Microsoft Word - del. n. 342 Montalcino (SI) parere.docx
1
Del. n. 342/2019/PAR
Sezione regionale di controllo per la Toscana
composta dai magistrati:
Cristina ZUCCHERETTI Presidente
Nicola BONTEMPO Consigliere
Francesco BELSANTI Consigliere
Vincenzo DEL REGNO Consigliere, relatore
Paolo BERTOZZI Primo Referendario
Fabio ALPINI Referendario
nell’adunanza del 16 ottobre 2019;
VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. n. 1214
del 12/07/1934, e successive modificazioni;
VISTA la l. n. 20 del 14/01/1994, recante disposizioni in materia di giurisdizione
e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;
VISTA la l. n. 131 del 05/06/2003, recante disposizioni per l’adeguamento
dell’ordinamento della Repubblica alla l. cost. n. 3 del 18/10/2001;
VISTO il regolamento n. 14/2000 per l’organizzazione delle funzioni di
controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite in data 16/06/2000, e
successive modificazioni;
VISTE le deliberazioni della Sezione Autonomie approvate nelle adunanze del
27/04/2004 e del 04/06/2009, aventi ad oggetto indirizzi e criteri generali per l’esercizio
dell’attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo;
VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 5/AUT/2006;
VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n.
54/CONTR/10;
VISTA la convenzione del 16/06/2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle
autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di “ulteriori forme di
2
collaborazione” tra Corte ed autonomie, ai sensi dell’art. 7, comma 8 della l. n.
131/2003;
VISTA la richiesta di parere presentata in data 10 settembre 2019 dal Sindaco
del comune di Montalcino, come di seguito meglio specificata;
VISTA l’ordinanza presidenziale con cui è stata convocata la Sezione per
l’odierna adunanza;
UDITO il relatore cons. Vincenzo Del Regno;
RITENUTO IN FATTO
Con nota inviata tramite Consiglio delle Autonomie Locali ed acquisita al
protocollo della Sezione al n. 8147 in data 10 settembre 2019, il comune di Montalcino
ha formulato richiesta di parere ex art. 7 comma 8 L. n. 131/2003 in merito alla
possibilità di concludere positivamente il procedimento amministrativo di
affidamento del Servizio di Comunicazione istituzionale mediante procedura di gara
ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, ormai giunta alla fase dell’approvazione della proposta
di aggiudicazione.
In particolare, il Comune rappresenta che per tale servizio, peraltro di recente
istituzione, non sussistono professionalità adeguate tra il personale dell’ente e che
comunque la gestione diretta del servizio – necessitando dell’introduzione di una
nuova figura professionale – determinerebbe costi maggiori rispetto
all’esternalizzazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla A.G. contabile in tema di
pareri da esprimere ex art. 7, comma 8, l. n. 131/2003, occorre verificare in via
preliminare l’integrazione dei necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo
soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell’organo richiedente, sia sotto il
profilo oggettivo, concernente l’attinenza alla materia della contabilità pubblica, così
come individuata da alcune pronunce di orientamento generale rese dalle Sezioni
riunite e dalla Sezione delle autonomie. Il legittimo esercizio della funzione consultiva
presuppone, inoltre, che la richiesta di parere contenga quesiti di carattere generale ed
astratto, sì da escludere che la Sezione regionale di controllo possa ingerirsi nella
concreta attività gestionale dell’ente ovvero esprimere valutazioni in merito a singoli
3
procedimenti o comportamenti, così finendo per interferire con le attività di altri
organi magistratuali.
Per quanto riguarda il profilo soggettivo, la richiesta deve ritenersi ammissibile
in quanto presentata dal Sindaco per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali.
Per quanto riguarda il profilo oggettivo, invece, la richiesta deve ritenersi
inammissibile per i motivi che si vanno ad illustrare di seguito.
Il quesito posto dal Comune viene dallo stesso ricondotto alla materia del
personale e, dunque, della contabilità pubblica, richiamando l’art. 6-bis del D. Lgs. n.
165/2001 e la giurisprudenza (contabile ed amministrativa) resa in tema di
esternalizzazione. Sull’argomento il giudice contabile ha avuto modo di esprimersi più
volte, indicando i presupposti ed i limiti del c.d. outsourcing, in particolare sotto il
profilo relativo all’impatto che tale scelta organizzativa ha sulle spese di personale ai
fini delle norme contabili volte al contenimento della spesa pubblica (ex pluribus:
Sezione Emilia-Romagna n. 86/2018/PAR, Sezione Lombardia n. 101/2019/PAR,
Sezione Friuli-Venezia Giulia n. 4/2017/PAR, Sezione Liguria n. 61/2015/PAR).
Nel caso di specie, anche laddove la vicenda in esame dovesse effettivamente
ritenersi riconducibile alla materia della contabilità pubblica, così come prospettato
dal Comune nella richiesta di parere, deve purtuttavia considerarsi preclusa alla
Sezione ogni valutazione in merito. La richiesta di parere si appalesa infatti
inammissibile sotto il profilo oggettivo, sub specie di mancanza dei requisiti della
generalità ed astrattezza.
È insegnamento costante della giurisprudenza contabile che dalla funzione
consultiva resta esclusa qualsiasi forma di cogestione o co-amministrazione delle
vicende dell’ente. Le richieste di parere, dunque, non possono riguardare quesiti che
implicano valutazioni su comportamenti amministrativi ovvero atti gestionali già
adottati o da adottare (rimessi all’esclusiva discrezionalità degli organi dell’ente
medesimo a ciò preposti).
Nel caso che ci occupa, il Comune ha sottoposto alla Sezione una concreta
vicenda gestionale, come dimostra del resto la copiosa documentazione allegata
relativa alla procedura ad evidenza pubblica bandita dall’Ente per l’affidamento del
Servizio di Comunicazione istituzionale e, peraltro, ormai giunta a conclusione (stipula
del contratto).
4
Con la richiesta di parere, dunque, il Comune finisce per chiedere
surrettiziamente alla Sezione una sorta di “nulla-osta” alla conclusione del contratto
ovvero una validazione ex post del suo operato, con la conseguenza che la richiesta di
parere deve ritenersi inammissibile sotto il profilo oggettivo.
Sul punto non può che ricordarsi come i pareri rilasciati ex L. n. 131/2003 sono
intesi come propedeutici all’esercizio dei poteri intestati agli amministratori e dirigenti
dell’Ente e, conseguentemente, non possono porsi quali atti endo-procedimentali
all’interno di concrete vicende amministrativo-gestionali in itinere, né essere utilizzati
per asseverare, emendare, annullare o revocare provvedimenti già adottati dagli
organi competenti (così Sezione Lombardia n. 182/2018/PAR), come avviene nel caso
di specie, in cui non solo la volontà dell’Ente è già stata determinata, ma addirittura
la stessa ha trovato compiuta attuazione mediante l’espletamento di una procedura di
gara ormai giunta sostanzialmente a termine, difettando solo la sottoscrizione del
contratto con l’aggiudicatario.
* * *
Nelle suesposte considerazioni è il deliberato della Corte dei conti - Sezione
regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal Comune
di Montalcino, con la nota in epigrafe indicata.
Copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Presidente del Consiglio
delle autonomie locali della Regione Toscana e, per conoscenza, al Sindaco del Comune
di Montalcino.
Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 16 ottobre 2019.
Il relatore Il presidente
f.to Vincenzo Del Regno f.to Cristina Zuccheretti
Depositata in Segreteria il 17 ottobre 2019
Il funzionario preposto al Servizio di supporto
f.to Claudio Felli
