Microsoft Word - del. n. 302 Scarperia e San Piero (FI) parere.docx

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Del. n. 302/2019/PAR

Sezione regionale di controllo per la Toscana

composta dai magistrati:

Cristina ZUCCHERETTI Presidente

Nicola BONTEMPO Consigliere

Francesco BELSANTI Consigliere

Vincenzo DEL REGNO Consigliere, relatore

Paolo BERTOZZI Primo Referendario

Fabio ALPINI Referendario

nell’adunanza del 10 settembre 2019;

VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. n. 1214

del 12/07/1934, e successive modificazioni;

VISTA la l. n. 20 del 14/01/1994, recante disposizioni in materia di giurisdizione

e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;

VISTA la l. n. 131 del 05/06/2003, recante disposizioni per l’adeguamento

dell’ordinamento della Repubblica alla l. cost. n. 3 del 18/10/2001;

VISTO il regolamento n. 14/2000 per l’organizzazione delle funzioni di

controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite in data 16/06/2000, e

successive modificazioni;

VISTE le deliberazioni della Sezione Autonomie approvate nelle adunanze del

27/04/2004 e del 04/06/2009, aventi ad oggetto indirizzi e criteri generali per l’esercizio

dell’attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 5/AUT/2006;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n.

54/CONTR/10;

VISTA la convenzione del 16/06/2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle

autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di “ulteriori forme di

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collaborazione” tra Corte ed autonomie, ai sensi dell’art. 7, comma 8 della l. n.

131/2003;

VISTA la richiesta di parere presentata in data 18 luglio 2019 dal Sindaco del

comune di Scarperia e San Piero, come di seguito meglio specificata;

VISTA l’ordinanza presidenziale con cui è stata convocata la Sezione per

l’odierna adunanza;

UDITO il relatore Vincenzo Del Regno;

RITENUTO IN FATTO

Con nota inviata tramite Consiglio delle Autonomie Locali ed acquisita al

protocollo della Sezione al n. 7368 del 18 luglio 2019, il Sindaco del comune di

Scarperia e San Piero (istituito nel 2013 a seguito della fusione dei comuni di Scarperia

e San Piero a Sieve) ha formulato richiesta di parere in tema di refusione delle spese

legali a favore di un ex dipendente dell’ente.

In particolare, il Sindaco rappresenta che il suddetto dipendente era stato

convenuto in giudizio quando ancora prestava servizio ad incarico nel comune di San

Piero a Sieve e che questi, risultando vittorioso in primo grado, aveva richiesto

all’Ente il rimborso delle spese legali sostenute.

Successivamente, veniva interposto appello avverso la sentenza di primo

grado, cui seguiva la sottoscrizione tra le parti di un accordo transattivo cui aderiva il

dipendente, pur senza aver previamente coinvolto il Comune e salvo poi presentare a

quest’ultimo una integrazione alla precedente richiesta di rimborso delle spese legali

(che raggiungevano un importo complessivo pari a circa quindicimila euro).

Tanto premesso, il Sindaco chiede: “Ad avviso di codesta illustrissima Corte, va

comunque erogato il rimborso delle spese legali del dipendente, sia pur decurtato nella parte

relativa alla rinuncia alle spese di lite della sentenza di primo grado, nonostante ci sia stato

l'intervento dell'accordo transattivo e il dipendente non abbia coinvolto nel medesimo

accordo l'Ente?”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla A.G. contabile in tema di

pareri da esprimere ex art. 7, comma 8, l. n. 131/2003, occorre verificare in via

preliminare l’integrazione dei necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo

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soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell’organo richiedente, sia sotto il

profilo oggettivo, concernente l’attinenza alla materia della contabilità pubblica, così

come individuata da alcune pronunce di orientamento generale rese dalle Sezioni

riunite e dalla Sezione delle autonomie. Il legittimo esercizio della funzione consultiva

presuppone, inoltre, che la richiesta di parere contenga quesiti di carattere generale ed

astratto, sì da escludere che la Sezione regionale di controllo possa ingerirsi nella

concreta attività gestionale dell’ente ovvero esprimere valutazioni in merito a singoli

procedimenti o comportamenti, così finendo per interferire con le attività di altri

organi magistratuali.

Per quanto riguarda il profilo soggettivo, la richiesta deve ritenersi ammissibile

in quanto presentata dal Sindaco per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali.

Per quanto riguarda il profilo oggettivo, invece, la richiesta deve invece

ritenersi inammissibile per le ragioni che seguono.

Anzitutto, la richiesta di parere concerne questioni che non attengono alla

materia della “contabilità pubblica”. A tal riguardo basti richiamare la deliberazione

3/SEZAUT/2014/MIG, la quale ha dichiarato l’inammissibilità dei quesiti relativi alla

rimborsabilità delle spese legali proprio in quanto estranei alla materia della

contabilità pubblica, così ricomponendo un contrasto giurisprudenziale sorto tra le

Sezioni regionali della Corte. La successiva giurisprudenza contabile si è conformata a

tale principio ed anche questa Sezione (ex pluribus, delib. nn. 1/2019/PAR,

139/2018/PAR, 162/2017/PAR, 26/2016/PAR).

Si consideri, inoltre, che il quesito sottoposto dal comune di Scarperia e San

Piero non risponde ai criteri di ammissibilità (oggettiva) elaborati dalla Corte sotto

altri due ulteriori profili.

Da un lato, infatti, manca dei necessari caratteri di generalità ed astrattezza,

trattandosi di concreta vicenda in itinere la cui risoluzione comporta l’individuazione

di precise scelte gestionali, per di più astrattamente idonee a generare, a loro volta,

fatti suscettibili di venir conosciuti da altri plessi giurisdizionali anche di questa stessa

Corte; inoltre, la giurisprudenza contabile risulta concorde nel ritenere esclusa dalla

competenza consultiva ex art. 7 comma 8 L. 131/2003 l’interpretazione delle norme

contenute nei contratti collettivi di lavoro (nel caso di specie, art. 28 del CCNL 14

settembre 2000).

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Per tutti i motivi sopra esposti, la richiesta di parere formulata dal Sindaco del

comune di Scarperia e San Piero concernente il rimborso delle spese legali a favore di

un ex dipendente deve pertanto ritenersi inammissibile.

* * *

Nelle suesposte considerazioni è il deliberato della Corte dei conti - Sezione

regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal Comune

di Scarperia e San Piero, con la nota in epigrafe indicata.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Presidente del Consiglio

delle autonomie locali della Regione Toscana e, per conoscenza, al Sindaco del Comune

di Scarperia e San Piero.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 10 settembre 2019.

Il relatore Il presidente
f.to Vincenzo Del Regno f.to Cristina Zuccheretti

Depositata in Segreteria il 10 settembre 2019.
Il funzionario preposto al Servizio di supporto

f.to Claudio Felli

Allegati
Testo atto (72.33 KB)
Data
Oggetto
Comune di Scarperia e San Piero (istituito nel 2013 a seguito della fusione dei comuni di Scarperia e San Piero a Sieve) richiesta di parere formulato dal Sindaco in tema di refusione delle spese legali a favore di un ex dipendente dell’ente. (Inammissibile)
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Anno
2019
Numero
302/2019/PAR
Mostra in CdA

Ultimo aggiornamento: 05/02/2026

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