Microsoft Word - del. n. 319 Foiano della Chiana (AR) parere.docx

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Del. n. 319/2019/PAR

Sezione regionale di controllo per la Toscana

composta dai magistrati:

Cristina ZUCCHERETTI Presidente

Nicola BONTEMPO Consigliere

Francesco BELSANTI Consigliere

Vincenzo DEL REGNO Consigliere, relatore

Paolo BERTOZZI Primo Referendario

Fabio ALPINI Referendario

nell’adunanza del 10 settembre 2019;

VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. n. 1214

del 12/07/1934, e successive modificazioni;

VISTA la l. n. 20 del 14/01/1994, recante disposizioni in materia di giurisdizione

e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;

VISTA la l. n. 131 del 05/06/2003, recante disposizioni per l’adeguamento

dell’ordinamento della Repubblica alla l. cost. n. 3 del 18/10/2001;

VISTO il regolamento n. 14/2000 per l’organizzazione delle funzioni di

controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite in data 16/06/2000, e

successive modificazioni;

VISTE le deliberazioni della Sezione Autonomie approvate nelle adunanze del

27/04/2004 e del 04/06/2009, aventi ad oggetto indirizzi e criteri generali per l’esercizio

dell’attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 5/AUT/2006;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n.

54/CONTR/10;

VISTA la convenzione del 16/06/2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle

autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di “ulteriori forme di

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collaborazione” tra Corte ed autonomie, ai sensi dell’art. 7, comma 8 della l. n.

131/2003;

VISTA la richiesta di parere presentata in data 5 luglio 2019 dal Sindaco del

comune di Foiano della Chiana, come di seguito meglio specificata;

VISTA l’ordinanza presidenziale con cui è stata convocata la Sezione per

l’odierna adunanza;

UDITO il relatore Vincenzo Del Regno;

RITENUTO IN FATTO

Con nota inviata tramite Consiglio delle Autonomie Locali ed acquisita al

protocollo della Sezione al n. 7039 in data 5 luglio 2019, il Sindaco del comune di

Foiano della Chiana ha formulato richiesta di parere ai sensi dell’art. 7 comma 8 della

L. n. 131/2003.

Il Sindaco rappresenta che per svolgere l’attività di farmacia è stata costituita

una società, a partecipazione interamente pubblica.

La società occupa tre dipendenti (n. 1 Direttore Farmacia e n. 2 Collaboratori

farmacisti), assunti tramite avviso di selezione pubblica, con contratto di lavoro

subordinato a tempo determinato di durata di mesi 18 ex D. Lgs. 81/2015.

Considerato che gli anzidetti contratti sono prossimi alla scadenza e visto

quanto disposto dall’art. 19 del D. Lgs. n. 175/2016, il Sindaco formula i seguenti

quesiti e chiede:

“- Se la società partecipata, nel rispetto delle direttive impartite

dall'Amministrazione partecipante, possa procedere ad assunzioni a tempo indeterminato

di personale senza che ciò vada a diminuire la capacità assunzionale dell'Amministrazione

partecipante;

- se la Società può trasformare i rapporti a tempo determinato in essere in rapporti

a tempo indeterminato, in ossequio a quanto previsto dal Jobs act ed in considerazione dei

limiti applicativi posti dal Decreto Dignità, in applicazione dell'art. 19, comma 1 del Testo

Unico sulle società partecipate (decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175)”.

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CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla A.G. contabile in tema

di pareri da esprimere ex art. 7, comma 8, l. n. 131/2003, occorre verificare in via

preliminare l’integrazione dei necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo

soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell’organo richiedente, sia sotto il

profilo oggettivo, concernente l’attinenza alla materia della contabilità pubblica, così

come individuata da alcune pronunce di orientamento generale rese dalle Sezioni

riunite e dalla Sezione delle autonomie. Il legittimo esercizio della funzione consultiva

presuppone, inoltre, che la richiesta di parere contenga quesiti di carattere generale ed

astratto, sì da escludere che la Sezione regionale di controllo possa ingerirsi nella

concreta attività gestionale dell’ente ovvero esprimere valutazioni in merito a singoli

procedimenti o comportamenti, così finendo per interferire con le attività di altri

organi magistratuali.

2. Nel caso di specie, la richiesta di parere risulta articolata in due domande,

ciascuna delle quali deve venir preliminarmente valutata dalla Sezione ai fini

dell’ammissibilità.

2.1. Sotto il profilo soggettivo, si rileva che la richiesta di parere risulta

ammissibile in quanto sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente ed inviata

attraverso il Consiglio delle Autonomie, in conformità a quanto disposto dalla legge.

Con particolare riferimento al secondo quesito posto dal comune di Foiano della

Chiana, la Sezione ritiene utile tuttavia svolgere un’ulteriore considerazione in merito

al profilo di interesse.

Nella deliberazione n. 4/SEZAUT/2014/QMIG, la Sezione delle Autonomie si è

espressa in riferimento alla questione relativa all’ammissibilità soggettiva di una

richiesta di parere inoltrata da enti legittimati ma il cui contenuto evidenzi che si

tratta di questione attinente direttamente a scelte organizzative e finanziarie di un

organismo partecipato (nel caso di specie un Consorzio) che, in base al criterio della

legittimazione, non avrebbe potuto formulare il quesito. La Sezione, in detta

occasione, ha affermato il seguente principio: “ferma restando la necessità che concorra

l’altra condizione oggettiva a cui è subordinata l’attività consultiva e cioè l’inerenza alla

materia della contabilità pubblica (…) il presupposto della legittimazione (a richiedere

pareri ex art. 7 comma 8 L. n. 131/2003, n.d.r.) è rappresentato dalla presenza di un

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interesse concreto all’attività di orientamento interpretativo. Tale interesse può ritenersi

sussistente ogni qualvolta il soggetto legittimato a richiedere il parere abbia assunto tale

iniziativa per poter esercitare una sua attribuzione, qualunque sia l’ambito materiale di

questa e, dunque, anche al solo scopo di esercitare la propria attività di indirizzo (…).

Resta fuori da quest’ambito sola la mera funzione di “nuncius” che il soggetto legittimato

potrebbe assumere ove si limitasse solo a proporre una questione interpretativa la cui

soluzione non potrebbe avere alcun effetto nell’ambito delle proprie attribuzioni” (nel caso

di specie il parere era stato richiesto dalla Regione la quale, in quanto partecipante al

consorzio, doveva indicare ai suoi rappresentanti in seno all’organismo il proprio

orientamento sulla gratuità, o meno, dell’incarico di consigliere di amministrazione

del consorzio).

Alla luce del principio testé richiamato, deve dunque ritenersi ammissibile

anche il secondo quesito posto dal Comune in quanto, così come formulato, risulta

“ancorato” al provvedimento ex art. 19 D. Lgs. n. 175/2016, che costituisce

espressione dei poteri di indirizzo intestati dalla normativa di settore ai soci pubblici.

2.2. Per quanto riguarda il profilo oggettivo, la Sezione ritiene che il primo

quesito si appalesi ammissibile, in quanto attinente alla materia della contabilità

pubblica. Con il primo quesito, infatti, il comune di Foiano della Chiana chiede se le

assunzioni di personale (rectius: trasformazione del rapporto di lavoro a tempo

determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato) operate dalla società, sulla

scorta delle indicazioni impartite dal socio pubblico ex art. 19 TUSP, vadano ad

incidere sulla capacità assunzionale dell’ente medesimo.

Deve al contrario ritenersi inammissibile, in quanto non riconducibile alla

materia della contabilità pubblica, il secondo quesito, concernente la possibilità per la

società di cui l’ente è socio di trasformare i tre rapporti di lavoro a tempo determinato

in altrettanti rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Il quesito verte infatti sulla

gestione operativa del rapporto di lavoro alle dipendenze della società partecipata, la

quale è soggetta alla disciplina del Codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro

subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali,

secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi (art. 19 D.

Lgs. n. 175/2016). Giova peraltro appena osservare come l’attuale disciplina

normativa abbia abbandonato il principio dell’estensione diretta alle società

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partecipate delle disposizioni che stabiliscono in capo alle amministrazioni socie

vincoli alle assunzioni ed alla spesa di personale, a favore di un modello fondato sulla

“applicazione mediata” di suddetti vincoli, veicolata attraverso i provvedimenti di

indirizzo dei soci pubblici (art. 19 D. Lgs. n. 175/2016). Ne consegue che in nessun caso

vengono in rilievo aspetti conoscibili dalla Sezione in sede consultiva, difettando – nei

termini visti – l’attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica.

Il secondo quesito deve peraltro ritenersi inammissibile sotto un ulteriore

profilo: il Comune ha sottoposto alla Sezione la risoluzione di una concreta vicenda,

tutt’ora in itinere; vicenda, peraltro, che potrebbe potenzialmente venir conosciuta

dal Giudice Ordinario per controversie conseguenti all’estinzione del rapporto

lavorativo.

3. Posta dunque l’inammissibilità del secondo quesito nei termini appena visti,

valga quanto segue per il merito.

Come recentemente chiarito dalla Sezione delle Autonomie (delib. n.

25/SEZAUT/2017/QMIG), la legge prevede un meccanismo di calcolo che parte dalla

capacità assunzionale “standard”, parametrata sulle cessazioni dell’anno precedente

(c.d. turn over), per poi disporre ipotesi di rimodulazione di detta capacità assunzionale

in funzione di specifiche variabili, che consentono una flessibilità della misura

“standard” in presenza di precisi presupposti.

Tra le suddette variabili previste dal legislatore c’è il rapporto percentuale tra

spesa per il personale e spesa corrente, attualmente disciplinato dall’art. 3, comma 5

quater del D.L. n. 90/2014.

Lo stesso D.L. n. 90 cit. ha abrogato (art. 3 comma 5) l’art. 76 comma 7 del

D.L. n. 112/2008, con cui il legislatore disponeva il divieto in capo agli enti locali di

procedere ad assunzioni di personale, a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia

contrattuale, nei casi in cui l'incidenza delle spese di personale fosse risultata pari o

superiore al cinquanta per cento delle spese correnti. In particolare, l’articolo

affermava il principio del consolidamento delle spese di personale, in base al quale, ai

fini del computo della percentuale del cinquanta per cento, l’amministrazione era

tenuta a computare “le spese sostenute anche dalle aziende speciali, dalle istituzioni e

società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento

diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare

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esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che

svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni

amministrative di natura pubblicistica”. Ratio dell’articolo era evidentemente quello di

prevenire forme di elusione dei vincoli in materia di personale da parte delle

Amministrazioni, le quali – attraverso lo strumento societario, variamente declinato

– potevano escludere i costi di personale dai propri bilanci, così depontenziando i tetti

di spesa imposti dal legislatore. Sotto la vigenza di tale disposizione normativa, la

giurisprudenza contabile aveva peraltro applicato il principio del consolidamento delle

spese di personale anche nel caso di società in house che gestisse il servizio di farmacia

(Sez. contr. Lombardia, parere n. 49 del 5 marzo 2012).

Venuta meno la disposizione recata dall’art. 76 comma 7 del D.L. n. 112/2008,

parrebbe dunque caduto il principio del consolidamento delle spese di personale ai fini

della capacità assunzionale. In tal senso si sono del resto espresse anche la Sezione

regionale dell’Emilia-Romagna (delib. n. 170/2014/PAR), la Sezione regionale della

Liguria (delib. n. 78/2015/PAR) e, più recentemente, la Sezione regionale Lombardia

(delib. n. 302/2018/PAR).

3.1. Ebbene, se tale conclusione pareva assolutamente condivisibile

allorquando si sono espressi i giudici contabili emiliani e liguri, si ritiene che l’entrata

in vigore del D. Lgs. n. 175/2016 imponga, quantomeno, una nuova valutazione.

L’art. 19 del D. Lgs. n. 175 cit., richiamato – non a caso - sia dal comune di

Foiano della Chiana sia dal comune lombardo nei confronti del quale è stato reso il

parere n. 302/2018/PAR, così dispone: “Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con

propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese

di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche

attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto

conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono,

a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in

cui ciascun soggetto opera.”

Ai fini di interesse assume rilevanza l’inciso “Le amministrazioni pubbliche socie

fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, … tenuto conto

… delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle

assunzioni di personale…”. Aspetto dirimente è chiaramente quello di individuare a

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quale soggetto (se l’amministrazione socia ovvero la società) riferire i divieti e le

limitazioni assunzionali.

La Sezione Lombardia nel già richiamato parere ritiene errata la ricostruzione

offerta dal comune istante il quale, sulla scorta del dettato normativo, pare affermare

la reintroduzione del principio del consolidamento delle spese di personale: “Tale

interpretazione sembra andare oltre alla voluntas legislatoris e allo stesso dato testuale, che

appare essere stato considerato nella formulazione della richiesta di parere. La disposizione

sopra richiamata, la cui precisa esegesi è stata di recente effettuata dalla Sezione di

controllo Liguria di questa Corte (deliberazione n. 80/2017/PAR), infatti, nel porre in

capo alle Amministrazioni partecipanti l'obbligo di fissare alle proprie società obiettivi

specifici di contenimento anche delle spese di personale prevede, in particolare, che debbano

tenere conto di quanto stabilito dall'articolo 25 TUSP, "ovvero delle eventuali disposizioni

che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale". Ebbene,

ad avviso della Sezione, quest'ultimo inciso non può che riferirsi a limitazioni alle

assunzioni di personale relative alle predette società partecipate e non alle Amministrazioni

partecipanti, venendo meno il possibile addentellato normativo su cui appare fondarsi

l'interpretazione in esame”.

Sul punto, richiamando quanto già affermato dal giudice ligure, la Sezione

ricorda anzitutto come sia attualmente vigente il modello della c.d. “applicazione

mediata” dei limiti assunzionali e di spesa per il personale: mentre in precedenza

venivano estese in capo alle società partecipate o controllate i medesimi obblighi e

divieti gravanti sulle amministrazioni socie, adesso detti obblighi e divieti sono

“filtrati” attraverso l’atto di indirizzo del socio pubblico. Peraltro il giudice ligure ha

chiarito che “l’art. 19, comma 5, del testo unico, permette all’ente socio un approccio

flessibile alla problematica assunzionale, posto che la norma non contiene richiami diretti

alle norme di finanza pubblica che valgono per le spese, complessive ed individuali, del

personale dipendente da enti pubblici (si pensi, per gli enti locali, all’obbligo di

contenimento della spesa storica per il personale posto dall’art. 1, commi 557 e seguenti,

della legge n. 296 del 2006) o per le relative assunzioni (si pensi, sempre per gli enti locali,

a quelle contenute nell’art. 3, comma 5, del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito dalla

legge n. 114 del 2014)” (Sezione regionale della Liguria, delib. n. 78/2015/PAR).

Ciò posto, si ritiene di condividere l’interpretazione patrocinata dal giudice

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contabile lombardo, a mente della quale i divieti e le limitazioni assunzionali cui si

riferisce la disposizione sono quelli gravanti sulla società e non sulle Amministrazioni

socie, posto che allo stato attuale non si rinviene nell’ordinamento un principio di

consolidamento della spesa di personale.

È pur vero che nelle Schede di lettura redatte dal Servizio Studi - Dipartimento

Bilancio si legge che l’art. 19 comma 5 “prevede che le amministrazioni pubbliche titolari

delle partecipazioni determinino, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e

pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento delle società controllate, ivi

comprese le spese per il personale, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali

e delle assunzioni di personale. Dette determinazioni dovranno tener conto, oltre di quanto

dispongono le disposizioni transitorie in tema di personale recate dal successivo articolo 25,

delle disposizioni vigenti che stabiliscono divieti o limitazioni alle assunzioni di personale

da parte delle pubbliche amministrazioni, in considerazione del settore in cui ciascun

soggetto opera”.

È opinione della Sezione, tuttavia, che una simile lettura del dettato

normativo, per quanto coerente con il sistema, finirebbe per porsi comunque in

contrasto con le scelte operate nel tempo dal legislatore (abrogazione art. 76 comma 7

cit.), oltre ad ingenerare un eccessivo irrigidimento nel sistema assunzionale degli enti

locali. In mancanza, dunque, di una precisa e chiara formulazione normativa, è

opinione della Sezione che – nonostante quanto rilevato – non sussista allo stato

nell’ordinamento una norma che impone il consolidamento delle capacità assunzionali

tra enti locali soci e società partecipate.

* * *

Nelle suesposte considerazioni è il deliberato della Corte dei conti - Sezione

regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal Comune

di Foiano della Chiana, con la nota in epigrafe indicata.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Presidente del Consiglio

delle autonomie locali della Regione Toscana e, per conoscenza, al Sindaco del Comune

di Foiano della Chiana.

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Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 10 settembre 2019.

Il relatore Il presidente
f.to Vincenzo Del Regno f.to Cristina Zuccheretti

Depositata in Segreteria il 10 settembre 2019
Il funzionario preposto al Servizio di supporto

f.to Claudio Felli

Allegati
Testo atto (107.55 KB)
Data
Oggetto
Comune di FOIANO della Chiana richiesta di parere formulata dal Sindaco che rappresenta che per svolgere l’attività di farmacia è stata costituita una società, a partecipazione interamente pubblica. Chiede:“- Se la società partecipata, nel rispetto delle direttive impartitedall'Amministrazione partecipante, possa procedere ad assunzioni a tempo indeterminatodi personale senza che ciò vada a diminuire la capacità assunzionale dell'Amministrazionepartecipante;- se la Società può trasformare i rapporti a tempo determinato in essere in rapportia tempo indeterminato, in ossequio a quanto previsto dal Jobs act ed in considerazione deilimiti applicativi posti dal Decreto Dignità, in applicazione dell'art. 19, comma 1 del TestoUnico sulle società partecipate (decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175)”. (Inammissibilità)
id
GZtmcUn3RQq4MMZCaVY6KA
Anno
2019
Numero
319/2019/PAR
Mostra in CdA

Ultimo aggiornamento: 05/02/2026

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