Microsoft Word - del. n. 370 Grosseto (GR) parere

1

Del. n. 370/2019/PAR

Sezione regionale di controllo per la Toscana

composta dai magistrati:

Cristina ZUCCHERETTI Presidente

Francesco BELSANTI Consigliere

Vincenzo DEL REGNO Consigliere, relatore

Paolo BERTOZZI Consigliere

Fabio ALPINI Referendario

nell’adunanza del 18 novembre 2019;

VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. n. 1214

del 12/07/1934, e successive modificazioni;

VISTA la l. n. 20 del 14/01/1994, recante disposizioni in materia di giurisdizione

e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;

VISTA la l. n. 131 del 05/06/2003, recante disposizioni per l’adeguamento

dell’ordinamento della Repubblica alla l. cost. n. 3 del 18/10/2001;

VISTO il regolamento n. 14/2000 per l’organizzazione delle funzioni di

controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite in data 16/06/2000, e

successive modificazioni;

VISTE le deliberazioni della Sezione Autonomie approvate nelle adunanze del

27/04/2004 e del 04/06/2009, aventi ad oggetto indirizzi e criteri generali per l’esercizio

dell’attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 5/AUT/2006;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n.

54/CONTR/10;

VISTA la convenzione del 16/06/2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle

autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di “ulteriori forme di

2

collaborazione” tra Corte ed autonomie, ai sensi dell’art. 7, comma 8 della l. n.

131/2003;

VISTA la richiesta di parere presentata in data 11 giugno 2019 dal Sindaco del

comune di Grosseto, come di seguito meglio specificata;

VISTA l’ordinanza presidenziale con cui è stata convocata la Sezione per

l’odierna adunanza;

UDITO il relatore, cons. Vincenzo Del Regno;

RITENUTO IN FATTO

Con nota inviata tramite Consiglio delle Autonomie Locali ed acquisita al

protocollo della Sezione al n. 8984 in data 23 ottobre 2019, il comune di Grosseto ha

formulato richiesta di parere ex art. 7 comma 8 L. n. 131/2003, chiedendo se sussista

o meno a carico dell’Ente l’obbligo di rimborsare le spese legali sostenute da un proprio

dipendente nei confronti del quale sia stato emesso un invito a dedurre e,

successivamente, un decreto di archiviazione ex art. 69 del D. Lgs. n. 174/2016 (Codice

di giustizia contabile).

CONSIDERATO IN DIRITTO

Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla A.G. contabile in tema di

pareri da esprimere ex art. 7, comma 8, l. n. 131/2003, occorre verificare in via

preliminare l’integrazione dei necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo

soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell’organo richiedente, sia sotto il

profilo oggettivo, concernente l’attinenza alla materia della contabilità pubblica, così

come individuata da alcune pronunce di orientamento generale rese dalle Sezioni

riunite e dalla Sezione delle autonomie. Il legittimo esercizio della funzione consultiva

presuppone, inoltre, che la richiesta di parere contenga quesiti di carattere generale ed

astratto, sì da escludere che la Sezione regionale di controllo possa ingerirsi nella

concreta attività gestionale dell’ente ovvero esprimere valutazioni in merito a singoli

procedimenti o comportamenti, così finendo per interferire con le attività di altri

organi magistratuali.

Ciò posto, per quanto riguarda il profilo soggettivo, la richiesta deve ritenersi

ammissibile, in quanto presentata dal Sindaco quale legale rappresentante dell’Ente

per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali. Per quanto riguarda il profilo

3

oggettivo, invece, la richiesta si appalesa inammissibile. Il quesito, infatti, concerne

questioni che non attengono alla materia della “contabilità pubblica”.

A tal riguardo basti richiamare la deliberazione 3/SEZAUT/2014/MIG, la quale

ha dichiarato l’inammissibilità dei quesiti relativi alla rimborsabilità delle spese legali

proprio in quanto estranei alla materia della contabilità pubblica, così ricomponendo

un contrasto giurisprudenziale sorto tra le Sezioni regionali della Corte. La successiva

giurisprudenza contabile si è conformata a tale principio ed anche questa Sezione (ex

pluribus, delib. nn. 302/2019, 1/2019/PAR, 139/2018/PAR, 162/2017/PAR,

26/2016/PAR).

* * *

Nelle suesposte considerazioni è il deliberato della Corte dei conti - Sezione

regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal Comune

di Grosseto, con la nota in epigrafe indicata.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Presidente del Consiglio

delle autonomie locali della Regione Toscana e, per conoscenza, al Sindaco.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 18 novembre 2019.

Il relatore Il presidente
f.to Vincenzo Del Regno f.to Cristina Zuccheretti

Depositata in Segreteria il 25 novembre 2019
Il funzionario preposto al Servizio di supporto

f.to Claudio Felli

Allegati
Testo atto (67.15 KB)
Data
Oggetto
comune di Grosseto - richiesta di parere ex art. 7 comma 8 L. n. 131/2003, chiedendo se sussistao meno a carico dell’Ente l’obbligo di rimborsare le spese legali sostenute da un propriodipendente nei confronti del quale sia stato emesso un invito a dedurre e,successivamente, un decreto di archiviazione ex art. 69 del D. Lgs. n. 174/2016 (Codicedi giustizia contabile). (INAMMISSIBILITA')
id
7jxNUkUBRLu55XDU5YmlrA
Anno
2019
Numero
370/2019/PAR
Mostra in CdA

Ultimo aggiornamento: 05/02/2026

Inviato da f.consumi il 16 Agosto 2025
Torna su