Microsoft Word - del. n. 257 Bucine (AR) parere

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Del. n. 257/2019/PAR

Sezione regionale di controllo per la Toscana

composta dai magistrati:

Cristina ZUCCHERETTI Presidente

Nicola BONTEMPO Consigliere

Francesco BELSANTI Consigliere

Vincenzo DEL REGNO Consigliere, relatore

Paolo BERTOZZI Primo Referendario

Fabio ALPINI Referendario

nell’adunanza del 15 luglio 2019;

VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. n. 1214

del 12/07/1934, e successive modificazioni;

VISTA la l. n. 20 del 14/01/1994, recante disposizioni in materia di giurisdizione

e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;

VISTA la l. n. 131 del 05/06/2003, recante disposizioni per l’adeguamento

dell’ordinamento della Repubblica alla l. cost. n. 3 del 18/10/2001;

VISTO il regolamento n. 14/2000 per l’organizzazione delle funzioni di

controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite in data 16/06/2000, e

successive modificazioni;

VISTE le deliberazioni della Sezione Autonomie approvate nelle adunanze del

27/04/2004 e del 04/06/2009, aventi ad oggetto indirizzi e criteri generali per l’esercizio

dell’attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 5/AUT/2006;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n.

54/CONTR/10;

VISTA la convenzione del 16/06/2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle

autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di “ulteriori forme di

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collaborazione” tra Corte ed autonomie, ai sensi dell’art. 7, comma 8 della l. n.

131/2003;

VISTA la richiesta di parere presentata in data 11 giugno 2019 dal Sindaco del

comune di Bucine, come di seguito meglio specificata;

VISTA l’ordinanza presidenziale con cui è stata convocata la Sezione per

l’odierna adunanza;

UDITO il relatore, cons. Vincenzo Del Regno;

RITENUTO IN FATTO

Con nota inviata tramite Consiglio delle Autonomie Locali ed acquisita al

protocollo della Sezione al n. 3762 del 9/05/2019, il comune di Bucine ha formulato

articolata richiesta di parere ex art. 7 comma 8 L. n. 131/2003 in ordine alla corretta

interpretazione dell’art. 82 del D. Lgs. n. 267/2000.

L’Ente rappresenta che un assessore comunale ha percepito l'indennità di

carica nella misura dimezzata prevista per legge, in quanto lavoratore dipendente nel

settore privato, fino a novembre 2018, allorquando ha richiesto il pagamento

dell'indennità di carica in misura intera in quanto disoccupato dal mese di giugno 2017

(come dimostrato dalla documentazione che nell’occasione allegava).

Tanto premesso e considerato che l'indennità è stata pagata per intero per il

2018, ma non per il 2017, essendo già stato approvato il relativo consuntivo e non

potendosi incrementare impegni a residuo, il comune di Bucine chiede:

“1. La dichiarazione tardiva dello stato di disoccupazione per causa imputabile

all'amministratore consente il riconoscimento del debito fuori bilancio?

2. Poiché questo Comune nel 2019 sconta le sanzioni a seguito del mancato rispetto

del patto di stabilità 2015 e l'indennità di carica rientra tra le spese oggetto di decurtazione

a titolo sanzionatorio, il conguaglio rientra nelle indennità di carica da decurtare?

3. La decurtazione va fatta sulla somma ancora da pagare o sull'indennità nella

misura intera?

4. La Delibera n. 149 del 27/11/2018 della Corte dei Conti — sezione regionale di

controllo per l'Abruzzo rimette all'esclusiva responsabilità dell'amministrazione ogni

valutazione riguardante condotte omissive degli amministratori, e la valutazione se la

condotta omissiva tenuta possa integrare una tacita acquiescenza o una rinuncia delle

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pretese: può essere la Giunta a valutare il perfezionarsi di una ipotesi di rinuncia tenuto

conto delle reiterate assenze dell'amministratore alle sedute di Giunta e della tardività della

richiesta?”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla A.G. contabile in tema di

pareri da esprimere ex art. 7, comma 8, l. n. 131/2003, occorre verificare in via

preliminare l’integrazione dei necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo

soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell’organo richiedente, sia sotto il

profilo oggettivo, concernente l’attinenza alla materia della contabilità pubblica, così

come individuata da alcune pronunce di orientamento generale rese dalle Sezioni

riunite e dalla Sezione delle autonomie. Il legittimo esercizio della funzione consultiva

presuppone, inoltre, che la richiesta di parere contenga quesiti di carattere generale ed

astratto, sì da escludere che la Sezione regionale di controllo possa ingerirsi nella

concreta attività gestionale dell’ente ovvero esprimere valutazioni in merito a singoli

procedimenti o comportamenti, così finendo per interferire con le attività di altri

organi magistratuali.

Per quanto riguarda il profilo soggettivo, si rileva che la richiesta è stata

presentata su carta intestata del Segretario Generale e tuttavia reca in calce la firma

del Sindaco p.t., con ciò riconducendo la paternità dell’atto al soggetto legittimato per

legge; la richiesta deve quindi ritenersi ammissibile in quanto presentata dal Sindaco

per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali.

Per quanto riguarda il profilo oggettivo, invece, la richiesta deve ritenersi

inammissibile anzitutto in quanto priva dei necessari requisiti di generalità ed

astrattezza, facendo anzi riferimento ad una concreta vicenda in itinere. Inoltre,

sussiste la possibilità che l’assessore decida di far valere le proprie pretese in sede

giurisdizionale, avendo già richiesto il pagamento dell’indennità in misura intera già

da diversi mesi. Tale circostanza determina l’inammissibilità della richiesta di parere

formulata dal comune di Bucine anche sotto il diverso ed ulteriore profilo relativo alla

possibile interferenza con altri organi magistratuali.

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Nelle suesposte considerazioni è il deliberato della Corte dei conti - Sezione

regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal Comune

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di Bucine, con la nota in epigrafe indicata.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Presidente del Consiglio

delle autonomie locali della Regione Toscana e, per conoscenza, al Sindaco del Comune

di Bucine.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 15 luglio 2019.

Il relatore Il presidente
f.to Vincenzo Del Regno f.to Cristina Zuccheretti

Depositata in Segreteria il 19 luglio 2019
Il funzionario preposto al Servizio di supporto

f.to Claudio Felli

Allegati
Testo atto (75.35 KB)
Data
Oggetto
comune di Bucine richiesta di parere formulata dal Sindaco in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 82 del D. Lgs. n. 267/2000.(Inammissibilità)
id
Ajf4bLgvSaO29IfcmyfWyg
Anno
2019
Numero
257/2019/PAR
Mostra in CdA

Ultimo aggiornamento: 05/02/2026

Inviato da f.consumi il 16 Agosto 2025
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