Del
Del. n. 192/2017/PAR
Sezione regionale di controllo per la Toscana
composta dai magistrati:
Roberto TABBITA Presidente
Nicola BONTEMPO Consigliere, Relatore
Fabio ALPINI Referendario
nell’adunanza del 28 dicembre 2017;
VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
VISTO il t.u. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12.7.1934 n.1214, e successive modificazioni;
VISTA la l. 14.1.1994, n.20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;
VISTO il regolamento (14/2000) per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16.6.2000 e successive modifiche;
VISTA la l.r. n.22/1998, poi sostituita dalla l.r. n.36/2000, istitutiva del Consiglio delle Autonomie Locali (C.A.L.);
VISTA la l. 5.6.2003 n.131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla l. cost. 18.10.2001 n.3;
VISTE le deliberazioni della Sezione Autonomie approvate nelle adunanze del 27.4.2004 e del 4.6.2009, aventi ad oggetto indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo;
VISTA la convenzione del 16.6.2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di “ulteriori forme di collaborazione” tra Corte ed autonomie, ai sensi dell’art.7 co. 8 della l. n.131/2003;
VISTA la richiesta di parere come infra meglio indicata e l’ordinanza presidenziale di convocazione dell’odierna adunanza;
UDITO il relatore Cons. Nicola Bontempo;
RITENUTO IN FATTO
Il Presidente del C.A.L., con nota 22.11.2017, pervenuta il 24.11.2017 (prot. Sezione n.11932), ha qui inoltrato la nota 21.11.2017 n.37953 con cui il Sindaco di Follonica (GR) chiede ex art.7 l. n.131/2003 il parere di questa Sezione. L’ente, premesso (a)che è titolare al 100% di ex Azienda Municipalizzata (farmacia comunale) costituita nel 1972 e trasformata nel 1995, ex l. n.142/1990 in Azienda Speciale; (b)che questa assunse nel 1995, ex d.l. n.726/1984 smi (Ufficio di collocamento) e con contratto di formazione-lavoro per 12 mesi (poi trasformato in rapporto a t.d. e finalmente a t.i.) un dipendente che “a seguito dello sviluppo del percorso di carriera” è oggi inquadrato come A2 del contratto Assofarm (asseritamente “equiparabile” alla categoria D del CCNL enti locali); chiede di sapere se il dipendente in parola possa partecipare a procedura di mobilità comunale ex art.30 Tulp per n.1 posto D1; in particolare se la citata l’A.S. rientri o meno nel novero delle amministrazioni tra cui è esperibile la mobilità ex art.30 cit. e se l’assunzione effettuata dall’allora A.M. possa ritenersi fatta a mezzo procedura selettiva pubblica, dunque nel rispetto dell’art.97 Cost., in base alla considerazione che la procedura di assunzione tramite Ufficio di collocamento è utilizzata anche dal Comune per il personale di determinate categorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Secondo consolidati orientamenti dell’A.G. contabile circa i pareri ex art.7, comma 8, l. n. 131/2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sul piano soggettivo (con riferimento alla legittimazione del richiedente) e sul piano oggettivo (l’attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica come previsto dalla legge; l’oggetto degli stessi).
Se la richiesta è ammissibile sul piano soggettivo, diversamente la Sezione ritiene per il piano oggettivo, in relazione al quale essa deve ritenersi inammissibile, poiché, se è a dir poco dubbio che il tema sia sussumibile nell’ambito della “contabilità pubblica” (sola materia su cui si esplica la funzione consultiva ex art.7 l. n.131/2003 e che non può interpretarsi in guisa “che, vanificando lo stesso limite posto dal legislatore, conduca al risultato di estendere l’attività consultiva in discorso a tutti i settori dell’azione amministrativa” - v. SS.RR. n.54/2010 in sede di nomofilachia contabile ex art.17 co.31 d.l. n.78/2009, che conferma l’orientamento di Sez. Auton. n.5/2006 - ma secondo “un’accezione strettamente inerente ad attività contabili in senso stretto”, giacché se è vero che “ad ogni provvedimento amministrativo può seguire una fase contabile, attinente all’amministrazione di entrate e spese ed alle connesse scritture di bilancio, … la disciplina contabile si riferisce solo a tale fase discendente, distinta da quella sostanziale, antecedente, del procedimento amministrativo, non disciplinata da normativa di carattere contabilistico” - Sez. Auton. n.5/2006 cit. - talché non rileva ai presenti fini che una attività abbia, come di norma ha, un risvolto finanziario); è dirimente la pregiudiziale considerazione che la richiesta non riguarda tema di carattere generale ed astratto ma specifica e concreta vicenda gestionale, e chiede sia indirizzato, in un caso concreto, l’operato dell’ente con un parere che avrebbe inequivoca valenza endoprocedimentale. Com’è noto, l’ammissibilità oggettiva di una richiesta di parere è subordinata alla condizione che essa, pur senza trasmodare in un’assoluta astrattezza che impedisca di individuare uno specifico e concreto interesse ad ottenere la pronunzia, riguardi quesiti interpretativi di carattere generale che - secondo i principi enunciati dalla Sezione Autonomie di questa Corte (n.5/2006), cui questa Sezione si è finora attenuta e da cui non ha motivo di discostarsi - non comportino una ingerenza della Corte in singole e specifiche attività gestionali e vicende amministrative in itinere né valutazione di concreti comportamenti o valutazioni su atti o determinazioni assunte o da assumere (a fortiori se inerenti fatti che sono o possono divenire oggetto di indagini o giudizi dinanzi ad altri giudici, come ad es. il giudice del lavoro, o intersecare le attribuzioni di altre articolazioni funzionali di questa stessa Corte).
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Nelle suesposte considerazioni è il deliberato di inammissibilità della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal Consiglio delle autonomie con nota in epigrafe indicata.
Copia della presente deliberazione è trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco.
Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 28 dicembre 2017.
Il relatore Il presidente
f.to Nicola Bontempo f.to Roberto Tabbita
Depositata in Segreteria il 29 dicembre 2017
Il funzionario preposto al Servizio di supporto
f.to Claudio Felli
