Microsoft Word - del. n. 302 Scarperia e San Piero (FI) parere.docx
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Del. n. 302/2019/PAR
Sezione regionale di controllo per la Toscana
composta dai magistrati:
Cristina ZUCCHERETTI Presidente
Nicola BONTEMPO Consigliere
Francesco BELSANTI Consigliere
Vincenzo DEL REGNO Consigliere, relatore
Paolo BERTOZZI Primo Referendario
Fabio ALPINI Referendario
nell’adunanza del 10 settembre 2019;
VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. n. 1214
del 12/07/1934, e successive modificazioni;
VISTA la l. n. 20 del 14/01/1994, recante disposizioni in materia di giurisdizione
e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;
VISTA la l. n. 131 del 05/06/2003, recante disposizioni per l’adeguamento
dell’ordinamento della Repubblica alla l. cost. n. 3 del 18/10/2001;
VISTO il regolamento n. 14/2000 per l’organizzazione delle funzioni di
controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite in data 16/06/2000, e
successive modificazioni;
VISTE le deliberazioni della Sezione Autonomie approvate nelle adunanze del
27/04/2004 e del 04/06/2009, aventi ad oggetto indirizzi e criteri generali per l’esercizio
dell’attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo;
VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 5/AUT/2006;
VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n.
54/CONTR/10;
VISTA la convenzione del 16/06/2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle
autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di “ulteriori forme di
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collaborazione” tra Corte ed autonomie, ai sensi dell’art. 7, comma 8 della l. n.
131/2003;
VISTA la richiesta di parere presentata in data 18 luglio 2019 dal Sindaco del
comune di Scarperia e San Piero, come di seguito meglio specificata;
VISTA l’ordinanza presidenziale con cui è stata convocata la Sezione per
l’odierna adunanza;
UDITO il relatore Vincenzo Del Regno;
RITENUTO IN FATTO
Con nota inviata tramite Consiglio delle Autonomie Locali ed acquisita al
protocollo della Sezione al n. 7368 del 18 luglio 2019, il Sindaco del comune di
Scarperia e San Piero (istituito nel 2013 a seguito della fusione dei comuni di Scarperia
e San Piero a Sieve) ha formulato richiesta di parere in tema di refusione delle spese
legali a favore di un ex dipendente dell’ente.
In particolare, il Sindaco rappresenta che il suddetto dipendente era stato
convenuto in giudizio quando ancora prestava servizio ad incarico nel comune di San
Piero a Sieve e che questi, risultando vittorioso in primo grado, aveva richiesto
all’Ente il rimborso delle spese legali sostenute.
Successivamente, veniva interposto appello avverso la sentenza di primo
grado, cui seguiva la sottoscrizione tra le parti di un accordo transattivo cui aderiva il
dipendente, pur senza aver previamente coinvolto il Comune e salvo poi presentare a
quest’ultimo una integrazione alla precedente richiesta di rimborso delle spese legali
(che raggiungevano un importo complessivo pari a circa quindicimila euro).
Tanto premesso, il Sindaco chiede: “Ad avviso di codesta illustrissima Corte, va
comunque erogato il rimborso delle spese legali del dipendente, sia pur decurtato nella parte
relativa alla rinuncia alle spese di lite della sentenza di primo grado, nonostante ci sia stato
l'intervento dell'accordo transattivo e il dipendente non abbia coinvolto nel medesimo
accordo l'Ente?”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla A.G. contabile in tema di
pareri da esprimere ex art. 7, comma 8, l. n. 131/2003, occorre verificare in via
preliminare l’integrazione dei necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo
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soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell’organo richiedente, sia sotto il
profilo oggettivo, concernente l’attinenza alla materia della contabilità pubblica, così
come individuata da alcune pronunce di orientamento generale rese dalle Sezioni
riunite e dalla Sezione delle autonomie. Il legittimo esercizio della funzione consultiva
presuppone, inoltre, che la richiesta di parere contenga quesiti di carattere generale ed
astratto, sì da escludere che la Sezione regionale di controllo possa ingerirsi nella
concreta attività gestionale dell’ente ovvero esprimere valutazioni in merito a singoli
procedimenti o comportamenti, così finendo per interferire con le attività di altri
organi magistratuali.
Per quanto riguarda il profilo soggettivo, la richiesta deve ritenersi ammissibile
in quanto presentata dal Sindaco per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali.
Per quanto riguarda il profilo oggettivo, invece, la richiesta deve invece
ritenersi inammissibile per le ragioni che seguono.
Anzitutto, la richiesta di parere concerne questioni che non attengono alla
materia della “contabilità pubblica”. A tal riguardo basti richiamare la deliberazione
3/SEZAUT/2014/MIG, la quale ha dichiarato l’inammissibilità dei quesiti relativi alla
rimborsabilità delle spese legali proprio in quanto estranei alla materia della
contabilità pubblica, così ricomponendo un contrasto giurisprudenziale sorto tra le
Sezioni regionali della Corte. La successiva giurisprudenza contabile si è conformata a
tale principio ed anche questa Sezione (ex pluribus, delib. nn. 1/2019/PAR,
139/2018/PAR, 162/2017/PAR, 26/2016/PAR).
Si consideri, inoltre, che il quesito sottoposto dal comune di Scarperia e San
Piero non risponde ai criteri di ammissibilità (oggettiva) elaborati dalla Corte sotto
altri due ulteriori profili.
Da un lato, infatti, manca dei necessari caratteri di generalità ed astrattezza,
trattandosi di concreta vicenda in itinere la cui risoluzione comporta l’individuazione
di precise scelte gestionali, per di più astrattamente idonee a generare, a loro volta,
fatti suscettibili di venir conosciuti da altri plessi giurisdizionali anche di questa stessa
Corte; inoltre, la giurisprudenza contabile risulta concorde nel ritenere esclusa dalla
competenza consultiva ex art. 7 comma 8 L. 131/2003 l’interpretazione delle norme
contenute nei contratti collettivi di lavoro (nel caso di specie, art. 28 del CCNL 14
settembre 2000).
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Per tutti i motivi sopra esposti, la richiesta di parere formulata dal Sindaco del
comune di Scarperia e San Piero concernente il rimborso delle spese legali a favore di
un ex dipendente deve pertanto ritenersi inammissibile.
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Nelle suesposte considerazioni è il deliberato della Corte dei conti - Sezione
regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal Comune
di Scarperia e San Piero, con la nota in epigrafe indicata.
Copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Presidente del Consiglio
delle autonomie locali della Regione Toscana e, per conoscenza, al Sindaco del Comune
di Scarperia e San Piero.
Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 10 settembre 2019.
Il relatore Il presidente
f.to Vincenzo Del Regno f.to Cristina Zuccheretti
Depositata in Segreteria il 10 settembre 2019.
Il funzionario preposto al Servizio di supporto
f.to Claudio Felli
