Del

Del. n. 136/2017/PAR

Sezione regionale di controllo per la Toscana

composta dai magistrati:
Roberto TABBITA Presidente
Paolo PELUFFO Consigliere
Laura D’AMBROSIO Consigliere
Marco BONCOMPAGNI Consigliere
Mauro NORI Consigliere
Fabio ALPINI Referendario relatore
nell’adunanza del 9 maggio 2017;
VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. n. 1214 del 12/07/1934, e successive modificazioni;
VISTA la l. n. 20 del 14/01/1994, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;
VISTA la l. n. 131 del 05/06/2003, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla l. cost. n. 3 del 18/10/2001;
VISTO il regolamento n. 14/2000 per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite in data 16/06/2000, e successive modificazioni;
VISTE le deliberazioni della Sezione Autonomie approvate nelle adunanze del 27/04/2004 e del 04/06/2009, aventi ad oggetto indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo;
VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 5/AUT/2006;
VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/10;
VISTA la convenzione del 16/06/2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di “ulteriori forme di collaborazione” tra Corte ed autonomie, ai sensi dell’art. 7, comma 8 della l. n. 131/2003;
VISTA la richiesta di parere presentata dal Comune di Livorno, come di seguito meglio specificata;
VISTA l’ordinanza presidenziale con cui è stata convocata la Sezione per l’odierna adunanza;
UDITO il relatore Fabio Alpini;
RITENUTO IN FATTO
Il Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali, con nota del 27/02/2017, ha inoltrato alle Sezione regionale di controllo per la Toscana la nota prot. n. 2058 del 24/02/2017, con la quale il Sindaco del Comune di Livorno chiede un parere ex art. 7, comma 8 della l. n. 131/2003 in merito alla possibilità di procedere, da parte della società AAMPS, partecipata al 100% dal medesimo Comune e affidataria del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, all’assunzione di circa 40 persone da destinare alla raccolta porta a porta in tutta la città, entro il 2017.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla A.G. contabile in tema di pareri da esprimere ex art. 7, comma 8, l. n. 131/2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell’organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, per quanto concerne l’attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica, come espressamente previsto dalla legge.
Per quanto riguarda il profilo soggettivo, la richiesta deve ritenersi senz’altro ammissibile, essendo stata presentata dal Sindaco del Comune interessato, attraverso il Consiglio delle Autonomie.
Per quanto riguarda il profilo oggettivo, invece, la richiesta di parere deve essere ritenuta inammissibile, e ciò per le seguenti ragioni.
A prescindere dalla riconducibilità del quesito alla materia della contabilità pubblica, occorre considerare il fatto che, secondo un consolidato orientamento, dal quale non vi è motivo di discostarsi, la richiesta è ammissibile, fra l’altro, solo laddove non vada ad interferire con altre funzioni svolte dalla magistratura contabile, comprese quelle requirenti o giurisdizionali, o con giudizi pendenti presso la magistratura civile, penale o amministrativa.
Nel caso di specie, come anche dichiarato dal comune nella richiesta, per la società AAMPS risulta in essere un procedimento concorsuale (in particolare, si tratta di un concordato preventivo in continuità) che prevede, come noto, l’intervento della sezione fallimentare del Tribunale civile. E’ evidente quindi che l’eventuale resa del parere potrebbe avere ripercussioni in tale procedimento, e questo costituirebbe un’inammissibile interferenza esterna della funzione consultiva.
Senza contare il fatto che, in disparte quanto detto, da informazioni acquisite per le vie brevi, le gestione di AAMPS sembrerebbe essere oggetto di accertamenti da parte di altri organi e, ancora una volta, la resa di un parere potrebbe dar luogo ad una indebita interferenza con le loro attribuzioni.
* * *
Nelle suesposte considerazioni è il deliberato di inammissibilità della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal Consiglio delle autonomie con nota in epigrafe indicata.
Copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco del Comune.
Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 9 maggio 2017.

Il relatore Il presidente
f.to Fabio Alpini f.to Roberto Tabbita

Depositata in Segreteria il 9 maggio2017
Il funzionario preposto al Servizio di supporto
f.to Claudio Felli

Allegati
Testo atto (53.83 KB)
Data
Oggetto
Comune di Livorno - Richiesta di parere in merito alla possibilità di procedere, da parte di una società partecipata al 100% dal medesimo Comune e affidataria del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, all¿assunzione di persone da destinare alla raccolta porta a porta in tutta la città, entro il 2017.
id
w6aNPP87QWua0kHPdS5QpA
Anno
2017
Numero
136/2017/PAR
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Ultimo aggiornamento: 05/02/2026

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