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Del. n. 341/2019/PAR

Sezione regionale di controllo per la Toscana

composta dai magistrati:

Cristina ZUCCHERETTI Presidente

Nicola BONTEMPO Consigliere

Francesco BELSANTI Consigliere

Vincenzo DEL REGNO Consigliere, relatore

Paolo BERTOZZI Primo Referendario

Fabio ALPINI Referendario

nell’adunanza del 16 ottobre 2019;

VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. n. 1214

del 12/07/1934, e successive modificazioni;

VISTA la l. n. 20 del 14/01/1994, recante disposizioni in materia di giurisdizione

e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;

VISTA la l. n. 131 del 05/06/2003, recante disposizioni per l’adeguamento

dell’ordinamento della Repubblica alla l. cost. n. 3 del 18/10/2001;

VISTO il regolamento n. 14/2000 per l’organizzazione delle funzioni di

controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite in data 16/06/2000, e

successive modificazioni;

VISTE le deliberazioni della Sezione Autonomie approvate nelle adunanze del

27/04/2004 e del 04/06/2009, aventi ad oggetto indirizzi e criteri generali per l’esercizio

dell’attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 5/AUT/2006;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n.

54/CONTR/10;

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VISTA la convenzione del 16/06/2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle

autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di “ulteriori forme di

collaborazione” tra Corte ed autonomie, ai sensi dell’art. 7, comma 8 della l. n.

131/2003;

VISTA la richiesta di parere presentata in data 4 settembre 2019 dal Sindaco

del comune di Borgo a Mozzano, come di seguito meglio specificata;

VISTA l’ordinanza presidenziale con cui è stata convocata la Sezione per

l’odierna adunanza;

UDITO il relatore cons. Vincenzo Del Regno;

RITENUTO IN FATTO

Con nota inviata tramite Consiglio delle Autonomie Locali ed acquisita al

protocollo della Sezione al n. 8094 del 4 settembre 2019, il Sindaco del comune di Borgo

a Mozzano ha sottoposto alla Sezione un quesito in materia di società partecipate.

Il Comune svolge un’articolata premessa, rappresentando che:

- l’allora Comunità di Ambito Territoriale Ottimale ATO "Toscana Costa"

(costituito dai Comuni delle province di Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa),

con propria deliberazione assembleare n.3/2011, aveva stabilito di individuare,

quale modello gestionale per l'espletamento del servizio integrato di gestione

dei rifiuti urbani nell'ambito territoriale medesimo, una società mista con il

45% di capitale privato.;

- a dicembre 2011 veniva costituita una società, con capitale interamente

pubblico, detenuto da 95 degli 111 Comuni ricadenti nel suddetto ambito

territoriale ottimale e denominata R.A. S.p.A., allo scopo di svolgere i servizi

ed attività preparatorie, organizzative, accessorie e strumentali al successivo

ampliamento del suo capitale ad un socio operativo privato che, mediante un

processo di fusione per incorporazione, avrebbe costituito, in base al modello

delineato, il nuovo gestore unico del servizio integrato di gestione dei rifiuti

urbani;

- nello stesso anno 2011 veniva avviata la procedura di gara per l'individuazione

del socio privato;

- detta procedura veniva annullata nel 2017 dall'Autorità di Ambito Toscana

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Costa (nel frattempo subentrata alla Comunità di Ambito per effetto della L.R.

n.69/2011), che indiceva una nuova procedura di gara, per la quale la Regione

Toscana istituiva un tavolo di monitoraggio per la verifica degli adempimenti

connessi;

- nel luglio 2017 i comuni soci portavano a compimento il processo di

conferimento delle partecipazioni detenute nelle società pubbliche svolgenti il

servizio di gestione dei rifiuti urbani e/o delle altre dotazioni patrimoniali

destinate a tale scopo, in R.A. S.p.A.;

- ad oggi, tutti i comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale Toscana

Costa hanno deliberato la partecipazione alla nuova società ad eccezione del

comune di Borgo a Mozzano;

- nel maggio 2019 l’Assemblea di R.A. S.p.A. deliberava la trasformazione del

modello societario da “società mista” a società "in house providing" ed

organizzava la governance societaria su una capogruppo (R.A. S.p.A.) e più

Società Operative Locali (SOL), controllate dalla capogruppo e sulle quali i

comuni esercitano il c.d. "controllo analogo";

- il nuovo gruppo formulerà all'Autorità di Ambito la proposta di affidamento

diretto del servizio di igiene urbana;

- la Regione Toscana ha preso atto dell'indirizzo strategico sopra delineato.

Tutto ciò premesso, il Comune evidenzia altresì che:

- il Comune è stato sollecitato dalla stessa R.A. S.p.A. a deliberare la

partecipazione alla società, al fine di consentire l'avvio del processo societario

sopra delineato;

- R.A. S.p.A. risulta a tutt'oggi inattiva, non ha dipendenti, pur avendo un

consiglio di amministrazione costituito da n. 5 membri e non ha prodotto alcun

fatturato, risultando pertanto carente dei requisiti di cui all'art.20, comma 2,

lettere b) e d) del D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175, come modificato dal D.Lgs.

100/2017.

- la mancata partecipazione da parte del Comune alla nuova società non

consentirebbe di configurare un modello di gestione del servizio integrato dei

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rifiuti perfettamente corrispondente all'in house providing;

- d'altro canto, nella fattispecie di cui sopra, il Comune, non essendo socio, non

potrebbe esercitare, per il proprio territorio, il controllo analogo sui servizi di

igiene urbana resi dalla società di cui trattasi;

- posto che R.A. S.p.A. ha prodotto un risultato medio utile nel triennio

precedente la ricognizione (anni 2016/2017/2018), sarebbe consentita

l’applicazione dell’art. 24 comma 5-bis del D. Lgs. n. 175/2016 (introdotto

dall'art. 1, comma 723, L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio

2019), a mente del quale “A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote

societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non

si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato

medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione

pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non

procedere all'alienazione”.

Tutto ciò premesso ed evidenziato, il Comune chiede, “alla luce del periodo di

"moratoria" di cui alla legge 145/2018 e delle considerazioni che precedono, se sussistano i

presupposti che legittimano questo Ente ad aderire alla richiesta di R.A. S.p.A.

approvando la partecipazione societaria”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla A.G. contabile in tema di

pareri da esprimere ex art. 7, comma 8, l. n. 131/2003, occorre verificare in via

preliminare l’integrazione dei necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo

soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell’organo richiedente, sia sotto il

profilo oggettivo (attinenza alla materia della contabilità pubblica e carattere generale

ed astratto del quesito, sì da escludere che la Sezione regionale di controllo possa

ingerirsi nella concreta attività gestionale dell’ente ovvero esprimere valutazioni in

merito a singoli procedimenti o comportamenti, così finendo per interferire con le

attività di altri organi magistratuali).

Per quanto riguarda il profilo soggettivo, la richiesta deve ritenersi

ammissibile, in quanto presentata dal Sindaco per il tramite del Consiglio delle

Autonomie Locali.

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Per quanto riguarda il profilo oggettivo, la richiesta deve invece ritenersi

inammissibile per i motivi che seguono.

La disciplina delle società partecipate è riconducibile al più ampio genus della

contabilità pubblica, così come nel tempo perimetrato dalla giurisprudenza contabile.

Del resto, il D.lgs. 175/2016 attribuisce alla Corte numerose competenze in materia e

certo non sfuggono le finalità finanziarie delle norme ivi contenute, volte (anche) alla

corretta gestione delle risorse dei soci pubblici. Come correttamente osservato, infatti,

“le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere

generale in favore degli enti locali e …, anzi, le attribuzioni consultive si connotano per

l’intrinseca connessione con le funzioni sostanziali di controllo collaborativo a dette Sezioni

conferite dalla legislazione positiva” (così Sezione Lombardia delib. n. 184/2017/PAR).

Seppur ricondotta la fattispecie alla materia della contabilità pubblica, preme

tuttavia evidenziare come sia preclusa alla Sezione l’espressione del richiesto parere,

anzitutto, in quanto il quesito posto dal Comune non solo difetta palesemente dei

caratteri di generalità ed astrattezza (come del resto testimoniato dall’estremo

dettaglio della premessa narrativa), ma risulta finalizzato a conoscere non

l’interpretazione di una disposizione di legge, quanto piuttosto la concreta

applicazione della stessa al caso di interesse.

Pare dunque evidente come la Sezione non possa esprimersi sulla richiesta

formulata dal Comune, in quanto il parere richiesto – laddove reso – finirebbe

inevitabilmente per porsi quale atto endoprocedimentale e co-gestorio nell’ambito di

una vicenda concreta ed in itinere, in palese contrasto con la natura della funzione

consultiva attribuita alla Corte dalla L. n. 131/2003.

Per completezza, corre altresì l’obbligo evidenziare un ulteriore profilo di

inammissibilità oggettiva.

Come si desume dalle norme evocate e dalla stessa narrazione dei fatti, la

vicenda sottoposta alla Sezione concerne scelte a suo tempo operate

dall’Amministrazione nel piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie. Da

tutto ciò consegue che il richiesto parere, laddove venisse reso, finirebbe

inevitabilmente per interferire sia con la specifica potestà di controllo intestata alla

Sezione dal Testo Unico (nella misura in cui è di fatto richiesto di anticipare un

giudizio demandato per legge ad altra sede), sia sul momento decisionale relativo al

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processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune

(rimesso alla competenza esclusiva degli organi dell’Ente a ciò preposti – seppur nel

rispetto dei parametri fissati dalla legge - e, comunque, nel caso di specie, già

formalizzato in un provvedimento amministrativo).

Ne consegue che il parere deve ritenersi inammissibile sotto il profilo oggettivo.

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Nelle suesposte considerazioni è il deliberato della Corte dei conti - Sezione

regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal comune

di Borgo a Mozzano, con la nota in epigrafe indicata.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Presidente del Consiglio

delle autonomie locali della Regione Toscana e, per conoscenza, al Sindaco del Comune

di Borgo a Mozzano.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 16 ottobre 2019.

Il relatore Il presidente
f.to Vincenzo Del Regno f.to Cristina Zuccheretti

Depositata in Segreteria il 17 ottobre 2019
Il funzionario preposto al Servizio di supporto

f.to Claudio Felli

Allegati
Testo atto (81.97 KB)
Data
Oggetto
Comune di BORGO A MOZZANO (LU) Richiesta di parere in materia di società partecipate. Inammissibilità oggettiva
id
98YP-IRrRA-mRh4-1mX6pA
Anno
2019
Numero
341/2019/PAR
Mostra in CdA

Ultimo aggiornamento: 05/02/2026

Inviato da f.consumi il 16 Agosto 2025
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