Microsoft Word - del. n. 371 Camporgiano (LU) parere

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Del. n. 371/2019/PAR

Sezione regionale di controllo per la Toscana

composta dai magistrati:

Cristina ZUCCHERETTI Presidente

Francesco BELSANTI Consigliere

Vincenzo DEL REGNO Consigliere, relatore

Paolo BERTOZZI Consigliere

Fabio ALPINI Referendario

nell’adunanza del 25 novembre 2019;

VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. n. 1214

del 12/07/1934, e successive modificazioni;

VISTA la l. n. 20 del 14/01/1994, recante disposizioni in materia di giurisdizione

e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;

VISTA la l. n. 131 del 05/06/2003, recante disposizioni per l’adeguamento

dell’ordinamento della Repubblica alla l. cost. n. 3 del 18/10/2001;

VISTO il regolamento n. 14/2000 per l’organizzazione delle funzioni di

controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite in data 16/06/2000, e

successive modificazioni;

VISTE le deliberazioni della Sezione Autonomie approvate nelle adunanze del

27/04/2004 e del 04/06/2009, aventi ad oggetto indirizzi e criteri generali per l’esercizio

dell’attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 5/AUT/2006;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n.

54/CONTR/10;

VISTA la convenzione del 16/06/2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle

autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di “ulteriori forme di

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collaborazione” tra Corte ed autonomie, ai sensi dell’art. 7, comma 8 della l. n.

131/2003;

VISTA la richiesta di parere presentata in data 24 settembre 2019 dal Sindaco

del comune di Camporgiano, come di seguito meglio specificata;

VISTA l’ordinanza presidenziale con cui è stata convocata la Sezione per

l’odierna adunanza;

UDITO il relatore, cons. Vincenzo Del Regno;

RITENUTO IN FATTO

Con nota inviata tramite Consiglio delle Autonomie Locali ed acquisita al

protocollo della Sezione al n. 8391 del 24 settembre 2019, il Sindaco del comune di

Camporgiano ha sottoposto alla Sezione una richiesta di parere ex art. 7 comma 8 L.

131/2003, articolata in due quesiti:

1) in generale e con riferimento alla normativa regionale in materia di diritto

allo studio, l’Ente chiede di fornire chiarimenti riguardo i settori nei quali il Comune

di residenza dell’alunno ha il dovere di intervenire e di assicurare il proprio supporto

economico (libri di testo, mensa, trasporto, ecc.);

2) in particolare, e con riferimento all’ipotesi in cui in cui un alunno frequenti

una scuola situata fuori dal territorio del proprio Comune di residenza ed usufruisca

del servizio mensa, l’Ente chiede se il Comune che eroga detto servizio abbia diritto a

richiedere al Comune di residenza dell’alunno il rimborso dei buoni mensa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla A.G. contabile in tema di

pareri da esprimere ex art. 7, comma 8, l. n. 131/2003, occorre verificare in via

preliminare l’integrazione dei necessari requisiti di ammissibilità, declinati come noto

in ammissibilità soggettiva ed ammissibilità oggettiva.

Sotto il primo profilo, la legittimazione dell’organo richiedente viene affermata

laddove la richiesta provenga dal legale rappresentante dell’ente, attraverso il

Consiglio delle autonomie locali, ove costituito. Peraltro, si ricorda che l’elenco degli

Enti che possono ricorrere alla funzione consultiva della Corte dei conti nella materia

della contabilità pubblica è tassativa e limitata ai soli Enti nominativamente indicati

nel citato art. 7 comma 8 (Regioni, Comuni, Province, Città Metropolitane), in

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considerazione della natura speciale della funzione consultiva attribuita alla

Magistratura contabile.

Sotto il profilo oggettivo, viene invece in evidenza l’attinenza del quesito alla

materia della contabilità pubblica, così come nel tempo perimetrata dalla

giurisprudenza contabile (in particolare, deliberazione Sezione delle Autonomie n.

5/2006 e deliberazione Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/2010); ciò in quanto

l’attività consultiva svolta ai sensi dell’art. 7 comma 8 della L. n. 131/20036 non deve

essere intesa quale funzione di consulenza di portata generale, estesa a tutti i settori

dell’azione amministrativa, bensì limitata, appunto, a tale materia, così come

espressamente disposto dal legislatore. Il quesito, inoltre, deve rivestire i caratteri

della generalità ed astrattezza, sì da escludere che la Sezione regionale di controllo

possa ingerirsi nella concreta attività gestionale dell’ente ovvero esprimere valutazioni

in merito a singoli procedimenti o comportamenti, così finendo per interferire con le

attività di altri organi magistratuali.

Ciò posto, per quanto riguarda il profilo soggettivo, la richiesta deve ritenersi

ammissibile, in quanto presentata dal Sindaco quale legale rappresentante dell’Ente

per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali. Per quanto riguarda il profilo

oggettivo, la richiesta deve, al contrario, ritenersi inammissibile per i motivi che

seguono.

La nozione di “contabilità pubblica” strumentale all’esercizio dell’attività

consultiva si sostanzia nel sistema di principi e di norme che regolano l’attività

finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici (ricomprendendo la

disciplina dei bilanci ed i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione

finanziario-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione della spesa,

l’indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli), nonché in ulteriori

disposizioni normative le quali, sebbene relative a materie estranee nel loro nucleo

originario alla “contabilità pubblica”, possano ritenersi ad essa riconducibili allorché

- e nei limiti in cui - rechino limiti, divieti o prescrizioni strumentali al raggiungimento

di specifici obiettivi di contenimento della spesa, idonei a ripercuotersi sulla sana

gestione finanziaria dell’Ente e sui relativi equilibri di bilancio. In nessuno dei due

quesiti posti dal Comune vengono in rilievo i profili sopra enucleati. Ed infatti.

Con il primo quesito, il Comune chiede alla Sezione di interpretare la normativa

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regionale in materia di diritto allo studio, nella parte in cui declina le competenze e gli

ambiti di azione dei Comuni toscani. La richiesta del Comune risulta dunque

patentemente inammissibile. Come noto, infatti, non è sufficiente che dall’esercizio di

una certa attività derivino oneri a carico del bilancio dell’’Ente per poter ricondurre

la fattispecie sottoposta nell’alveo della contabilità pubblica.

Con il secondo quesito, l’Ente chiede se sia o meno configurabile un diritto al

rimborso delle spese sostenute per garantire il servizio mensa ad un alunno non

residente nel proprio territorio comunale. Come noto, il servizio mensa viene

qualificato anche dalla più recente normativa (D. Lgs. n. 63/2017, artt. 2, 3 e 6; prima

ancora si veda il D.M. 31 dicembre 1983 e art. 6 comma 3 del D.L. n. 55/1983 e tutt’ora

vigente) come servizio pubblico a domanda individuale, in quanto tale rilevante ai fini

degli equilibri di bilancio (attese le prescrizioni contenute nel D. Lgs. n. 267/2000 artt.

112, 117, 172, 243, 251).

Tuttavia, nel caso di specie, l’ente non evoca alcuna norma che abbia attinenza

ai profili inerenti agli equilibri di bilancio o, comunque, a materie rientranti nella

materia della contabilità pubblica. In realtà, l’Ente non richiama norma alcuna, in

quanto trattasi di fattispecie - la regolamentazione dei rapporti tra Comune che eroga

il servizio e Comune ove ha la residenza il soggetto fruitore dello stesso - non prevista

dalla legge e rispetto alla quale, dunque, la Corte non può intervenire (che altrimenti

finirebbe per sostituirsi al legislatore).

Tutto ciò premesso, in un’ottica di fattiva collaborazione, la Sezione ritiene

utile segnalare - anche in considerazione della presenza di un vuoto normativo sul

punto – come questo tipo di rapporti possa trovare un’idonea regolamentazione,

nonché una giusta composizione di interessi, attraverso l’istituto della convenzione,

disciplinata dall’art. 30 TUEL.

* * *

Nelle suesposte considerazioni è il deliberato della Corte dei conti - Sezione

regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal comune

di Camporgiano, con la nota in epigrafe indicata.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Presidente del Consiglio

delle autonomie locali della Regione Toscana e, per conoscenza, al Sindaco del Comune

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richiedente.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 25 novembre 2019.

Il relatore Il presidente
f.to Vincenzo Del Regno f.to Cristina Zuccheretti

Depositata in Segreteria il 25 novembre
Il funzionario preposto al Servizio di supporto

f.to Claudio Felli

Allegati
Testo atto (75.54 KB)
Data
Oggetto
Comune di Camporgiano (LU) - Richiesta di parere in materia di diritto allo studio.
id
LH_6RNXcTlusfUbq0kldvQ
Anno
2019
Numero
371/2019/PAR
Mostra in CdA

Ultimo aggiornamento: 05/02/2026

Inviato da f.consumi il 16 Agosto 2025
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