Del. n. 5/2018/PAR

Sezione regionale di controllo per la Toscana

composta dai magistrati:
Cristina ZUCCHERETTI presidente
Paolo PELUFFO consigliere
Nicola BONTEMPO consigliere
Mauro NORI consigliere, relatore
Giancarlo C. PEZZUTO consigliere
Fabio ALPINI referendario

nell’adunanza dell’8 febbraio 2018;
VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. n. 1214 del 12/07/1934, e successive modificazioni;
VISTA la l. n. 20 del 14/01/1994, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;
VISTA la l. n. 131 del 05/06/2003, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla l. cost. n. 3 del 18/10/2001;
VISTO il regolamento n. 14/2000 per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite in data 16/06/2000, e successive modificazioni;
VISTE le deliberazioni della Sezione Autonomie approvate nelle adunanze del 27/04/2004 e del 04/06/2009, aventi ad oggetto indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo;
VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 5/AUT/2006;
VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/10;
VISTA la convenzione del 16/06/2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di “ulteriori forme di collaborazione” tra Corte ed autonomie, ai sensi dell’art. 7, comma 8 della l. n. 131/2003;
VISTA la richiesta di parere presentata dall’ente, come di seguito meglio specificata;
VISTA l’ordinanza presidenziale con cui è stata convocata la Sezione per l’odierna adunanza;
UDITO il relatore Mauro Nori;

RITENUTO IN FATTO
Con nota acquista al protocollo della Sezione al n. 12048 in data 12 dicembre 2017, il Presidente del Consiglio comunale del Comune di Livorno ha richiesto, tramite Consiglio delle autonomie locali, un parere in materia di rimborso delle spese legali agli amministratori ex art. 86 TUEL, con particolare riferimento ad azioni civili per risarcimento danni in caso di vicende transattive.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla A.G. contabile in tema di pareri da esprimere ex art. 7, comma 8, l. n. 131/2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell’organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, soprattutto per quanto concerne l’attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica, come espressamente previsto dalla legge.
Con riferimento al profilo soggettivo, la legittimazione a richiedere pareri è circoscritta ai soli enti nominativamente indicati nell’art. 7 comma 8 della legge n. 131 del 2003 (Regioni, Comuni, Province, Città Metropolitane). Invero, l’elencazione degli Enti che possono ricorrere alla funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti nella materia della contabilità pubblica deve qualificarsi come tassativa, in considerazione della natura speciale della funzione consultiva intestata alla Magistratura contabile.
La legittimazione a richiedere pareri, inoltre, deve essere riconosciuta all’organo legislativamente investito della rappresentanza legale dell’ente medesimo, in considerazione dei riflessi che ne possono scaturire sulla gestione finanziaria dell’ente richiedente; di regola, tale organo è individuabile nel Presidente della Giunta regionale, nel Presidente della Provincia, nel Sindaco.
Tale interpretazione della norma di legge evocata è costante nella giurisprudenza della Corte (Sez. Autonomie n. 13/2007; Sez. Lombardia n. 444/2015 e 185/2017, Sez. Lazio n. 95/2016; Sez. Lombardia n. 128/2016) nonché di questa Sezione (pareri nn. 61/2014, 85/2017, 113/2013, 117/2015, 157/2016, 186/2017).
Ciò posto, si ricorda che l’art. 50 co. 2 TUEL attribuisce alla sola figura del Sindaco la rappresentanza legale dell’Ente. Tale attribuzione non risulta intestata invero al Presidente del Consiglio comunale, al quale invece – stante il tenore dell’art. 50 del TUEL – sono conferite funzioni di rilievo istituzionale, quale garante del regolare funzionamento dell'organo consiliare e dell'ordinato svolgersi della dialettica tra le forze politiche in esso presenti
Per quanto riguarda il profilo soggettivo - come il Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) avrebbe dovuto rilevare - la richiesta deve dunque ritenersi inammissibile, essendo stata presentata dal Presidente del Consiglio comunale.
Peraltro, qualora la richiesta di parere fosse stata presentata dal Sindaco per il tramite del CAL, anche sotto il profilo oggettivo la richiesta sarebbe stata inammissibile in quanto non inerente alla materia della contabilità pubblica secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, vieppiù l’oggetto del quesito, attiene a fattispecie specifiche, rientranti nella sfera e nella discrezionalità amministrativa dell’Ente, per le quali la Sezione di controllo territoriale della Corte deve astenersi per potenziali e possibili interferenze con altri ordini giurisdizionali o sezioni requirenti o giurisdizionali della medesima Corte, nonchè per escludere il rischio di un inserimento nei processi decisionali degli enti territoriali.
* * *
Nelle suesposte considerazioni è il deliberato di inammissibilità della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal Comune di Livorno.
Copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana e, per conoscenza, al Sindaco del Comune.
Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio dell’8 febbraio 2018.

Il relatore Il presidente
f.to Mauro Nori f.to Cristina Zuccheretti

Depositata in Segreteria il 15 febbraio 2018
Il funzionario preposto al Servizio di supporto
f.to Claudio Felli
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Allegati
Testo atto (96.33 KB)
Data
Oggetto
Comune di Livorno - Richiesta di parere in materia di rimborso delle spese legali agli amministratori ex art. 86 TUEL, con particolare riferimento ad azioni civili per risarcimento danni in caso di vicende transattive
id
w7T9UDmtTg2YpymHzz0n-Q
Anno
2018
Numero
5/2018/PAR
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Ultimo aggiornamento: 05/02/2026

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