Microsoft Word - del. n. 370 Grosseto (GR) parere
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Del. n. 370/2019/PAR
Sezione regionale di controllo per la Toscana
composta dai magistrati:
Cristina ZUCCHERETTI Presidente
Francesco BELSANTI Consigliere
Vincenzo DEL REGNO Consigliere, relatore
Paolo BERTOZZI Consigliere
Fabio ALPINI Referendario
nell’adunanza del 18 novembre 2019;
VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. n. 1214
del 12/07/1934, e successive modificazioni;
VISTA la l. n. 20 del 14/01/1994, recante disposizioni in materia di giurisdizione
e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;
VISTA la l. n. 131 del 05/06/2003, recante disposizioni per l’adeguamento
dell’ordinamento della Repubblica alla l. cost. n. 3 del 18/10/2001;
VISTO il regolamento n. 14/2000 per l’organizzazione delle funzioni di
controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite in data 16/06/2000, e
successive modificazioni;
VISTE le deliberazioni della Sezione Autonomie approvate nelle adunanze del
27/04/2004 e del 04/06/2009, aventi ad oggetto indirizzi e criteri generali per l’esercizio
dell’attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo;
VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 5/AUT/2006;
VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n.
54/CONTR/10;
VISTA la convenzione del 16/06/2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle
autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di “ulteriori forme di
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collaborazione” tra Corte ed autonomie, ai sensi dell’art. 7, comma 8 della l. n.
131/2003;
VISTA la richiesta di parere presentata in data 11 giugno 2019 dal Sindaco del
comune di Grosseto, come di seguito meglio specificata;
VISTA l’ordinanza presidenziale con cui è stata convocata la Sezione per
l’odierna adunanza;
UDITO il relatore, cons. Vincenzo Del Regno;
RITENUTO IN FATTO
Con nota inviata tramite Consiglio delle Autonomie Locali ed acquisita al
protocollo della Sezione al n. 8984 in data 23 ottobre 2019, il comune di Grosseto ha
formulato richiesta di parere ex art. 7 comma 8 L. n. 131/2003, chiedendo se sussista
o meno a carico dell’Ente l’obbligo di rimborsare le spese legali sostenute da un proprio
dipendente nei confronti del quale sia stato emesso un invito a dedurre e,
successivamente, un decreto di archiviazione ex art. 69 del D. Lgs. n. 174/2016 (Codice
di giustizia contabile).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla A.G. contabile in tema di
pareri da esprimere ex art. 7, comma 8, l. n. 131/2003, occorre verificare in via
preliminare l’integrazione dei necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo
soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell’organo richiedente, sia sotto il
profilo oggettivo, concernente l’attinenza alla materia della contabilità pubblica, così
come individuata da alcune pronunce di orientamento generale rese dalle Sezioni
riunite e dalla Sezione delle autonomie. Il legittimo esercizio della funzione consultiva
presuppone, inoltre, che la richiesta di parere contenga quesiti di carattere generale ed
astratto, sì da escludere che la Sezione regionale di controllo possa ingerirsi nella
concreta attività gestionale dell’ente ovvero esprimere valutazioni in merito a singoli
procedimenti o comportamenti, così finendo per interferire con le attività di altri
organi magistratuali.
Ciò posto, per quanto riguarda il profilo soggettivo, la richiesta deve ritenersi
ammissibile, in quanto presentata dal Sindaco quale legale rappresentante dell’Ente
per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali. Per quanto riguarda il profilo
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oggettivo, invece, la richiesta si appalesa inammissibile. Il quesito, infatti, concerne
questioni che non attengono alla materia della “contabilità pubblica”.
A tal riguardo basti richiamare la deliberazione 3/SEZAUT/2014/MIG, la quale
ha dichiarato l’inammissibilità dei quesiti relativi alla rimborsabilità delle spese legali
proprio in quanto estranei alla materia della contabilità pubblica, così ricomponendo
un contrasto giurisprudenziale sorto tra le Sezioni regionali della Corte. La successiva
giurisprudenza contabile si è conformata a tale principio ed anche questa Sezione (ex
pluribus, delib. nn. 302/2019, 1/2019/PAR, 139/2018/PAR, 162/2017/PAR,
26/2016/PAR).
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Nelle suesposte considerazioni è il deliberato della Corte dei conti - Sezione
regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal Comune
di Grosseto, con la nota in epigrafe indicata.
Copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Presidente del Consiglio
delle autonomie locali della Regione Toscana e, per conoscenza, al Sindaco.
Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 18 novembre 2019.
Il relatore Il presidente
f.to Vincenzo Del Regno f.to Cristina Zuccheretti
Depositata in Segreteria il 25 novembre 2019
Il funzionario preposto al Servizio di supporto
f.to Claudio Felli
