Microsoft Word - del. n. 255 Carrara (MS) parere

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Del. n. 255/2019/PAR

Sezione regionale di controllo per la Toscana

composta dai magistrati:

Cristina ZUCCHERETTI Presidente

Nicola BONTEMPO Consigliere

Francesco BELSANTI Consigliere

Vincenzo DEL REGNO Consigliere, relatore

Paolo BERTOZZI Primo Referendario

Fabio ALPINI Referendario

nell’adunanza del 15 luglio 2019;

VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. n. 1214

del 12/07/1934, e successive modificazioni;

VISTA la l. n. 20 del 14/01/1994, recante disposizioni in materia di giurisdizione

e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;

VISTA la l. n. 131 del 05/06/2003, recante disposizioni per l’adeguamento

dell’ordinamento della Repubblica alla l. cost. n. 3 del 18/10/2001;

VISTO il regolamento n. 14/2000 per l’organizzazione delle funzioni di

controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite in data 16/06/2000, e

successive modificazioni;

VISTE le deliberazioni della Sezione Autonomie approvate nelle adunanze del

27/04/2004 e del 04/06/2009, aventi ad oggetto indirizzi e criteri generali per l’esercizio

dell’attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 5/AUT/2006;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n.

54/CONTR/10;

VISTA la convenzione del 16/06/2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle

autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di “ulteriori forme di

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collaborazione” tra Corte ed autonomie, ai sensi dell’art. 7, comma 8 della l. n.

131/2003;

VISTA la richiesta di parere presentata in data 11 giugno 2019 dal Sindaco del

comune di Carrara, come di seguito meglio specificata;

VISTA l’ordinanza presidenziale con cui è stata convocata la Sezione per

l’odierna adunanza;

UDITO il relatore, cons. Vincenzo Del Regno;

RITENUTO IN FATTO

Con nota inviata tramite Consiglio delle Autonomie Locali ed acquisita al

protocollo della Sezione al n. 4714 in data 11 giungo 2019, il Sindaco del comune di

Carrara ha formulato richiesta di parere con riferimento alla erogazione dei compensi

professionali da corrispondere ai legali appartenenti all’Avvocatura civica ai sensi

dell’art. 9 del D.L. n. 90/2014.

In particolare, vengono posti alla Sezione i seguenti quesiti:

“1. Nell'ipotesi in cui i compensi professionali di cui ai precedenti commi 3 e 6, spettanti

in una determinata annualità, risultino di importo superiore al trattamento economico

complessivo relativo a detta annualità, le norme sopra richiamate possono essere

interpretate nel senso di ammettere l'erogazione dei compensi professionali eccedenti il

limite di cui al comma 7, nelle annualità successive ove detto limite non venisse superato?

2. Qualora i compensi professionali di cui ai commi 3 e 6, eccedenti il limite di cui al

comma 7 non potessero essere legittimamente erogati nelle annualità successive ove detto

limite non fosse superato, dette eccedenze diventano definitiva disponibilità di bilancio?”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla A.G. contabile in tema di

pareri da esprimere ex art. 7, comma 8, l. n. 131/2003, occorre verificare in via

preliminare l’integrazione dei necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo

soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell’organo richiedente, sia sotto il

profilo oggettivo, concernente l’attinenza alla materia della contabilità pubblica, così

come individuata da alcune pronunce di orientamento generale rese dalle Sezioni

riunite e dalla Sezione delle autonomie. Il legittimo esercizio della funzione consultiva

presuppone, inoltre, che la richiesta di parere contenga quesiti di carattere generale ed

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astratto, sì da escludere che la Sezione regionale di controllo possa ingerirsi nella

concreta attività gestionale dell’ente ovvero esprimere valutazioni in merito a singoli

procedimenti o comportamenti, così finendo per interferire con le attività di altri

organi magistratuali.

Per quanto riguarda il profilo soggettivo, la richiesta deve ritenersi ammissibile

in quanto presentata dal Sindaco per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali.

Per quanto riguarda il profilo oggettivo, invece, la richiesta deve invece

ritenersi inammissibile per le ragioni che seguono.

Ai fini della corretta perimetrazione oggettiva della funzione consultiva

intestata al Giudice contabile dall’art. 7 L. 131/2003, la giurisprudenza ha individuato

una nozione di “contabilità pubblica” strumentale a detta funzione, intesa in maniera

unitaria e dinamica, così ricomprendendo, non solo il sistema di principi e di norme

che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici, ma

anche materie generalmente sottratte a tale ambito, come quella del personale,

laddove (e nella misura in cui) vengano in rilievo obiettivi di contenimento della spesa,

sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica ed idonei a ripercuotersi,

oltre che sulle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, anche sulla sana gestione

finanziaria dell’Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio.

Nel caso di specie il comune di Carrara formula un parere in merito alla corretta

interpretazione dell’art. 9 del D.L. n. 90/2014, in particolare chiedendo che sorte debba

subire la quota di compensi professionali non distribuibile al termine dell’annualità in

cui sono maturati in quanto eccedente i limiti di legge.

Il Giudice contabile e questa stessa Sezione (delib. n. 259/2014/PAR) si sono

espressi in più occasioni in merito all’interpretazione delle disposizioni recate dalla

norma suddetta (corretta determinazione del limite retributivo individuale,

assoggettamento al vincolo posto dall’art.9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010 prima e

dall’art.1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n.208 poi dei compensi dei legali

interni, ecc.).

A ben vedere, tuttavia, tale circostanza non pare dirimente, atteso che

l’aspetto attenzionato dal Comune nel caso di specie non può venir ricondotto alla

materia di contabilità pubblica, investendo piuttosto questioni inerenti al rapporto di

lavoro in generale ed al momento retributivo in particolare, in quanto tali sottratte al

sindacato di questo Collegio.

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La Sezione è certo a conoscenza che la disciplina dettata dall’art. 9 del D.L.

90/2014 provvede, in effetti, a porre un limite alla spesa per una determinata categoria

di personale (gli avvocati pubblici), dettando così un regime rilevante sul versante

finanziario attraverso la previsione di tre precisi tetti di spesa: il limite retributivo di

cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (comma 1); il limiti dello

stanziamento previsto che non deve superare il corrispondente stanziamento relativo

all'anno 2013 (comma 6, per il solo caso di compensazione integrale delle spese); il

limite individuale dato dal trattamento economico complessivo (comma 7).

Tuttavia, per quanto di interesse, si ricorda che lo stesso articolo richiamato

rinvia espressamente al regolamento dell’ente ed ai contratti collettivi per

l’individuazione dei criteri di riparto delle somme recuperate e degli emolumenti

dovuti ai legali interni, con ciò confermando la natura retributiva dell’emolumento di

cui si discute.

Anche le Sezioni regionali, del resto, hanno evidenziato come l’emolumento in

questione abbia natura retributiva, in quanto oggettivamente connesso allo

svolgimento di un’attività professionale svolta nell’interesse dell’ente sulla base del

contratto di lavoro, costituendo un compenso professionale integrante (se pur con

connotati di aleatorietà rispetto al quantum) la retribuzione ordinariamente spettante

al legale interno, conseguita in funzione dell’attività professionale svolta e del doppio

status rivestito dagli avvocati-dipendenti (sul punto, v., Corte dei conti Sez. Abruzzo,

deliberazione n.187/2015/PAR e Corte dei conti Sez. Piemonte, deliberazione

n.20/2018/PAR).

Giova a tal proposito rilevare come l’attinenza della materia oggetto del

quesito al rapporto di lavoro ed alle spettanze retributive rechi seco un ulteriore profilo

di inammissibilità. Ben potrebbe, infatti, l’avvocato civico decidere di adire il Giudice

del lavoro per vedersi riconosciuto l’emolumento di cui si tratta, con conseguente

inammissibile interferenza della decisione della Sezione con altri plessi giurisdizionali.

Ne consegue che il quesito posto dal Comune istante e volto a conoscere le

modalità di gestione delle somme eccedenti il limite di legge risulta inammissibile in

quanto trattasi di questione inerente al momento retributivo del rapporto di lavoro

che, per legge, deve trovare la propria disciplina o nel CCNL o nel regolamento

dell’ente.

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Nelle suesposte considerazioni è il deliberato della Corte dei conti - Sezione

regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal Comune

di Carrara, con la nota in epigrafe indicata.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Presidente del Consiglio

delle autonomie locali della Regione Toscana e, per conoscenza, al Sindaco del Comune

di Carrara.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 15 luglio 2019.

Il relatore Il presidente
f.to Vincenzo Del Regno f.to Cristina Zuccheretti

Depositata in Segreteria il 19 luglio 2019
Il funzionario preposto al Servizio di supporto

f.to Claudio Felli

Allegati
Testo atto (76.36 KB)
Data
Oggetto
Comune di Carrara richiesta di parere formulata dal Sindaco con riferimento alla erogazione dei compensi professionali da corrispondere ai legali appartenenti all’Avvocatura civica ai sensidell’art. 9 del D.L. n. 90/2014. (Inammissibilità oggettiva)
id
O1m1I9v6SYWK398FnAUwZA
Anno
2019
Numero
255/2019/PAR
Mostra in CdA

Ultimo aggiornamento: 05/02/2026

Inviato da f.consumi il 16 Agosto 2025
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