Del
Sezione regionale di controllo per la Toscana
composta dai magistrati:
Roberto TABBITA Presidente
Paolo PELUFFO Consigliere
Nicola BONTEMPO Consigliere, Relatore
Laura D’AMBROSIO Consigliere
Marco BONCOMPAGNI Consigliere
nell’adunanza del 28 giugno 2016;
VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
VISTO il t.u. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;
VISTO il regolamento (14/2000) per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;
VISTA la L.R. n.22/1998, poi sostituita dalla L.R. n. 36/2000, istitutiva del Consiglio delle Autonomie Locali;
VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTE le deliberazioni della Sezione Autonomie approvate nelle adunanze del 27 aprile 2004 e del 4 giugno 2009, aventi ad oggetto indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo;
VISTA la convenzione del 16 giugno 2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di “ulteriori forme di collaborazione” tra Corte ed autonomie, ai sensi dell’art. 7 co. 8 della L. n. 131/2003;
VISTA la richiesta di parere come infra meglio indicata;
VISTA l’ordinanza presidenziale con cui è stata convocata la Sezione per l’odierna adunanza;
UDITO nella camera di consiglio del 28 giugno 2016 il relatore, Cons. Nicola Bontempo;
RITENUTO IN FATTO
Il Consiglio delle autonomie locali - con nota prot. n.7918 /1.13.9 del 21 marzo 2016, pervenuta alla Sezione il 25 marzo 2016 (prot. n.1215) - ha inoltrato a questa Sezione una richiesta di parere del Sindaco di Roccastrada (GR), avente ad oggetto le spese di ristrutturazione e specifico adeguamento strutturale e funzionale di un immobile, già di proprietà del comune, da destinare (a titolo gratuito) a caserma dei Carabinieri. Il comune intende conoscere se rientri nella competenza del Comune, e dunque se sia ammissibile a carico del suo bilancio la spesa necessaria”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla A.G. contabile in tema di pareri da esprimere ex art.7, comma 8, l. n. 131/2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell’organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l’attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica come espressamente previsto dalla legge.
Se nulla osta all’ammissibilità, sul piano soggettivo, della richiesta di parere di che trattasi, siccome formulata dal Sindaco tramite il C.A.L., di contro, sul piano oggettivo, non può trovare ingresso l’esame nel merito della stessa, che si palesa come radicalmente irricevibile.
Per quanto possa sembrare - come per vero è - singolare, quella in esame costituisce la pura e semplice riformulazione di un’identica richiesta che lo stesso Comune ha già inoltrato tramite il C.A.L. all’inizio del corrente anno (v. nota C.A.L. con nota prot. n.1024/1.13.9 del 15 gennaio 2016, pervenuta alla Sezione il 21 gennaio 2016, prot. n. 203) e sulla quale questo collegio si è tempestivamente pronunciato con deliberazione n.14/2016 - assunta nella camera di consiglio del 10 febbraio 2016 e pubblicata mediante deposito nella Segreteria il successivo 11 febbraio 2016 (delibera che, del resto, l’ente ben conosce giacché la cita nelle premesse della richiesta) - ritenendo la richiesta inammissibile (in conformità, del resto, a proprio costante orientamento, che la Sezione aveva avuto modo di ribadire con la quasi coeva delibera n.5/2016 concernente identico caso di specie).
Per quanto l’ente non espliciti le ragioni che l’hanno indotto a riformulare la richiesta, è presumibile che le stesse riposino sull’intento di sollecitare una sorta di revisio prioris instantiae da parte della Sezione in ordine all’ammissibilità del quesito, come è lecito desumere dalla circostanza che, sempre nelle premesse della richiesta, l’ente cita la delibera della Sezione Autonomie n.3/2014, la quale ha ritenuto analogo quesito ammissibile e si è susseguentemente pronunziata sul merito della vicenda, peraltro in senso sfavorevole alla possibilità di effettuare legittimamente la spesa in discussione.
Senonché, diversamente da quanto l’ente richiedente verosimilmente suppone, l’ordinamento non contempla alcuno strumento attraverso il quale la Sezione regionale che si sia espressa su una richiesta di parere - quand’anche, in ipotesi, in termini reputati erronei - possa riesaminare il parere fornito per caducarlo in sede per così dire rescindente onde, poi, nuovamente pronunziarsi in sede per così dire rescissoria (in disparte l’ovvia possibilità per il collegio, nell’esaminare altri e diverse richieste, di mutare melius re perpensa il proprio orientamento, ma esclusivamente pro futuro e giammai pro praeterito).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l’istanza oggi all’esame del collegio deve, conseguentemente, ritenersi irricevibile.
E’, peraltro, appena il caso di rilevare che l’iniziativa dell’ente, oltre che priva fondamento de jure, per quanto testé detto, appare comunque, ab origine, insuscettiva di qualsivoglia utile sviluppo per l’interesse sotteso all’istanza (i.e. la effettuazione della spesa, col placet della Corte sulla sua legittimità), dal momento che, seppure si volesse - ma non si vede come - dare ingresso ad un’ipotetica fase rescindente che, caducata la primigenia pronunzia, valesse a riportare adhuc re integra il merito all’esame del collegio, nondimeno quest’ultimo non potrebbe in nessun caso far luogo al rescissorio nel senso vero e pieno del termine, cioè ad una nuova pronunzia sul merito, giacché non potrebbe che limitarsi a prendere atto - siccome vincolante ex art. 6, comma 4, d.l. n. 174/2012, conv. con l. n. 213/2012, come modificato dall’art.33, comma 2, lett. b), d.l. n. 91/2014 conv. con l. n.116/2014 - della già intervenuta delibera della Sezione Autonomie innanzi citata, che, come già detto, si è pronunciata in senso negativo su richiesta analoga a quella qui formulata.
P. Q. M.
Nelle suesposte considerazioni è il deliberato di irricevibilità della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal Consiglio delle autonomie con nota in epigrafe indicata.
Copia della presente deliberazione è trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco di Roccastrada.
Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 28 giugno 2016.
Il relatore Il presidente
f.to Nicola Bontempo f.to Roberto Tabbita
Depositata in Segreteria il 28 giugno 2016
Il funzionario preposto al Servizio di supporto
f.to Claudio Felli
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