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Del. n. 160/2016/PAR

Sezione Regionale di Controllo per la Toscana
composta dai magistrati:
Roberto TABBITA presidente
Laura D’AMBROSIO consigliere
Marco BONCOMPAGNI consigliere, relatore
Mauro NORI consigliere
nell’adunanza del 25 ottobre 2016,
VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti, e successive modificazioni;
VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTO il regolamento (14/2000) per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;
VISTA la convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di “ulteriori forme di collaborazione” tra Corte ed autonomie, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003;
UDITO nella camera di consiglio del 25 ottobre 2016 il relatore, Cons. Marco Boncompagni;
PREMESSO
Il Consiglio delle autonomie locali ha inoltrato, mediante pec, alla Sezione (nota prot. n. 18745 del 20 luglio 2016) una richiesta di parere, formulata dal Sindaco del comune di Collesalvetti, inerente i seguenti quesiti:

  • Se sussiste o meno un obbligo per l’ente di riconoscimento di un debito fuori bilancio a fronte di una sentenza esecutiva che non è stata notificata ma è stata appellata dall’ente stesso, nelle more dell’udienza di trattazione dell’istanza di sospensione, ovvero se sia possibile per l’ente procedere ad informare della sussistenza del debito conseguente alla sentenza il Consiglio comunale, “subordinando l’eventuale riconoscimento e il relativo finanziamento all’esito dell’eventuale pronuncia negativa sulla sospensione dell’esecutività della sentenza (presumibilmente settembre/ottobre 2016).
  • In caso di rigetto della domanda di sospensione dell’esecutività della sentenza, l’ente chiede di sapere da quale data decorre il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, conv. dalla l. n. 30/1997, ipotizzando, al riguardo, “dalla data di proposizione dell’appello oppure dalla data dell’eventuale pronuncia di rigetto dell’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza oppure da altra diversa data”.

CONSIDERATO
Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Magistratura contabile in tema di pareri da esprimere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell’organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l’attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica, in ottemperanza a quanto espressamente previsto dalla legge.
Nel caso in esame, la richiesta di parere si appalesa ammissibile sotto il profilo soggettivo, in quanto formulata dal Sindaco del comune interessato, per il tramite del Consiglio delle autonomie.
In relazione al requisito oggettivo, la Sezione deve preliminarmente accertare se la richiesta di parere sia ascrivibile alla materia della contabilità pubblica, nonchè se sussistano o meno i requisiti di generalità ed astrattezza, unitamente alla considerazione che il quesito non può implicare valutazioni inerenti i comportamenti amministrativi da porre in essere, ancor più se connessi ad atti già adottati o comportamenti espletati. Inoltre, occorre verificare se l’oggetto del parere riguardi o meno indagini in corso della procura regionale od eventuali giudizi pendenti innanzi alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, ovvero presso la magistratura penale, civile o amministrativa.
Nondimeno il Collegio deve valutare, ai fini dell’ammissibilità, se il quesito rimesso al vaglio non presenti un carattere identitario sotto il profilo oggettivo, rispetto ad altra richiesta di parere già sottoposta all’attenzione della Sezione, tale, così, da rendere superflua una delibazione collegiale, qualora non siano intervenuti mutamenti modificativi e/o integrativi della normativa di settore che possano consentire una modificazione del deliberato assunto in precedenza, e, dunque, dovendosi ritenere inammissibile un quesito volto a provocare, sic et simpliciter, il riesame di una questione, in costanza del quadro normativo di riferimento, già oggetto dell’espressione del parere da parte della Sezione.
Nel caso de quo, la Sezione ritiene che la richiesta sia inammissibile dal punto di vista oggettivo, in quanto i quesiti posti all’attenzione, oltre a non presentare i necessari presupposti di astrattezza e generalità ed implicando perciò considerazioni afferenti l’attività concreta dell’ente, sono da ritenersi estranei alla materia della contabilità pubblica per le considerazioni che seguono.
Al riguardo, le Sezioni riunite della Corte dei conti, con delibera n. 54/CONTR del 17 novembre 2010(veggasi anche delib. n. 60/CONTR del 2010), hanno avuto modo di definire l’ampiezza ed i confini della funzione consultiva attribuita alle sezioni regionali di controllo. I principi di diritto espressi dalle SS.RR, inoltre, sono vincolanti e, pertanto, le menzionate sezioni sono tenute al rispetto dei medesimi. Si è, infatti, affermato “che non è da condividere qualsivoglia interpretazione dell’espressione “in materia di contabilità pubblica”, che, vanificando lo stesso limite posto dal legislatore, conduca al risultato di estendere l’attività consultiva in discorso a tutti i settori dell’azione amministrativa, in tal guisa realizzando, perdippiù, l’inaccettabile risultato di immettere questa Corte nei processi decisionali degli Enti territoriali”, nonché, prosegue la citata deliberazione, che non “sono parimenti condivisibili linee interpretative che ricomprendano nel concetto di contabilità pubblica qualsivoglia attività degli Enti che abbia, comunque, riflessi di natura finanziaria, comportando, direttamente o indirettamente, una spesa, con susseguente fase contabile attinente all’amministrazione della stessa ed alle connesse scritture di bilancio”.
* * *
Nelle sopra esposte considerazioni è il deliberato d’inammissibilità della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal Sindaco del comune di Collesalvetti, trasmessa per il tramite del Consiglio delle autonomie con nota prot. n. 18745 del 20 luglio 2016.
Copia della presente deliberazione è trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco del comune di Collesalvetti e al Presidente del relativo Consiglio.

Firenze, 25 ottobre 2016

L’estensore Il presidente
f.to Marco Boncompagni f.to Roberto Tabbita

Depositata in Segreteria il 25 ottobre 2016
Il funzionario preposto al Servizio di supporto
f.to Claudio Felli

Allegati
Testo atto (335.38 KB)
Data
Oggetto
COMUNE DI COLLESALVETTI - richiesta di parere, formulata dal Sindaco del comune di Collesalvetti, su quesiti riguardanti la sussistenza o meno di un obbligo per l¿ente di riconoscimento di un debito fuori bilancio a fronte di una sentenza esecutiva che non è stata notificata ma è stata appellata dall¿ente stesso, nelle more dell¿udienza di trattazione dell¿istanza di sospensione, ovvero se sia possibile per l¿ente procedere ad informare della sussistenza del debito conseguente alla sentenza il Consiglio comunale.
id
HiTgZ5omRJeRiwvgg0nW-Q
Anno
2016
Numero
160/2016/PAR
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Ultimo aggiornamento: 05/02/2026

Inviato da f.consumi il 16 Agosto 2025
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