiva provenienza dell’istanza dal soggetto munito del potere di rappresentanza dell’ente (v. art. 50, comma 2, Tuel), difetta un requisito essenziale dell’atto (v. ex multis Cons. Stato, VI, n.5622/2009; Cons. Stato, II, n.1679/2007; Cons. Stato, V, n.1792/2005; TAR Puglia, Lecce I, n.825/2011; TAR Lazio, II quater, n.32942/2010; TAR Veneto, II, n.2883/2009; TAR Liguria, II, n.169/2007; TAR Campania, III, 7983/2006) la cui mancanza determina la radicale nullità dello stesso come da espresso disposto dell’ art. 21-septies l. n. 241/1990 (né trova applicazione nel caso di specie l’art.3, comma 2, d. lgs. n. 39/1993, che consente la sostituzione della firma autografa con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile solo per gli atti delle pp.aa. prodotti dai sistemi informativi automatizzati, ipotesi che nel caso di specie palesemente non ricorre).
Il carattere assorbente del profilo testé esaminato esonera il collegio dal valutare, nonché il merito, anche l’ammissibilità oggettiva della richiesta, la quale per quanto precede deve essere dichiarata inammissibile.
P. Q. M.
Nelle suesposte considerazioni è il deliberato di inammissibilità della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal Consiglio delle autonomie con nota in epigrafe indicata.
Copia della presente deliberazione è trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco di Volterra.
Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 28 giugno 2016.

Il relatore Il presidente
f.to Nicola Bontempo f.to Roberto Tabbita

Depositata in Segreteria il 28 giugno 2016
Il funzionario preposto al Servizio di supporto
f.to Claudio Felli
1

Allegati
Testo atto (50.84 KB)
Data
Oggetto
Comune di Volterra (PI) - Richiesta di parere, avente ad oggetto l¿interpretazione dell¿art. 21 l. n.243/2012 .
id
8shdtbDwTcSR2eiTFwLAwQ
Anno
2016
Numero
60/2016/PAR
Mostra in CdA

Ultimo aggiornamento: 05/02/2026

Inviato da f.consumi il 16 Agosto 2025
Torna su