Del

Del. n. 193/2017/PAR

Sezione regionale di controllo per la Toscana
composta dai magistrati:
Roberto TABBITA Presidente
Nicola BONTEMPO Consigliere, Relatore
Fabio ALPINI Referendario
nell’adunanza del 28 dicembre 2017;
VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
VISTO il t.u. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12.7.1934 n.1214, e successive modificazioni;
VISTA la l. 14.1.1994, n.20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;
VISTO il regolamento (14/2000) per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16.6.2000 e successive modifiche;
VISTA la l.r. n.22/1998, poi sostituita dalla l.r. n.36/2000, istitutiva del Consiglio delle Autonomie Locali (C.A.L.);
VISTA la l. 5.6.2003 n.131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla l. cost. 18.10.2001 n.3;
VISTE le deliberazioni della Sezione Autonomie approvate nelle adunanze del 27.4.2004 e del 4.6.2009, aventi ad oggetto indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo;
VISTA la convenzione del 16.6.2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di “ulteriori forme di collaborazione” tra Corte ed autonomie, ai sensi dell’art.7 co. 8 della l. n.131/2003;
VISTA la richiesta di parere come infra meglio indicata e l’ordinanza presidenziale di convocazione dell’odierna adunanza;
UDITO il relatore Cons. Nicola Bontempo;

RITENUTO IN FATTO
Il Presidente del C.A.L., con nota 9.11.2017, pervenuta il 10.11.2017 (prot. Sezione n.11816), ha qui inoltrato la nota 6.11.2017 n.41819 con cui il Sindaco di San Giuliano Terme (PI) chiede ex art.7 l. n.131/2003 il parere di questa Sezione sulla debenza, o meno, a favore dei dirigenti nominati dall’amministrazione rimasta in carica fino alle (e sostituita dalla nuova, risultante dalle) elezioni 2014, relativamente al periodo 1.1.-23.7.2014 (data, quest’ultima, di cessazione delle funzioni), della retribuzione di risultato. Evidenzia al riguardo che il favorevole avviso dell’OIV non terrebbe conto della circostanza che l’ente, nel periodo di svolgimento degli incarichi dirigenziali, non aveva (ancora) approvato né il bilancio dell’esercizio né il piano della performance né il peg-pdo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Secondo consolidati orientamenti dell’A.G. contabile circa i pareri ex art.7, comma 8, l. n. 131/2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sul piano soggettivo (con riferimento alla legittimazione del richiedente) e sul piano oggettivo (l’attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica come previsto dalla legge; l’oggetto degli stessi).
Se la richiesta è ammissibile sul piano soggettivo, diversamente la Sezione ritiene per il piano oggettivo, in relazione al quale la richiesta deve ritenersi inammissibile; non solo perché è a dir poco dubbio che la tematica ad essa sottesa sia sussumibile nell’ambito della “contabilità pubblica” (sola materia su cui si esplica la funzione consultiva ex art.7 l. n.131/2003 e che non può interpretarsi in guisa “che, vanificando lo stesso limite posto dal legislatore, conduca al risultato di estendere l’attività consultiva in discorso a tutti i settori dell’azione amministrativa” - v. SS.RR. n.54/2010 in sede di nomofilachia contabile ex art.17 co.31 d.l. n.78/2009, che conferma l’orientamento di Sez. Auton. n.5/2006 - ma secondo “un’accezione strettamente inerente ad attività contabili in senso stretto”, giacché se è vero che “ad ogni provvedimento amministrativo può seguire una fase contabile, attinente all’amministrazione di entrate e spese ed alle connesse scritture di bilancio, … la disciplina contabile si riferisce solo a tale fase discendente, distinta da quella sostanziale, antecedente, del procedimento amministrativo, non disciplinata da normativa di carattere contabilistico” - Sez. Auton. n.5/2006 cit. - talché non rileva ai presenti fini che un’attività abbia, come di norma ha, un risvolto finanziario); ma anche e soprattutto per la dirimente pregiudiziale considerazione che la richiesta, non pertiene a tematica avente il carattere della generalità ed astrattezza, concerne specifica e concreta vicenda gestionale, e chiede di indirizzare, in un caso concreto, l’operato dell’ente con un parere che avrebbe inequivoca valenza endoprocedimentale. Com’è noto, infatti, l’ammissibilità oggettiva di una richiesta di parere è subordinata alla condizione che essa, pur senza trasmodare in un’assoluta astrattezza che impedisca di individuare uno specifico e concreto interesse ad ottenere la pronunzia, riguardi quesiti interpretativi di carattere generale che - secondo i principi enunciati dalla Sezione Autonomie di questa Corte (n.5/2006), cui questa Sezione si è finora costantemente attenuta e da cui non ha motivo di discostarsi - non comportino una ingerenza della Corte in singole e specifiche attività gestionali e vicende amministrative in itinere né valutazione di concreti comportamenti o valutazioni su atti o determinazioni (cfr. quella dell’OIV) già adottati, a fortiori se inerenti fatti che sono o possono divenire oggetto di indagini o giudizi dinanzi ad altri giudici, come ad es. il giudice del lavoro, o intersecare le attribuzioni di altre articolazioni funzionali di questa stessa Corte (in termini C.Conti, sez. contr. Campania, n.254/2016).
* * *
Nelle suesposte considerazioni è il deliberato di inammissibilità della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal Consiglio delle autonomie con nota in epigrafe indicata.
Copia della presente deliberazione è trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco.
Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 28 dicembre 2017.

Il relatore Il presidente
f.to Nicola Bontempo f.to Roberto Tabbita

Depositata in Segreteria il 29 dicembre 2017
Il funzionario preposto al Servizio di supporto
f.to Claudio Felli

Allegati
Testo atto (53.94 KB)
Data
Oggetto
Richiesta di parere del Comune di San Giuliano Terme - personale ente INAMMISSIBILITA'
id
Ea8kFNeVQBCl1XkhgM1Svg
Anno
2017
Numero
193/2017/PAR
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Ultimo aggiornamento: 05/02/2026

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