Del

Del. n. 9/2018/PAR

Sezione regionale di controllo per la Toscana

composta dai magistrati:
Cristina ZUCCHERETTI Presidente
Nicola BONTEMPO Consigliere
Mauro NORI Consigliere
Giancarlo Carmelo PEZZUTO Consigliere
Fabio ALPINI Referendario relatore
nell’adunanza del 8 marzo 2018;
VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. n. 1214 del 12/07/1934, e successive modificazioni;
VISTA la l. n. 20 del 14/01/1994, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;
VISTA la l. n. 131 del 05/06/2003, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla l. cost. n. 3 del 18/10/2001;
VISTO il regolamento n. 14/2000 per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite in data 16/06/2000, e successive modificazioni;
VISTE le deliberazioni della Sezione Autonomie approvate nelle adunanze del 27/04/2004 e del 04/06/2009, aventi ad oggetto indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo;
VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 5/AUT/2006;
VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/10;
VISTA la convenzione del 16/06/2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di “ulteriori forme di collaborazione” tra Corte ed autonomie, ai sensi dell’art. 7, comma 8 della l. n. 131/2003;
VISTA la richiesta di parere presentata dall’ente, come di seguito meglio specificata;
VISTA l’ordinanza presidenziale con cui è stata convocata la Sezione per l’odierna adunanza;
UDITO il relatore Fabio Alpini;

RITENUTO IN FATTO
Il Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali, con nota del 13 febbraio 2018, ha inoltrato tramite PEC alla Sezione regionale di controllo per la Toscana la nota prot. 725 del 9 febbraio 2018, con la quale il Sindaco del Comune di Fabbriche di Vergemoli (LU) ha richiesto un parere ex art. 7, comma 8 della l. n. 131/2003.
Con il quesito proposto il Comune, dopo aver premesso che “sta valutando l’opportunità di modificare il regime con il quale viene addebi[ta]to al cittadino il costo relativo al servizio correlato alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani”, e cioè, “il passaggio dalla TARI, disciplinata dall’art. 1 commi da 641 a 666 della Legge 147/2013, alla TARIC disciplinata dal comma 668 dello stesso articolo di legge”, chiede alla Sezione un parere in merito al fatto se, una volta passati alla TARIC, sia ancora dovuto il tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale disciplinato dall’art. 19 del d.lgs. 504/1992 (il c.d. TEFA).
Infatti, secondo il Comune istante, la disciplina della TARI sembra divergere, sul punto, da quella della TARIC, e ciò in base alle seguenti considerazioni:
- il comma 666 dell’art. 1 della l. 147/2013, relativo alla TARI, fa salva, espressamente, l’applicazione del tributo provinciale in questione;
- tale ultima disposizione costituisce una disposizione di raccordo con l’art. 19 del d.lgs. 504/1992, istitutivo del detto tributo;
- una tale disposizione di raccordo mancherebbe per la TARIC, disciplinata dal comma 668 del medesimo articolo 1, che non richiama né l’art. 19 del d.lgs. 504/1992, né i commi relativi alla TARI.
Da tutto ciò conseguirebbe la non applicabilità del tributo provinciale, in caso di adozione della TARIC.
Detto in altre parole, l’assenza di una normativa di raccordo tra la TARIC e la TEFA, renderebbe inapplicabile quest’ultima.
Per quanto riguarda l’ammissibilità, il comune istante ritiene che il requisito rivesta il carattere della generalità e attenga a temi attinenti alla contabilità pubblica, riguardando la corretta applicazione di un tributo su una tariffa dovuta dai cittadini.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla A.G. contabile in tema di pareri da esprimere ex art. 7, comma 8, l. n. 131/2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell’organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, soprattutto per quanto concerne l’attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica, come espressamente previsto dalla legge.
2. Per quanto riguarda il profilo soggettivo, la richiesta è ammissibile, essendo stata presentata dal Sindaco del Comune interessato, attraverso il Consiglio delle Autonomie.
3. Per quanto riguarda il profilo oggettivo, invece, la richiesta di parere deve essere dichiarata inammissibile, per i seguenti motivi.
3.1. In primo luogo, il quesito è inammissibile in quanto non rientra nella materia della contabilità pubblica, secondo quanto risulta dall’orientamento consolidato in materia.
Infatti, la deliberazione 54/CONTR/2010, che fornisce un indirizzo interpretativo nei confronti delle Sezioni regionali di controllo competenti a rendere pareri in materia di contabilità pubblica, integrando la deliberazione 5/AUT/2006, ha chiarito che la nozione di contabilità pubblica strumentale alla funzione consultiva, oltre a comprendere “l’ambito limitato alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l’attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l’indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli” (e cioè, l’attività contabile in senso stretto), comprende anche alcune materie come, ad esempio, il personale, le assunzioni, la mobilità, gli incarichi esterni di collaborazione, ecc., le quali, seppur estranee, nel loro nucleo originario, alla contabilità pubblica, tuttavia, in una visione dinamica dell’accezione, orientata, più che alla tradizionale gestione del bilancio, ai relativi equilibri, possono ritenersi ad essa riconducibili, ma solo limitatamente alle questioni che riflettono problematiche interpretative inerenti ai limiti e ai divieti previsti dal legislatore nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica, contenuti nelle leggi finanziarie ed in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell’ente e sui relativi equilibri di bilancio.
Essendo questo il consolidato quadro di riferimento, è evidente che la richiesta in questione non è ammissibile, in quanto non è riferibile alla nozione di contabilità pubblica, né nella sua accezione più ristretta (normativa e relativi atti applicativi che disciplinano l’attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore), né nella sua accezione dinamica (questioni inerenti problematiche interpretative relative ai limiti e ai divieti posti dal legislatore nell’ottica del contenimento della spesa ed in grado di ripercuotersi sulla sana gestione finanziaria e sugli equilibri di bilancio).
Si tratta infatti di una richiesta che riguarda il diritto tributario, come anche riconosciuto implicitamente dal Comune, laddove afferma che “oggetto del quesito è la corretta applicazione di un tributo su una tariffa applicata ai cittadini”.
Peraltro, e come conseguenza dell’afferenza del quesito al diritto tributario, una eventuale pronuncia della Sezione potrebbe andare ad interferire con le attribuzioni di altri organi giurisdizionali, in particolare con quelle del giudice tributario.
Del resto, di fronte a richieste analoghe, le Sezioni si sono sempre espresse nel senso dell’inammissibilità (vedi, ad esempio, le deliberazioni Toscana 162/2013/PAR e, recentemente, 8/2018/PAR; Emilia Romagna 108/2015/PAR; Lombardia 215/2017/PAR; Campania 15/2018/PAR).
3.2. In secondo luogo, a prescindere dalla già affermata inammissibilità a causa della non inerenza del quesito alla materia della contabilità pubblica, si rileva che esso è inammissibile anche perché difetta dei requisiti di generalità ed astrattezza che devono caratterizzare le richieste di parere ex art. 7, comma 8 della l. 131/2003, secondo un orientamento ormai consolidato.
Infatti, in premessa al quesito, il Comune afferma che sta valutando l’opportunità di passare dal regime della TARI a quello della TARIC e, al riguardo, chiede di sapere se, in caso di passaggio alla TARIC, sia ancora dovuto, da parte dei cittadini, il tributo provinciale.
E’ evidente che, nel caso di specie, laddove la Sezione si pronunciasse, andrebbe ad intromettersi, in modo inammissibile, nell’esercizio di un’attività ricadente nella piena discrezionalità dell’amministrazione, unico soggetto a poter determinare le proprie scelte gestionali.
* * *
Nelle suesposte considerazioni è il deliberato di inammissibilità della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal Comune di Fabbriche di Vergemoli, con la nota in epigrafe indicata.
Copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana e, per conoscenza, al Sindaco del Comune.
Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 8 marzo 2018.

Il relatore Il presidente
f.to Fabio Alpini f.to Cristina Zuccheretti

Depositata in Segreteria il 8 marzo 2018
Il funzionario preposto al Servizio di supporto
f.to Claudio Felli
1

Allegati
Testo atto (59.99 KB)
Data
Oggetto
Comune di Fabbriche di Vergemoli (LU) - Richiesta di parere in merito al fatto se, una volta passati alla TARIC, sia ancora dovuto il tributo per l¿esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale disciplinato dall¿art. 19 del d.lgs. 504/1992 (il c.d. TEFA)
id
Q-x6LIi9SmOmJJBZ-Ishmg
Anno
2018
Numero
9/2018/PAR
Mostra in CdA

Ultimo aggiornamento: 05/02/2026

Inviato da f.consumi il 16 Agosto 2025
Torna su