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Del. n. 342/2019/PAR

Sezione regionale di controllo per la Toscana

composta dai magistrati:

Cristina ZUCCHERETTI Presidente

Nicola BONTEMPO Consigliere

Francesco BELSANTI Consigliere

Vincenzo DEL REGNO Consigliere, relatore

Paolo BERTOZZI Primo Referendario

Fabio ALPINI Referendario

nell’adunanza del 16 ottobre 2019;

VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. n. 1214

del 12/07/1934, e successive modificazioni;

VISTA la l. n. 20 del 14/01/1994, recante disposizioni in materia di giurisdizione

e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;

VISTA la l. n. 131 del 05/06/2003, recante disposizioni per l’adeguamento

dell’ordinamento della Repubblica alla l. cost. n. 3 del 18/10/2001;

VISTO il regolamento n. 14/2000 per l’organizzazione delle funzioni di

controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite in data 16/06/2000, e

successive modificazioni;

VISTE le deliberazioni della Sezione Autonomie approvate nelle adunanze del

27/04/2004 e del 04/06/2009, aventi ad oggetto indirizzi e criteri generali per l’esercizio

dell’attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 5/AUT/2006;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n.

54/CONTR/10;

VISTA la convenzione del 16/06/2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle

autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di “ulteriori forme di

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collaborazione” tra Corte ed autonomie, ai sensi dell’art. 7, comma 8 della l. n.

131/2003;

VISTA la richiesta di parere presentata in data 10 settembre 2019 dal Sindaco

del comune di Montalcino, come di seguito meglio specificata;

VISTA l’ordinanza presidenziale con cui è stata convocata la Sezione per

l’odierna adunanza;

UDITO il relatore cons. Vincenzo Del Regno;

RITENUTO IN FATTO

Con nota inviata tramite Consiglio delle Autonomie Locali ed acquisita al

protocollo della Sezione al n. 8147 in data 10 settembre 2019, il comune di Montalcino

ha formulato richiesta di parere ex art. 7 comma 8 L. n. 131/2003 in merito alla

possibilità di concludere positivamente il procedimento amministrativo di

affidamento del Servizio di Comunicazione istituzionale mediante procedura di gara

ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, ormai giunta alla fase dell’approvazione della proposta

di aggiudicazione.

In particolare, il Comune rappresenta che per tale servizio, peraltro di recente

istituzione, non sussistono professionalità adeguate tra il personale dell’ente e che

comunque la gestione diretta del servizio – necessitando dell’introduzione di una

nuova figura professionale – determinerebbe costi maggiori rispetto

all’esternalizzazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla A.G. contabile in tema di

pareri da esprimere ex art. 7, comma 8, l. n. 131/2003, occorre verificare in via

preliminare l’integrazione dei necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo

soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell’organo richiedente, sia sotto il

profilo oggettivo, concernente l’attinenza alla materia della contabilità pubblica, così

come individuata da alcune pronunce di orientamento generale rese dalle Sezioni

riunite e dalla Sezione delle autonomie. Il legittimo esercizio della funzione consultiva

presuppone, inoltre, che la richiesta di parere contenga quesiti di carattere generale ed

astratto, sì da escludere che la Sezione regionale di controllo possa ingerirsi nella

concreta attività gestionale dell’ente ovvero esprimere valutazioni in merito a singoli

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procedimenti o comportamenti, così finendo per interferire con le attività di altri

organi magistratuali.

Per quanto riguarda il profilo soggettivo, la richiesta deve ritenersi ammissibile

in quanto presentata dal Sindaco per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali.

Per quanto riguarda il profilo oggettivo, invece, la richiesta deve ritenersi

inammissibile per i motivi che si vanno ad illustrare di seguito.

Il quesito posto dal Comune viene dallo stesso ricondotto alla materia del

personale e, dunque, della contabilità pubblica, richiamando l’art. 6-bis del D. Lgs. n.

165/2001 e la giurisprudenza (contabile ed amministrativa) resa in tema di

esternalizzazione. Sull’argomento il giudice contabile ha avuto modo di esprimersi più

volte, indicando i presupposti ed i limiti del c.d. outsourcing, in particolare sotto il

profilo relativo all’impatto che tale scelta organizzativa ha sulle spese di personale ai

fini delle norme contabili volte al contenimento della spesa pubblica (ex pluribus:

Sezione Emilia-Romagna n. 86/2018/PAR, Sezione Lombardia n. 101/2019/PAR,

Sezione Friuli-Venezia Giulia n. 4/2017/PAR, Sezione Liguria n. 61/2015/PAR).

Nel caso di specie, anche laddove la vicenda in esame dovesse effettivamente

ritenersi riconducibile alla materia della contabilità pubblica, così come prospettato

dal Comune nella richiesta di parere, deve purtuttavia considerarsi preclusa alla

Sezione ogni valutazione in merito. La richiesta di parere si appalesa infatti

inammissibile sotto il profilo oggettivo, sub specie di mancanza dei requisiti della

generalità ed astrattezza.

È insegnamento costante della giurisprudenza contabile che dalla funzione

consultiva resta esclusa qualsiasi forma di cogestione o co-amministrazione delle

vicende dell’ente. Le richieste di parere, dunque, non possono riguardare quesiti che

implicano valutazioni su comportamenti amministrativi ovvero atti gestionali già

adottati o da adottare (rimessi all’esclusiva discrezionalità degli organi dell’ente

medesimo a ciò preposti).

Nel caso che ci occupa, il Comune ha sottoposto alla Sezione una concreta

vicenda gestionale, come dimostra del resto la copiosa documentazione allegata

relativa alla procedura ad evidenza pubblica bandita dall’Ente per l’affidamento del

Servizio di Comunicazione istituzionale e, peraltro, ormai giunta a conclusione (stipula

del contratto).

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Con la richiesta di parere, dunque, il Comune finisce per chiedere

surrettiziamente alla Sezione una sorta di “nulla-osta” alla conclusione del contratto

ovvero una validazione ex post del suo operato, con la conseguenza che la richiesta di

parere deve ritenersi inammissibile sotto il profilo oggettivo.

Sul punto non può che ricordarsi come i pareri rilasciati ex L. n. 131/2003 sono

intesi come propedeutici all’esercizio dei poteri intestati agli amministratori e dirigenti

dell’Ente e, conseguentemente, non possono porsi quali atti endo-procedimentali

all’interno di concrete vicende amministrativo-gestionali in itinere, né essere utilizzati

per asseverare, emendare, annullare o revocare provvedimenti già adottati dagli

organi competenti (così Sezione Lombardia n. 182/2018/PAR), come avviene nel caso

di specie, in cui non solo la volontà dell’Ente è già stata determinata, ma addirittura

la stessa ha trovato compiuta attuazione mediante l’espletamento di una procedura di

gara ormai giunta sostanzialmente a termine, difettando solo la sottoscrizione del

contratto con l’aggiudicatario.

* * *

Nelle suesposte considerazioni è il deliberato della Corte dei conti - Sezione

regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal Comune

di Montalcino, con la nota in epigrafe indicata.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Presidente del Consiglio

delle autonomie locali della Regione Toscana e, per conoscenza, al Sindaco del Comune

di Montalcino.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 16 ottobre 2019.

Il relatore Il presidente
f.to Vincenzo Del Regno f.to Cristina Zuccheretti

Depositata in Segreteria il 17 ottobre 2019
Il funzionario preposto al Servizio di supporto

f.to Claudio Felli

Allegati
Testo atto (71.34 KB)
Data
Oggetto
Comune di MONTALCINO (SI) - Richiesta di parere in merito alla possibilità di concludere positivamente il procedimento amministrativo di affidamento del Servizio di Comunicazione istituzionale mediante procedura di gara ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, ormai giunta alla fase dell’approvazione della proposta di aggiudicazione.In particolare, il Comune rappresenta che per tale servizio, peraltro di recente istituzione, non sussistono professionalità adeguate tra il personale dell’ente e checomunque la gestione diretta del servizio – necessitando dell’introduzione di una nuova figura professionale – determinerebbe costi maggiori rispetto all’esternalizzazione. INAMMISSIBILITA' oggettiva.
id
rwsvsLNFTCaij_mWtm0eCQ
Anno
2019
Numero
342/2019/PAR
Mostra in CdA

Ultimo aggiornamento: 05/02/2026

Inviato da f.consumi il 16 Agosto 2025
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