Del

Del. n. 161/2017/PAR

Sezione regionale di controllo per la Toscana

composta dai magistrati:
Roberto TABBITA Presidente
Paolo PELUFFO Consigliere
Nicola BONTEMPO Consigliere
Mauro NORI Consigliere
Fabio ALPINI Referendario relatore
nell’adunanza del 7 settembre 2017;
VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. n. 1214 del 12/07/1934, e successive modificazioni;
VISTA la l. n. 20 del 14/01/1994, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;
VISTA la l. n. 131 del 05/06/2003, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla l. cost. n. 3 del 18/10/2001;
VISTO il regolamento n. 14/2000 per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite in data 16/06/2000, e successive modificazioni;
VISTE le deliberazioni della Sezione Autonomie approvate nelle adunanze del 27/04/2004 e del 04/06/2009, aventi ad oggetto indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo;
VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 5/AUT/2006;
VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/10;
VISTA la convenzione del 16/06/2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di “ulteriori forme di collaborazione” tra Corte ed autonomie, ai sensi dell’art. 7, comma 8 della l. n. 131/2003;
VISTA la richiesta di parere presentata dall’ente, come di seguito meglio specificata;
VISTA l’ordinanza presidenziale con cui è stata convocata la Sezione per l’odierna adunanza;
UDITO il relatore Fabio Alpini;
RITENUTO IN FATTO
Il Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali, con nota datata 16 giugno 2017, in data 20 giugno 2017 ha inoltrato tramite PEC alla Sezione regionale di controllo per la Toscana la nota prot. n. 15597/2017 del 8 giugno 2017, con la quale il Sindaco del Comune di Pontassieve ha richiesto un parere ex art. 7, comma 8 della l. n. 131/2003.
Il quesito è relativo alla possibilità, per l’ente, di costituire un fondo per assegnare risorse, tramite un bando, a titolo di anticipo (parziale) del risarcimento dovuto ai titolari di attività commerciali danneggiati dall’esondazione di un torrente o dall’allagamento di una strada a seguito di eventi meteorici di natura eccezionale, qualora i suddetti titolari siano costretti ad agire in giudizio per il ristoro dei danni subiti, laddove il ritardo nella liquidazione del danno da parte dell’ente derivi da fatto imputabile all’assicurazione, e al fine di evitare che i titolari stessi sopportino nell’immediato costi pregiudizievoli per la sopravvivenza della stessa attività.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla A.G. contabile in tema di pareri da esprimere ex art. 7, comma 8, l. n. 131/2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell’organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, per quanto concerne l’attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica, come espressamente previsto dalla legge.
Per quanto riguarda il profilo soggettivo, la richiesta deve ritenersi senz’altro ammissibile, essendo stata presentata dal Sindaco del Comune interessato, attraverso il Consiglio delle Autonomie.
Per quanto riguarda il profilo oggettivo, invece, la richiesta di parere deve essere ritenuta inammissibile, in quanto essa esula dalla materia della contabilità pubblica, così come ricostruita, per quanto riguarda le richieste di parere, dalle Sezioni Riunite, con la deliberazione 54/CONTR/2010.
Infatti, pur se formalmente la richiesta concerne la possibilità di costituzione di un fondo, e quindi essa potrebbe apparire come relativa ad una materia di contabilità pubblica in senso stretto, in realtà essa è rivolta ad avere un parere sulla possibilità, per l’ente, di indennizzare parzialmente e anticipatamente i titolari di attività commerciali danneggiati dall’esondazione di un torrente o dall’allagamento di una strada, nelle more della definizione del giudizio di risarcimento dei danni. Anticipo che, poi, verrebbe computato nella liquidazione definitiva del danno.
Si tratta, evidentemente, di una decisione di competenza esclusiva dell’ente, da prendere secondo i consueti canoni, su cui la Sezione non ha titolo per intervenire. La resa del parere, in questa circostanza, si risolverebbe in un’inammissibile intromissione della Sezione regionale di controllo nell’esercizio di un’attività gestionale di competenza unicamente dell’amministrazione richiedente.
* * *
Nelle suesposte considerazioni è il deliberato di inammissibilità della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal Comune di Pontassieve, con la nota in epigrafe indicata.
Copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco del Comune.
Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 7 settembre 2017.

Il relatore Il presidente
f.to Fabio Alpini f.to Roberto Tabbita

Depositata in Segreteria il 7 settembre 2017
Il funzionario preposto al Servizio di supporto
f.to Claudio Felli

Allegati
Testo atto (55.93 KB)
Data
Oggetto
Comune di Pontassieve (FI) - Richiesta di parere sulla, per l¿ente, di costituire un fondo per assegnare risorse, tramite un bando, a titolo di anticipo (parziale) del risarcimento dovuto ai titolari di attività commerciali danneggiati dall¿esondazione di un torrente o dall¿allagamento di una strada a seguito di eventi meteorici di natura eccezionale.
id
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Anno
2017
Numero
161/2017/PAR
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Ultimo aggiornamento: 05/02/2026

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