Microsoft Word - del. n. 255 Carrara (MS) parere
1
Del. n. 255/2019/PAR
Sezione regionale di controllo per la Toscana
composta dai magistrati:
Cristina ZUCCHERETTI Presidente
Nicola BONTEMPO Consigliere
Francesco BELSANTI Consigliere
Vincenzo DEL REGNO Consigliere, relatore
Paolo BERTOZZI Primo Referendario
Fabio ALPINI Referendario
nell’adunanza del 15 luglio 2019;
VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. n. 1214
del 12/07/1934, e successive modificazioni;
VISTA la l. n. 20 del 14/01/1994, recante disposizioni in materia di giurisdizione
e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;
VISTA la l. n. 131 del 05/06/2003, recante disposizioni per l’adeguamento
dell’ordinamento della Repubblica alla l. cost. n. 3 del 18/10/2001;
VISTO il regolamento n. 14/2000 per l’organizzazione delle funzioni di
controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite in data 16/06/2000, e
successive modificazioni;
VISTE le deliberazioni della Sezione Autonomie approvate nelle adunanze del
27/04/2004 e del 04/06/2009, aventi ad oggetto indirizzi e criteri generali per l’esercizio
dell’attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo;
VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 5/AUT/2006;
VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n.
54/CONTR/10;
VISTA la convenzione del 16/06/2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle
autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di “ulteriori forme di
2
collaborazione” tra Corte ed autonomie, ai sensi dell’art. 7, comma 8 della l. n.
131/2003;
VISTA la richiesta di parere presentata in data 11 giugno 2019 dal Sindaco del
comune di Carrara, come di seguito meglio specificata;
VISTA l’ordinanza presidenziale con cui è stata convocata la Sezione per
l’odierna adunanza;
UDITO il relatore, cons. Vincenzo Del Regno;
RITENUTO IN FATTO
Con nota inviata tramite Consiglio delle Autonomie Locali ed acquisita al
protocollo della Sezione al n. 4714 in data 11 giungo 2019, il Sindaco del comune di
Carrara ha formulato richiesta di parere con riferimento alla erogazione dei compensi
professionali da corrispondere ai legali appartenenti all’Avvocatura civica ai sensi
dell’art. 9 del D.L. n. 90/2014.
In particolare, vengono posti alla Sezione i seguenti quesiti:
“1. Nell'ipotesi in cui i compensi professionali di cui ai precedenti commi 3 e 6, spettanti
in una determinata annualità, risultino di importo superiore al trattamento economico
complessivo relativo a detta annualità, le norme sopra richiamate possono essere
interpretate nel senso di ammettere l'erogazione dei compensi professionali eccedenti il
limite di cui al comma 7, nelle annualità successive ove detto limite non venisse superato?
2. Qualora i compensi professionali di cui ai commi 3 e 6, eccedenti il limite di cui al
comma 7 non potessero essere legittimamente erogati nelle annualità successive ove detto
limite non fosse superato, dette eccedenze diventano definitiva disponibilità di bilancio?”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla A.G. contabile in tema di
pareri da esprimere ex art. 7, comma 8, l. n. 131/2003, occorre verificare in via
preliminare l’integrazione dei necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo
soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell’organo richiedente, sia sotto il
profilo oggettivo, concernente l’attinenza alla materia della contabilità pubblica, così
come individuata da alcune pronunce di orientamento generale rese dalle Sezioni
riunite e dalla Sezione delle autonomie. Il legittimo esercizio della funzione consultiva
presuppone, inoltre, che la richiesta di parere contenga quesiti di carattere generale ed
3
astratto, sì da escludere che la Sezione regionale di controllo possa ingerirsi nella
concreta attività gestionale dell’ente ovvero esprimere valutazioni in merito a singoli
procedimenti o comportamenti, così finendo per interferire con le attività di altri
organi magistratuali.
Per quanto riguarda il profilo soggettivo, la richiesta deve ritenersi ammissibile
in quanto presentata dal Sindaco per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali.
Per quanto riguarda il profilo oggettivo, invece, la richiesta deve invece
ritenersi inammissibile per le ragioni che seguono.
Ai fini della corretta perimetrazione oggettiva della funzione consultiva
intestata al Giudice contabile dall’art. 7 L. 131/2003, la giurisprudenza ha individuato
una nozione di “contabilità pubblica” strumentale a detta funzione, intesa in maniera
unitaria e dinamica, così ricomprendendo, non solo il sistema di principi e di norme
che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici, ma
anche materie generalmente sottratte a tale ambito, come quella del personale,
laddove (e nella misura in cui) vengano in rilievo obiettivi di contenimento della spesa,
sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica ed idonei a ripercuotersi,
oltre che sulle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, anche sulla sana gestione
finanziaria dell’Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio.
Nel caso di specie il comune di Carrara formula un parere in merito alla corretta
interpretazione dell’art. 9 del D.L. n. 90/2014, in particolare chiedendo che sorte debba
subire la quota di compensi professionali non distribuibile al termine dell’annualità in
cui sono maturati in quanto eccedente i limiti di legge.
Il Giudice contabile e questa stessa Sezione (delib. n. 259/2014/PAR) si sono
espressi in più occasioni in merito all’interpretazione delle disposizioni recate dalla
norma suddetta (corretta determinazione del limite retributivo individuale,
assoggettamento al vincolo posto dall’art.9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010 prima e
dall’art.1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n.208 poi dei compensi dei legali
interni, ecc.).
A ben vedere, tuttavia, tale circostanza non pare dirimente, atteso che
l’aspetto attenzionato dal Comune nel caso di specie non può venir ricondotto alla
materia di contabilità pubblica, investendo piuttosto questioni inerenti al rapporto di
lavoro in generale ed al momento retributivo in particolare, in quanto tali sottratte al
sindacato di questo Collegio.
4
La Sezione è certo a conoscenza che la disciplina dettata dall’art. 9 del D.L.
90/2014 provvede, in effetti, a porre un limite alla spesa per una determinata categoria
di personale (gli avvocati pubblici), dettando così un regime rilevante sul versante
finanziario attraverso la previsione di tre precisi tetti di spesa: il limite retributivo di
cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (comma 1); il limiti dello
stanziamento previsto che non deve superare il corrispondente stanziamento relativo
all'anno 2013 (comma 6, per il solo caso di compensazione integrale delle spese); il
limite individuale dato dal trattamento economico complessivo (comma 7).
Tuttavia, per quanto di interesse, si ricorda che lo stesso articolo richiamato
rinvia espressamente al regolamento dell’ente ed ai contratti collettivi per
l’individuazione dei criteri di riparto delle somme recuperate e degli emolumenti
dovuti ai legali interni, con ciò confermando la natura retributiva dell’emolumento di
cui si discute.
Anche le Sezioni regionali, del resto, hanno evidenziato come l’emolumento in
questione abbia natura retributiva, in quanto oggettivamente connesso allo
svolgimento di un’attività professionale svolta nell’interesse dell’ente sulla base del
contratto di lavoro, costituendo un compenso professionale integrante (se pur con
connotati di aleatorietà rispetto al quantum) la retribuzione ordinariamente spettante
al legale interno, conseguita in funzione dell’attività professionale svolta e del doppio
status rivestito dagli avvocati-dipendenti (sul punto, v., Corte dei conti Sez. Abruzzo,
deliberazione n.187/2015/PAR e Corte dei conti Sez. Piemonte, deliberazione
n.20/2018/PAR).
Giova a tal proposito rilevare come l’attinenza della materia oggetto del
quesito al rapporto di lavoro ed alle spettanze retributive rechi seco un ulteriore profilo
di inammissibilità. Ben potrebbe, infatti, l’avvocato civico decidere di adire il Giudice
del lavoro per vedersi riconosciuto l’emolumento di cui si tratta, con conseguente
inammissibile interferenza della decisione della Sezione con altri plessi giurisdizionali.
Ne consegue che il quesito posto dal Comune istante e volto a conoscere le
modalità di gestione delle somme eccedenti il limite di legge risulta inammissibile in
quanto trattasi di questione inerente al momento retributivo del rapporto di lavoro
che, per legge, deve trovare la propria disciplina o nel CCNL o nel regolamento
dell’ente.
* * *
5
Nelle suesposte considerazioni è il deliberato della Corte dei conti - Sezione
regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal Comune
di Carrara, con la nota in epigrafe indicata.
Copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Presidente del Consiglio
delle autonomie locali della Regione Toscana e, per conoscenza, al Sindaco del Comune
di Carrara.
Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 15 luglio 2019.
Il relatore Il presidente
f.to Vincenzo Del Regno f.to Cristina Zuccheretti
Depositata in Segreteria il 19 luglio 2019
Il funzionario preposto al Servizio di supporto
f.to Claudio Felli
