Microsoft Word - del. n. 371 Camporgiano (LU) parere
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Del. n. 371/2019/PAR
Sezione regionale di controllo per la Toscana
composta dai magistrati:
Cristina ZUCCHERETTI Presidente
Francesco BELSANTI Consigliere
Vincenzo DEL REGNO Consigliere, relatore
Paolo BERTOZZI Consigliere
Fabio ALPINI Referendario
nell’adunanza del 25 novembre 2019;
VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. n. 1214
del 12/07/1934, e successive modificazioni;
VISTA la l. n. 20 del 14/01/1994, recante disposizioni in materia di giurisdizione
e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;
VISTA la l. n. 131 del 05/06/2003, recante disposizioni per l’adeguamento
dell’ordinamento della Repubblica alla l. cost. n. 3 del 18/10/2001;
VISTO il regolamento n. 14/2000 per l’organizzazione delle funzioni di
controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite in data 16/06/2000, e
successive modificazioni;
VISTE le deliberazioni della Sezione Autonomie approvate nelle adunanze del
27/04/2004 e del 04/06/2009, aventi ad oggetto indirizzi e criteri generali per l’esercizio
dell’attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo;
VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 5/AUT/2006;
VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n.
54/CONTR/10;
VISTA la convenzione del 16/06/2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle
autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di “ulteriori forme di
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collaborazione” tra Corte ed autonomie, ai sensi dell’art. 7, comma 8 della l. n.
131/2003;
VISTA la richiesta di parere presentata in data 24 settembre 2019 dal Sindaco
del comune di Camporgiano, come di seguito meglio specificata;
VISTA l’ordinanza presidenziale con cui è stata convocata la Sezione per
l’odierna adunanza;
UDITO il relatore, cons. Vincenzo Del Regno;
RITENUTO IN FATTO
Con nota inviata tramite Consiglio delle Autonomie Locali ed acquisita al
protocollo della Sezione al n. 8391 del 24 settembre 2019, il Sindaco del comune di
Camporgiano ha sottoposto alla Sezione una richiesta di parere ex art. 7 comma 8 L.
131/2003, articolata in due quesiti:
1) in generale e con riferimento alla normativa regionale in materia di diritto
allo studio, l’Ente chiede di fornire chiarimenti riguardo i settori nei quali il Comune
di residenza dell’alunno ha il dovere di intervenire e di assicurare il proprio supporto
economico (libri di testo, mensa, trasporto, ecc.);
2) in particolare, e con riferimento all’ipotesi in cui in cui un alunno frequenti
una scuola situata fuori dal territorio del proprio Comune di residenza ed usufruisca
del servizio mensa, l’Ente chiede se il Comune che eroga detto servizio abbia diritto a
richiedere al Comune di residenza dell’alunno il rimborso dei buoni mensa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla A.G. contabile in tema di
pareri da esprimere ex art. 7, comma 8, l. n. 131/2003, occorre verificare in via
preliminare l’integrazione dei necessari requisiti di ammissibilità, declinati come noto
in ammissibilità soggettiva ed ammissibilità oggettiva.
Sotto il primo profilo, la legittimazione dell’organo richiedente viene affermata
laddove la richiesta provenga dal legale rappresentante dell’ente, attraverso il
Consiglio delle autonomie locali, ove costituito. Peraltro, si ricorda che l’elenco degli
Enti che possono ricorrere alla funzione consultiva della Corte dei conti nella materia
della contabilità pubblica è tassativa e limitata ai soli Enti nominativamente indicati
nel citato art. 7 comma 8 (Regioni, Comuni, Province, Città Metropolitane), in
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considerazione della natura speciale della funzione consultiva attribuita alla
Magistratura contabile.
Sotto il profilo oggettivo, viene invece in evidenza l’attinenza del quesito alla
materia della contabilità pubblica, così come nel tempo perimetrata dalla
giurisprudenza contabile (in particolare, deliberazione Sezione delle Autonomie n.
5/2006 e deliberazione Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/2010); ciò in quanto
l’attività consultiva svolta ai sensi dell’art. 7 comma 8 della L. n. 131/20036 non deve
essere intesa quale funzione di consulenza di portata generale, estesa a tutti i settori
dell’azione amministrativa, bensì limitata, appunto, a tale materia, così come
espressamente disposto dal legislatore. Il quesito, inoltre, deve rivestire i caratteri
della generalità ed astrattezza, sì da escludere che la Sezione regionale di controllo
possa ingerirsi nella concreta attività gestionale dell’ente ovvero esprimere valutazioni
in merito a singoli procedimenti o comportamenti, così finendo per interferire con le
attività di altri organi magistratuali.
Ciò posto, per quanto riguarda il profilo soggettivo, la richiesta deve ritenersi
ammissibile, in quanto presentata dal Sindaco quale legale rappresentante dell’Ente
per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali. Per quanto riguarda il profilo
oggettivo, la richiesta deve, al contrario, ritenersi inammissibile per i motivi che
seguono.
La nozione di “contabilità pubblica” strumentale all’esercizio dell’attività
consultiva si sostanzia nel sistema di principi e di norme che regolano l’attività
finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici (ricomprendendo la
disciplina dei bilanci ed i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione
finanziario-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione della spesa,
l’indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli), nonché in ulteriori
disposizioni normative le quali, sebbene relative a materie estranee nel loro nucleo
originario alla “contabilità pubblica”, possano ritenersi ad essa riconducibili allorché
- e nei limiti in cui - rechino limiti, divieti o prescrizioni strumentali al raggiungimento
di specifici obiettivi di contenimento della spesa, idonei a ripercuotersi sulla sana
gestione finanziaria dell’Ente e sui relativi equilibri di bilancio. In nessuno dei due
quesiti posti dal Comune vengono in rilievo i profili sopra enucleati. Ed infatti.
Con il primo quesito, il Comune chiede alla Sezione di interpretare la normativa
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regionale in materia di diritto allo studio, nella parte in cui declina le competenze e gli
ambiti di azione dei Comuni toscani. La richiesta del Comune risulta dunque
patentemente inammissibile. Come noto, infatti, non è sufficiente che dall’esercizio di
una certa attività derivino oneri a carico del bilancio dell’’Ente per poter ricondurre
la fattispecie sottoposta nell’alveo della contabilità pubblica.
Con il secondo quesito, l’Ente chiede se sia o meno configurabile un diritto al
rimborso delle spese sostenute per garantire il servizio mensa ad un alunno non
residente nel proprio territorio comunale. Come noto, il servizio mensa viene
qualificato anche dalla più recente normativa (D. Lgs. n. 63/2017, artt. 2, 3 e 6; prima
ancora si veda il D.M. 31 dicembre 1983 e art. 6 comma 3 del D.L. n. 55/1983 e tutt’ora
vigente) come servizio pubblico a domanda individuale, in quanto tale rilevante ai fini
degli equilibri di bilancio (attese le prescrizioni contenute nel D. Lgs. n. 267/2000 artt.
112, 117, 172, 243, 251).
Tuttavia, nel caso di specie, l’ente non evoca alcuna norma che abbia attinenza
ai profili inerenti agli equilibri di bilancio o, comunque, a materie rientranti nella
materia della contabilità pubblica. In realtà, l’Ente non richiama norma alcuna, in
quanto trattasi di fattispecie - la regolamentazione dei rapporti tra Comune che eroga
il servizio e Comune ove ha la residenza il soggetto fruitore dello stesso - non prevista
dalla legge e rispetto alla quale, dunque, la Corte non può intervenire (che altrimenti
finirebbe per sostituirsi al legislatore).
Tutto ciò premesso, in un’ottica di fattiva collaborazione, la Sezione ritiene
utile segnalare - anche in considerazione della presenza di un vuoto normativo sul
punto – come questo tipo di rapporti possa trovare un’idonea regolamentazione,
nonché una giusta composizione di interessi, attraverso l’istituto della convenzione,
disciplinata dall’art. 30 TUEL.
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Nelle suesposte considerazioni è il deliberato della Corte dei conti - Sezione
regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal comune
di Camporgiano, con la nota in epigrafe indicata.
Copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Presidente del Consiglio
delle autonomie locali della Regione Toscana e, per conoscenza, al Sindaco del Comune
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richiedente.
Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 25 novembre 2019.
Il relatore Il presidente
f.to Vincenzo Del Regno f.to Cristina Zuccheretti
Depositata in Segreteria il 25 novembre
Il funzionario preposto al Servizio di supporto
f.to Claudio Felli
