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Del. n. 216/2016/PAR
Sezione Regionale di Controllo per la Toscana
composta dai magistrati:
Roberto TABBITA presidente
Paolo PELUFFO consigliere
Marco BONCOMPAGNI consigliere, relatore
Mauro NORI consigliere
nell’adunanza del 24 novembre 2016,
VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti, e successive modificazioni;
VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTO il regolamento (14/2000) per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;
VISTA la convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di “ulteriori forme di collaborazione” tra Corte ed autonomie, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003;
UDITO nella camera di consiglio del 24 novembre 2016 il relatore, Cons. Marco Boncompagni;
PREMESSO
Il Consiglio delle autonomie locali ha inoltrato, mediante pec, alla Sezione (nota prot. n. 18729 del 20 luglio 2016) una richiesta di parere, formulata dal Sindaco del comune di Capoliveri, inerente alcune problematiche sorte tra i comuni elbani relativamente alla riscossione del contributo di sbarco, avendo provveduto ad adeguare la propria normativa regolamentare solo parte di detti comuni, ed essendo pendente una richiesta di chiarimenti del Difensore civico regionale in considerazione dell’assenza di regolamentazione per l’istituzione del contributo di sbarco in luogo della precedente imposta di sbarco, in costanza di prelievo della maggiorazione da parte delle compagnie di navigazione. In particolare, i quesiti sottoposti all’attenzione di questa Sezione si sostanziano nel domandare, stante la sospensione cautelarmente deliberata dall’ente richiedente del proprio regolamento, se sia legittima o meno la riscossione nonostante la disciplina in detta materia non sia stata adottata da tutti i comuni isolani, quale atti deliberativi debbono essere adottati al fine di riprendere la riscossione, se sia legittima la riscossione in assenza di accordo sulla divisione del contributo tra i comuni, la misura dell’importo in assenza di accordo in considerazione del limite di legge, chiedendo se quest’ultimo sia riferibile all’isola od al singolo comune. Si chiede, inoltre, se sia legittimo o meno un aumento di detto contributo che appare, secondo l’ente, escluso dal blocco previsto dalla legge di stabilità 2016 ed, infine, se sia eventualmente legittima la sostituzione del contributo di sbarco con l’imposta di soggiorno “in considerazione del fatto che lo scorso anno era in vigore l’Imposta di Sbarco”.
CONSIDERATO
Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Magistratura contabile in tema di pareri da esprimere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell’organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l’attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica, in ottemperanza a quanto espressamente previsto dalla legge.
Nel caso in esame, la richiesta di parere si appalesa ammissibile sotto il profilo soggettivo, in quanto formulata dal Sindaco del comune interessato, per il tramite del Consiglio delle autonomie.
In relazione al requisito oggettivo, la Sezione deve preliminarmente accertare se la richiesta di parere sia ascrivibile alla materia della contabilità pubblica, nonchè se sussistano o meno i requisiti di generalità ed astrattezza, unitamente alla considerazione che il quesito non può implicare valutazioni inerenti i comportamenti amministrativi da porre in essere, ancor più se connessi ad atti già adottati o comportamenti espletati. Inoltre, occorre verificare se l’oggetto del parere riguardi o meno indagini in corso della procura regionale od eventuali giudizi pendenti innanzi alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, ovvero presso la magistratura penale, civile o amministrativa.
Nondimeno il Collegio deve valutare, ai fini dell’ammissibilità, se il quesito rimesso al vaglio non presenti un carattere identitario sotto il profilo oggettivo, rispetto ad altra richiesta di parere già sottoposta all’attenzione della Sezione, tale, così, da rendere superflua una delibazione collegiale, qualora non siano intervenuti mutamenti modificativi e/o integrativi della normativa di settore che possano consentire una modificazione del deliberato assunto in precedenza, e, dunque, dovendosi ritenere inammissibile un quesito volto a provocare, sic et simpliciter, il riesame di una questione, in costanza del quadro normativo di riferimento, già oggetto dell’espressione del parere da parte della Sezione.
Nel caso de quo, la Sezione ritiene che la richiesta sia inammissibile dal punto di vista oggettivo, in quanto i quesiti posti all’attenzione, oltre a non presentare i necessari presupposti di astrattezza e generalità ed implicando perciò considerazioni afferenti l’attività concreta dell’ente, sono da ritenersi estranei alla materia della contabilità pubblica per le considerazioni che seguono.
Al riguardo, le Sezioni riunite della Corte dei conti, con delibera n. 54/CONTR del 17 novembre 2010(veggasi anche delib. n. 60/CONTR del 2010), hanno avuto modo di definire l’ampiezza ed i confini della funzione consultiva attribuita alle sezioni regionali di controllo. I principi di diritto espressi dalle SS.RR, inoltre, sono vincolanti e, pertanto, le menzionate sezioni sono tenute al rispetto dei medesimi. Si è, infatti, affermato “che non è da condividere qualsivoglia interpretazione dell’espressione “in materia di contabilità pubblica”, che, vanificando lo stesso limite posto dal legislatore, conduca al risultato di estendere l’attività consultiva in discorso a tutti i settori dell’azione amministrativa, in tal guisa realizzando, perdippiù, l’inaccettabile risultato di immettere questa Corte nei processi decisionali degli Enti territoriali”, nonché, prosegue la citata deliberazione, che non “sono parimenti condivisibili linee interpretative che ricomprendano nel concetto di contabilità pubblica qualsivoglia attività degli Enti che abbia, comunque, riflessi di natura finanziaria, comportando, direttamente o indirettamente, una spesa, con susseguente fase contabile attinente all’amministrazione della stessa ed alle connesse scritture di bilancio”. Occorre, pertanto, rilevare che tale richiesta di parere risulta anche carente del connotato della rilevanza generale, oltre ad essere funzionale all’adozione di specifici atti gestionali che rientrano nell’autonomo potere discrezionale dell’ente, volto all’adozione dei provvedimenti inerenti la gestione finanziaria ed amministrativa.
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Nelle sopra esposte considerazioni è il deliberato d’inammissibilità della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal Sindaco del comune di Capoliveri, trasmessa per il tramite del Consiglio delle autonomie con nota prot. n. 18729 del 20 luglio 2016.
Copia della presente deliberazione è trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco del comune di Capoliveri e al Presidente del relativo Consiglio.
Firenze, 24 novembre 2016
L’estensore Il presidente
f.to Marco Boncompagni f.to Roberto Tabbita
Depositata in Segreteria il 24 novembre 2016
Il funzionario preposto al Servizio di supporto
f.to Claudio Felli
