Del

Del. n. 8/2018/PAR

Sezione regionale di controllo per la Toscana
composta dai magistrati:
Cristina ZUCCHERETTI Presidente
Nicola BONTEMPO Consigliere, Relatore
Mauro NORI Consigliere
Giancarlo C. PEZZUTO Consigliere
Fabio ALPINI Referendario
nell’adunanza del 15 febbraio 2018;
VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
VISTO il t.u. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12.7.1934 n.1214, e successive modificazioni;
VISTA la l. 14.1.1994, n.20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;
VISTO il regolamento (14/2000) per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16.6.2000 e successive modifiche;
VISTA la l.r. n.22/1998, poi sostituita dalla l.r. n.36/2000, istitutiva del Consiglio delle Autonomie Locali (C.A.L.);
VISTA la l. 5.6.2003 n.131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla l. cost. 18.10.2001 n.3;
VISTE le deliberazioni della Sezione Autonomie approvate nelle adunanze del 27.4.2004 e del 4.6.2009, aventi ad oggetto indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo;
VISTA la convenzione del 16.6.2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di “ulteriori forme di collaborazione” tra Corte ed autonomie, ai sensi dell’art.7 co. 8 della l. n.131/2003;
VISTA la richiesta di parere come infra meglio indicata e l’ordinanza presidenziale di convocazione dell’odierna adunanza;
UDITO il relatore Cons. Nicola Bontempo;
RITENUTO IN FATTO
Il Presidente del C.A.L., con nota 10.01.2018, pervenuta il 10.01.2018 (prot. Sezione n.98), ha qui inoltrato la nota 09.01.2018 n.413 con cui il Sindaco di Castiglion della Pescaia (GR) chiede ex art.7 l. n.131/2003 il parere di questa Sezione in ordine all’art.19 d.lgs. n.504/1992, istitutivo del “tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente”, di spettanza provinciale, il quale è “commisurato alla superficie degli immobili assoggettata dai comuni alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani”, è “dovuto dagli stessi soggetti […] tenuti al pagamento della predetta tassa”, è “liquidato e iscritto a ruolo dai comuni contestualmente alla tassa” medesima, e, una volta “riscosso in uno alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, previa deduzione della corrispondente quota del compenso della riscossione, è versato dal concessionario direttamente alla tesoreria della provincia…”.
In particolare, l’ente chiede di conoscere se il tributo in questione possa considerarsi ancora riscuotibile “atteso il mutato assetto ordinamentale delle competenze in materia ambientale a seguito dell’entrata in vigore della legge 7 aprile 2016 n.56 recante ‘Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni e fusioni di comuni’ e della successiva legislazione regionale di attuazione”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Secondo consolidati orientamenti dell’A.G. contabile circa i pareri ex art.7, comma 8, l. n. 131/2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sul piano soggettivo (con riferimento alla legittimazione del richiedente) e sul piano oggettivo (l’attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica come previsto dalla legge; l’oggetto degli stessi).
Se la richiesta è ammissibile per quanto riguarda il profilo soggettivo, diversamente la Sezione valuta il profilo oggettivo, in relazione al quale essa deve ritenersi inammissibile
Ritiene, infatti, il collegio che la richiesta - la quale inerisce direttamente all’an debeatur del tributo in questione, ed attiene perciò strettamente al diritto tributario (la cui cognizione è peraltro affidata ad un diverso plesso giurisdizionale) - esuli dalla materia “contabilità pubblica” (la sola su cui si esplica la funzione consultiva ex art.7 l. n.131/2003), nell’accezione indicata dalla pronunzia (resa in sede di nomofilachia contabile ex art.17 co.31 d.l. n.78/2009) n.54/2010 delle Sezioni riunite di questa Corte, le quali (confermando, tra l’altro, l’orientamento già espresso dalla Sezione Autonomie della Corte con pronunzia n.5/2006) hanno chiarito che il concetto di “contabilità pubblica” ai fini dell’attività consultiva ex art. 7 co. 8 L. n.131/2003 riguarda “un ambito limitato alle normative e ai relativi atti applicativi che disciplinano in generale l’attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci ed i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione della spesa, l’indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli”; ed hanno vieppiù precisato che il concetto non può comunque essere interpretato in guisa tale “che, vanificando lo stesso limite posto dal legislatore, conduca al risultato di estendere l’attività consultiva in discorso a tutti i settori dell’azione amministrativa” bensì secondo “un’accezione strettamente inerente ad attività contabili in senso stretto”, giacché se è vero che “ad ogni provvedimento amministrativo può seguire una fase contabile, attinente all’amministrazione di entrate e spese ed alle connesse scritture di bilancio, … la disciplina contabile si riferisce solo a tale fase discendente, distinta da quella sostanziale, antecedente, del procedimento amministrativo, non disciplinata da normativa di carattere contabilistico” .
* * *
Nelle suesposte considerazioni è il deliberato di inammissibilità della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal Consiglio delle autonomie con nota in epigrafe indicata.
Copia della presente deliberazione è trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 15 febbraio 2018.
Il relatore Il presidente
f.to Nicola Bontempo f.to Cristina Zuccheretti

Depositata in Segreteria il 15 febbraio 2018.
Il funzionario preposto al Servizio di supporto
f.to Claudio Felli
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Allegati
Testo atto (54.19 KB)
Data
Oggetto
Comune di Castiglion della Pescaia (GR) - Richiesta di parere in ordine all¿art.19 d.lgs. n.504/1992, istitutivo del ¿tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente¿, di spettanza provinciale.
id
JiCmXWvyS5Cnra8ejxaQFQ
Anno
2018
Numero
8/2018/PAR
Mostra in CdA

Ultimo aggiornamento: 05/02/2026

Inviato da f.consumi il 16 Agosto 2025
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