Microsoft Word - del. n. 303 Chiesina Uzzanese (PT) parere.docx

1

Del. n. 303/2019/PAR

Sezione regionale di controllo per la Toscana

composta dai magistrati:

Cristina ZUCCHERETTI Presidente

Nicola BONTEMPO Consigliere

Francesco BELSANTI Consigliere

Vincenzo DEL REGNO Consigliere, relatore

Paolo BERTOZZI Primo Referendario

Fabio ALPINI Referendario

nell’adunanza del 10 settembre 2019;

VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. n. 1214

del 12/07/1934, e successive modificazioni;

VISTA la l. n. 20 del 14/01/1994, recante disposizioni in materia di giurisdizione

e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;

VISTA la l. n. 131 del 05/06/2003, recante disposizioni per l’adeguamento

dell’ordinamento della Repubblica alla l. cost. n. 3 del 18/10/2001;

VISTO il regolamento n. 14/2000 per l’organizzazione delle funzioni di

controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite in data 16/06/2000, e

successive modificazioni;

VISTE le deliberazioni della Sezione Autonomie approvate nelle adunanze del

27/04/2004 e del 04/06/2009, aventi ad oggetto indirizzi e criteri generali per l’esercizio

dell’attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 5/AUT/2006;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n.

54/CONTR/10;

VISTA la convenzione del 16/06/2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle

autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di “ulteriori forme di

2

collaborazione” tra Corte ed autonomie, ai sensi dell’art. 7, comma 8 della l. n.

131/2003;

VISTA la richiesta di parere presentata in data 5 luglio 2019 dal Sindaco del

comune di Chiesina Uzzanese, come di seguito meglio specificata;

VISTA l’ordinanza presidenziale con cui è stata convocata la Sezione per

l’odierna adunanza;

UDITO il relatore Vincenzo Del Regno;

RITENUTO IN FATTO

Con nota inviata tramite Consiglio delle Autonomie Locali ed acquisita al

protocollo della Sezione al n. 7108 del 5 luglio 2019, il Sindaco del comune di Chiesina

Uzzanese ha sottoposto alla Sezione un quesito in materia di personale e,

segnatamente, in merito alla possibilità di procedere a reclutamento mediante

l’utilizzo delle graduatorie di un altro ente, per coprire posti di nuova istituzione o

posti trasformati.

All’uopo, l’Ente richiama la normativa di riferimento e la giurisprudenza

contabile che nel tempo ha affrontato la questione, rappresentando, peraltro, di aver

già previsto, all'interno del regolamento per i procedimenti di selezione, i criteri da

osservare nel caso in cui si proceda all'utilizzo delle graduatorie di altri Enti “così da

escludere ogni arbitrio e/o irragionevolezza, nel rispetto dei principi già indicati da pareri

precedenti, che sottolineano come l'utilizzo di graduatorie di altri enti debba avvenire per

posti aventi il medesimo profilo e qualifica”.

In particolare, l’Ente richiedente cita la pronuncia della Sezione regionale del

Veneto (delibera n. 189 del 22/05/2018), in cui i giudici contabili veneti ammettono la

possibilità di utilizzare graduatorie di altri enti anche nel caso di posti di nuova

istituzione o di posti trasformati, in ragione del superamento del concetto di pianta

organica a favore di quello di piani triennali di fabbisogni di personale.

In considerazione di ciò, il Comune di Chiesina Uzzanese, chiede se “in base

all'attuale quadro normativo, e vista la possibilità di ridurre la spesa pubblica, evitando

l'indizione di nuovi concorsi per il reclutamento del personale e contestualmente attuare i

principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, sia consentito procedere

all'assunzione di personale, per la copertura di posti trasformati o di nuova istituzione

all'interno dell'ente, utilizzando graduatorie vigenti di altro ente rese disponibili prima

3

della trasformazione e della istituzione del posto, abbandonando quindi il concetto di

dotazione organica e quindi della distinzione tra posti in organico resi disponibili in base

a vacanze pregresse, rispetto alle procedure concorsuali, e posti di nuova istituzione”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla A.G. contabile in tema di

pareri da esprimere ex art. 7, comma 8, l. n. 131/2003, occorre verificare in via

preliminare l’integrazione dei necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo

soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell’organo richiedente, sia sotto il

profilo oggettivo, concernente l’attinenza alla materia della contabilità pubblica, così

come individuata da alcune pronunce di orientamento generale rese dalle Sezioni

riunite e dalla Sezione delle autonomie. Il legittimo esercizio della funzione consultiva

presuppone, inoltre, che la richiesta di parere contenga quesiti di carattere generale ed

astratto, sì da escludere che la Sezione regionale di controllo possa ingerirsi nella

concreta attività gestionale dell’ente ovvero esprimere valutazioni in merito a singoli

procedimenti o comportamenti, così finendo per interferire con le attività di altri

organi magistratuali.

Per quanto riguarda il profilo soggettivo, la richiesta si appalesa ammissibile

in quanto presentata dal Sindaco per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali.

Per quanto riguarda il profilo oggettivo, invece, la richiesta deve ritenersi

inammissibile in quanto il quesito posto non concerne la materia della “contabilità

pubblica”.

Ai fini della corretta perimetrazione oggettiva della funzione consultiva

intestata al Giudice contabile dall’art. 7 L. 131/2003, la giurisprudenza ha individuato

una nozione di “contabilità pubblica” strumentale a detta funzione, intesa in maniera

unitaria e dinamica, così ricomprendendo, non solo il sistema di principi e di norme

che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici, ma

anche materie generalmente sottratte a tale ambito, come quella del personale,

laddove (e nella misura in cui) vengano in rilievo obiettivi di contenimento della spesa,

sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica ed idonei a ripercuotersi,

oltre che sulle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, anche sulla sana gestione

finanziaria dell’Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio.

4

Nel quesito sottoposto dal Comune istante non vengono in rilievo profili

attinenti alla contabilità pubblica, così come sopra individuata, bensì profili

organizzativi concernenti la razionale ed economica gestione delle risorse umane

all’interno della pubblica amministrazione complessivamente intesa.

Non pare fuor d’opera ricordare, a tal proposito, come la Sezione regionale

Liguria (deliberazione n. 35/2017) abbia appunto dichiarato inammissibile, in quanto

non riconducibile alla materia della contabilità pubblica, la richiesta di parere

presentata da un Comune ed avente ad oggetto l’interpretazione dell’art. 91 comma 4

del D. Lgs. n. 267/2000, trattandosi di norma la cui ratio è quella di evitare che le

pubbliche amministrazioni possano essere indotte a modificare la pianta organica, al

fine di assumere uno dei candidati inseriti in graduatoria, i cui nomi sono già

conosciuti.

Quanto al superamento del concetto di pianta organica e la relativa

sostituzione con quello di piani triennali di fabbisogni di personale, lo si deve al D. lgs.

n. 75/2017 (c.d. riforma Madia), che è stato emanato in ottemperanza ai principi

contenuti nella L. n. 124/2015 (e, segnatamente, art. 17 comma 1 lett. q): "progressivo

superamento della dotazione organica come limite alle assunzioni"(gradi)). All’uopo

corre l’obbligo ricordare che la Legge delega conteneva norme sostanzialmente

finalizzate alla semplificazione e riorganizzazione dell’Amministrazione e del corpus

normativo in particolari materie, mentre il D. lgs. n. 75/2017 – riscrivendo in alcune

parti il D. Lgs. n. 165/2001 – recava disposizioni in materia di organizzazione del

personale e disciplina del rapporto di lavoro.

Per quanto riguarda il D.L. n. 101/2013 (recante “Disposizioni urgenti per il

perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”) si

ricorda che l’art. 4 è intitolato “Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio

di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso

del lavoro flessibile nel pubblico impiego”: ratio della norma è evidentemente quella

di “far giustizia” in merito alla condizione degli idonei/vincitori, la cui immissione in

servizio è stata rinviata a causa dei blocchi assunzionali nella P.A., ed in merito alla

condizione dei c.d. precari del pubblico impiego.

Peraltro il medesimo articolo è stato oggetto di modifiche ad opera della L.

30/12/2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e

5

bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), proprio nelle parti in cui ammetteva il

ricorso alle graduatorie per reclutare personale, in quanto, le disposizioni recate dalla

L. 145 citata prevedono che le graduatorie delle procedure concorsuali bandite

successivamente alla data di entrata in vigore della legge “sono utilizzate

esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso nonché di quelli che si

rendono disponibili, entro i limiti di efficacia temporale delle graduatorie medesime”

(comma 361).

A ben vedere, dunque, nessuna delle disposizioni di cui il Comune chiede

un’interpretazione sono disposizioni riconducibili, nemmeno mediatamente, alla

materia della contabilità pubblica, nei termini sopra ricordati: le disposizioni di legge

evocate investano profili estranei al contenimento della spesa pubblica ovvero agli

equilibri di bilancio ovvero al sistema di principi e di norme che regolano l’attività

finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici. Peraltro, le Sezioni Riunite

(deliberazione n. 54/CONTR/2010), nell’estendere il concetto di “contabilità pubblica”

anche alla materia del personale, hanno precisato che detta materia assume rilievo

limitatamente alle questioni che riflettono problematiche interpretative inerenti

previsioni legislative recanti limiti e divieti strumentali al raggiungimento degli

specifici obiettivi di contenimento della spesa ed idonei a ripercuotersi sulla sana

gestione finanziaria dell’Ente e sui relativi equilibri di bilancio.

Trattasi, piuttosto, nel caso sottoposto all’attenzione di questa Sezione di

norme volte a generare una virtuosa e razionale distribuzione delle risorse umane

all’interno della P.A., le quali hanno come conseguenza – e non come fine – un corretto

utilizzo ed un risparmio del pubblico denaro. A tal proposito corre l’obbligo ricordare

come la Sezione delle Autonomie (deliberazione 19 febbraio 2014, n.

3/SEZAUT/2014/QMIG) abbia specificato come non sia sufficiente, per fare rientrare

la fattispecie concreta nell’ambito della contabilità pubblica, il criterio dell’eventuale

riflesso finanziario dell’atto gestorio, occorrendo che la medesima sia espressamente

presa in considerazione dal Legislatore, sotto il profilo della funzione di coordinamento

della finanza pubblica.

Per le motivazioni sopra espresse, pertanto, si ritiene che la richiesta di parere

presentata dal Sindaco del comune di Chiesina Uzzanese sia inammissibile, in quanto

non riconducile alla materia della contabilità pubblica.

6

* * *

Nelle suesposte considerazioni è il deliberato della Corte dei conti - Sezione

regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal Comune

di Chiesina Uzzanese, con la nota in epigrafe indicata.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Presidente del Consiglio

delle autonomie locali della Regione Toscana e, per conoscenza, al Sindaco del Comune

di Chiesina Uzzanese.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 10 settembre 2019.

Il relatore Il presidente
f.to Vincenzo Del Regno f.to Cristina Zuccheretti

Depositata in Segreteria il 10 settembre 2019.
Il funzionario preposto al Servizio di supporto

f.to Claudio Felli

Allegati
Testo atto (78.11 KB)
Data
Oggetto
Comune di Chiesina Uzzanese richiesta di parere formulata dal Sindaco in materia di personale e, segnatamente, in merito alla possibilità di procedere a reclutamento mediante l’utilizzo delle graduatorie di un altro ente, per coprire posti di nuova istituzione o posti trasformati. (Inammissibilità)
id
eCyJkBFfRqGaDZvJ1TomDg
Anno
2019
Numero
303/2019/PAR
Mostra in CdA

Ultimo aggiornamento: 05/02/2026

Inviato da f.consumi il 16 Agosto 2025
Torna su