Del
Del. n. 135/2017/PAR
Sezione regionale di controllo per la Toscana
composta dai magistrati:
Roberto TABBITA Presidente
Paolo PELUFFO Consigliere
Laura D’AMBROSIO Consigliere
Marco BONCOMPAGNI Consigliere
Mauro NORI Consigliere
Fabio ALPINI Referendario relatore
nell’adunanza del 9 maggio 2017;
VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. n. 1214 del 12/07/1934, e successive modificazioni;
VISTA la l. n. 20 del 14/01/1994, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;
VISTA la l. n. 131 del 05/06/2003, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla l. cost. n. 3 del 18/10/2001;
VISTO il regolamento n. 14/2000 per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite in data 16/06/2000, e successive modificazioni;
VISTE le deliberazioni della Sezione Autonomie approvate nelle adunanze del 27/04/2004 e del 04/06/2009, aventi ad oggetto indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo;
VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 5/AUT/2006;
VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/10;
VISTA la convenzione del 16/06/2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di “ulteriori forme di collaborazione” tra Corte ed autonomie, ai sensi dell’art. 7, comma 8 della l. n. 131/2003;
VISTA la richiesta di parere presentata dal Comune di Collesalvetti, come di seguito meglio specificata;
VISTA l’ordinanza presidenziale con cui è stata convocata la Sezione per l’odierna adunanza;
UDITO il relatore Fabio Alpini;
RITENUTO IN FATTO
Il Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali, con nota del 3 aprile 2017, ha inoltrato alle Sezione regionale di controllo per la Toscana la nota prot. n. 6485 del 28 marzo 2017, con la quale il Sindaco del Comune di Collesalvetti chiede un parere ex art. 7, comma 8 della l. n. 131/2003 in merito ad una complessa vicenda gestionale avente ad oggetto una società partecipata dal medesimo comune, la Biscottino s.r.l.
Il comune detiene il 37,40 % della società in questione.
In adempimento degli obblighi previsti dall’art. 3, commi 27 e ss della l. 244/2007, il comune ha autorizzato la cessione della partecipazione con deliberazioni del Consiglio comunale nn. 178/2010 e 81/2013.
Con successiva deliberazione n. 14/2015, relativo al Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, il Consiglio comunale ha confermato la dismissione.
Dopo aver acquisito una perizia di stima da un professionista esterno, e aver comunicato alla società l’intenzione di avvalersi della procedura di dismissione ex art. 1, comma 569 della l. n. 147/2013, l’ente ha avviato la procedura tramite la pubblicazione di un bando di asta pubblica, subordinando l’aggiudicazione definitiva all’eventuale esercizio del diritto di prelazione spettante agli altri soci, ai sensi dello statuto.
La procedura di vendita è andata deserta.
Il comune ha allora provveduto, in data 16 marzo 2015, ad inoltrare alla società una specifica richiesta di liquidazione in denaro della propria quota.
Nonostante un primo sollecito, la società non ha dato seguito alla richiesta. Il comune ha allora effettuato un ulteriore sollecito, in data 2 marzo 2016, con contestuale costituzione in mora, invitando la società a provvedere al pagamento in denaro della quota dismessa ovvero a deliberare l’adozione di misura alternative, volte alla cessazione della qualità di socio del comune.
Nella seduta del 10 giugno 2016 l’assemblea della società, convocata ai sensi dell’art. 1, comma 569-bis della l. n. 147/2013, ha deliberato di non approvare il provvedimento di cessazione della partecipazione societaria del comune, contestando anche la perdita della qualità di socio del comune stesso, trovandosi la società in una situazione di carenza di liquidità che non rendeva possibile il pagamento della somma richiesta dall’ente, neppure in forma rateale.
Essendo questa la situazione di fatto, il comune chiede:
- il momento in cui l’ipotesi di recesso ex lege di cui all’art. 1, comma 569 della l. n. 147/2013 produce i suoi effetti; cioè, il momento in cui si interrompe il rapporto societario, cessa la qualità di socio e sorge il diritto alla liquidazione dal valore delle azioni;
- se è possibile, per il comune, esercitare il diritto di voto in assemblea fino al momento della effettiva liquidazione della quota, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede al solo fine di tutelare l’interesse pubblico alla conclusione della procedura di liquidazione e solo per le decisioni assembleari che hanno rilievo a tal fine;
- come determinare correttamente il valore di liquidazione delle azioni qualora l’assemblea della società continuasse a rimanere inerte anche dinanzi alla richiesta del comune di individuare misure alternative al recesso, e l’ente si vedesse quindi costretto ad agire in giudizio nei confronti della società;
- quali siano le corrette procedure e i criteri per la determinazione del valore della quota del comune qualora l’ente, in caso di ulteriore inerzia della società, intendesse attivare la procedura di collocamento presso terzi disciplinata dall’art. 2437-quater del c.c.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla A.G. contabile in tema di pareri da esprimere ex art. 7, comma 8, l. n. 131/2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell’organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, per quanto concerne l’attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica, come espressamente previsto dalla legge.
Nel caso di specie, tuttavia, si ritiene di poter prescindere dall’esame puntuale dei profili soggettivi ed oggettivi, in quanto la richiesta del comune si appalesa prima facie inammissibile a causa del fatto, di natura oggettiva, che la stessa riguarda una specifica e concreta vicenda gestionale, sulla quale il comune chiede alla Sezione di risolvere un caso specifico e concreto.
Secondo un consolidato orientamento, dal quale non c’è ragione di discostarsi, la richiesta di parere deve avere ad oggetto quesiti che, pur senza essere caratterizzati da un’astrattezza tale da non essere di pratica utilità per il richiedente, riguardino questioni di carattere generale, risolvendosi il parere, altrimenti, in un’inammissibile ingerenza in concrete fattispecie gestionali.
L’ente richiedente, invece, pone all’attenzione di questa Sezione una vicenda che è già in corso, chiedendo di indirizzare l’attività amministrativa in merito a scelte gestionali che, indubbiamente, rientrano invece nella piena discrezionalità dell’amministrazione.
In considerazione di quanto detto, la resa di un parere da parte di questa Sezione si risolverebbe in una intromissione in attività amministrative che esulano dalla competenza della Corte dei conti, o nella valutazione dei concreti comportamenti amministrativi già posti in essere, almeno in parte.
Senza considerare il fatto che, di fronte alle difficoltà nell’ottenere la liquidazione della propria quota, l’ente stesso paventa un ricorso in sede giurisdizionale nei confronti della società. Di fronte ad una tale situazione, un eventuale parere della Sezione potrebbe andare ad interferire con la funzione giurisdizionale attribuita ad altri organi, costituendo un’inammissibile intromissione in sfere che non competono alla Corte dei conti.
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Nelle suesposte considerazioni è il deliberato di inammissibilità della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal Consiglio delle autonomie con nota in epigrafe indicata.
Copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco del Comune.
Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 9 maggio 2017.
Il relatore Il presidente
f.to Fabio Alpini f.toRoberto Tabbita
Depositata in Segreteria il 9 maggio 2017
Il funzionario preposto al Servizio di supporto
f.to Claudio Felli
