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Del. n. 36/2017/PAR

Sezione Regionale di Controllo per la Toscana
composta dai magistrati:
Roberto TABBITA presidente
Paolo PELUFFO consigliere
Nicola BONTEMPO consigliere
Laura D’AMBROSIO consigliere
Marco BONCOMPAGNI consigliere, relatore
Mauro NORI consigliere

nell’adunanza del 26 gennaio 2017,
VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti, e successive modificazioni;
VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTO il regolamento (14/2000) per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;
VISTA la convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di “ulteriori forme di collaborazione” tra Corte ed autonomie, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003;
UDITO nella camera di consiglio del 26 gennaio 2017 il relatore, Cons. Marco Boncompagni;
PREMESSO
Il Consiglio delle autonomie locali ha inoltrato, mediante pec, alla Sezione (nota prot. n. 18743 del 20 luglio 2016) una richiesta di parere, formulata dal Sindaco del comune di Abetone, inerente l’interpretazione della disposizione di cui al comma 229 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per l’anno 2016) a tenore della quale “A decorrere dall'anno 2016, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, i comuni istituiti a decorrere dall'anno 2011 a seguito di fusione nonché le unioni di comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente”. Si rappresenta al riguardo che, ai sensi della legge regionale n. 1/2016, con decorrenza 1/1/2017 “si attuerà il processo di fusione di questo comune di Abetone con il Comune contermine di Cutigliano”.
CONSIDERATO
Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Magistratura contabile in tema di pareri da esprimere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell’organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l’attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica, in ottemperanza a quanto espressamente previsto dalla legge.
Nel caso in esame, la richiesta di parere si appalesa ammissibile sotto il profilo soggettivo, in quanto formulata dal Sindaco del comune interessato, per il tramite del Consiglio delle autonomie.
In relazione al requisito oggettivo, la Sezione deve preliminarmente accertare se la richiesta di parere sia ascrivibile alla materia della contabilità pubblica, nonchè se sussistano o meno i requisiti di generalità ed astrattezza, unitamente alla considerazione che il quesito non può implicare valutazioni inerenti i comportamenti amministrativi da porre in essere, ancor più se connessi ad atti già adottati o comportamenti espletati. Inoltre, occorre verificare se l’oggetto del parere riguardi o meno indagini in corso della procura regionale od eventuali giudizi pendenti innanzi alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, ovvero presso la magistratura penale, civile o amministrativa.
Nondimeno il Collegio deve valutare, ai fini dell’ammissibilità, se il quesito rimesso al vaglio non presenti un carattere identitario sotto il profilo oggettivo, rispetto ad altra richiesta di parere già sottoposta all’attenzione della Sezione, tale, così, da rendere superflua una delibazione collegiale, qualora non siano intervenuti mutamenti modificativi e/o integrativi della normativa di settore che possano consentire una riconsiderazione del deliberato assunto in precedenza, e, dunque, dovendosi ritenere inammissibile un quesito volto a provocare, sic et simpliciter, il riesame di una questione, in costanza del quadro normativo di riferimento, già oggetto dell’espressione del parere da parte della Sezione.
Nel caso de quo, il Collegio ritiene che la richiesta sia inammissibile dal punto di vista oggettivo, in quanto con deliberazione n. 525 dell’11 novembre 2015, questa Sezione ha approvato il piano pluriennale di riequilibrio finanziario del comune di Cutigliano, di durata decennale e, specificamente, con riferimento al periodo 2014 – 2023, ove, tra le misure di riequilibrio previste dall’ente ed inserite nel suddetto piano, è presente anche quella del contenimento della spesa di personale il cui obiettivo, secondo gli intendimenti del comune di Cutigliano, sarà conseguito non procedendo alla sostituzione dei pensionamenti. Di talchè la richiesta di parere si palesa fuorviante essendo il comune istante, all’atto della presentazione del presente quesito, prossimo alla fusione con il comune di Cutigliano soggetto all’attuazione del piano di riequilibrio finanziario. Tale evidenza, del resto, emerge dalla stessa deliberazione n. 525/2015, ove si è avuto modo di rappresentare che “Dal 2017 è inoltre prevista una riduzione dell’organico, con il collocamento a riposo di tre unità di personale che non verranno sostituite. L’economia di spesa stimata è pari a circa 100 mila euro annui.
Quanto all’avvio del processo di fusione con il comune di Abetone, attualmente in discussione, l’ente manifesta l’intenzione di non effettuare nuove assunzioni, anche laddove esso dovesse condurre ad una diversa quantificazione del fabbisogno di personale.
Nel corso dell’istruttoria sul piano di riequilibrio, l’ente ha attestato che i predetti pensionamenti sono già avvenuti nel 2015 e che pertanto le politiche di riduzione della spesa di personale potranno essere anticipate. Ciò potrebbe produrre economie complessive superiori a quelle prospettate nel piano.
La valutazione della Sezione in merito a tale specifica misura, la cui concretezza è già dimostrata nei fatti, non può che essere positiva, con la sola avvertenza di prestare attenzione alla programmazione futura del fabbisogno di personale, affinché l’eventuale fusione con il Comune di Abetone e i futuri prevedibili adeguamenti contrattuali non vanifichino la politica di contenimento della spesa prospettata nel piano”.
* * *
Nelle sopra esposte considerazioni è il deliberato d’inammissibilità della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal Sindaco del Comune di Abetone, trasmessa per il tramite del Consiglio delle autonomie con nota prot. n. 18743 del 20 luglio 2016.
Copia della presente deliberazione è trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco del Comune di Abetone e al Presidente del relativo Consiglio.

Firenze, 26 gennaio 2017

L’estensore Il presidente
f.to Marco Boncompagni f.to Roberto Tabbita

Depositata in Segreteria il 26 gennaio 2017
p. Il funzionario preposto al Servizio di supporto
f.to Antonella Innocenti

Allegati
Testo atto (320.1 KB)
Data
Oggetto
Comune di Abetone (PT) - Richiesta di parere inerente l¿interpretazione della disposizione di cui al comma 229 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per l¿anno 2016)
id
W0ZrEeiOSqS2e2_w05N7Nw
Anno
2017
Numero
36/2017/PAR
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Ultimo aggiornamento: 05/02/2026

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