Microsoft Word - del. n. 16 Campi Bisenzio (FI) parere
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Del. n. 16/2020/PAR
Sezione regionale di controllo per la Toscana
composta dai magistrati:
Cristina ZUCCHERETTI Presidente
Nicola BONTEMPO Consigliere
Francesco BELSANTI Consigliere
Vincenzo DEL REGNO Consigliere, relatore
Paolo BERTOZZI Consigliere
Fabio ALPINI Referendario
Rosaria DI BLASI Referendario
nell’adunanza del 6 febbraio 2020;
VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. n. 1214
del 12/07/1934, e successive modificazioni;
VISTA la l. n. 20 del 14/01/1994, recante disposizioni in materia di giurisdizione
e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;
VISTA la l. n. 131 del 05/06/2003, recante disposizioni per l’adeguamento
dell’ordinamento della Repubblica alla l. cost. n. 3 del 18/10/2001;
VISTO il regolamento n. 14/2000 per l’organizzazione delle funzioni di
controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite in data 16/06/2000, e
successive modificazioni;
VISTE le deliberazioni della Sezione Autonomie approvate nelle adunanze del
27/04/2004 e del 04/06/2009, aventi ad oggetto indirizzi e criteri generali per l’esercizio
dell’attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo;
VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 5/AUT/2006;
VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n.
54/CONTR/10;
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VISTA la convenzione del 16/06/2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle
autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di “ulteriori forme di
collaborazione” tra Corte ed autonomie, ai sensi dell’art. 7, comma 8 della l. n.
131/2003;
VISTA la richiesta di parere presentata in data 14 gennaio 2020 dal Sindaco
del comune di Campi Bisenzio, come di seguito meglio specificata;
VISTA l’ordinanza presidenziale con cui è stata convocata la Sezione per
l’odierna adunanza;
UDITO il relatore, cons. Vincenzo Del Regno;
PREMESSO IN FATTO
Con nota inviata tramite Consiglio delle Autonomie Locali ed acquisita al
protocollo della Sezione al n. 366 in data 14 gennaio 2020, il comune di Campi Bisenzio
ha formulato richiesta di parere ex art. 7 comma 8 L. n. 131/2003.
A tal fine il Comune istante premette che:
- a seguito di procedimento disciplinare, era emerso che un dipendente
dell'ente, in costanza di rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato,
aveva sottoscritto varie tipologie di contratti di lavoro con altri due
soggetti economici senza la preventiva autorizzazione del Comune di Campi
Bisenzio ai sensi dell’art. 53 comma 7 D. Lgs. n. 165/2001;
- il procedimento disciplinare si era concluso con il licenziamento del
dipendente per giusta causa;
- l’Amministrazione aveva conseguentemente richiesto ai due soggetti
economici con i quali detto dipendente aveva sottoscritto i contratti di
lavoro in questione la quantificazione dei compensi dovuti o già corrisposti,
senza tuttavia ottenerne riscontro;
- l’Amministrazione aveva altresì intimato all'ex dipendente: 1) di
comunicare la quantificazione dei compensi percepiti a titolo di
retribuzione relativamente alle attività lavorative svolte senza la necessaria
autorizzazione mentre era dipendente del Comune di Campi Bisenzio, anche
tramite la produzione delle buste paga degli altri datori di lavoro; 2) il
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riversamento di detti compensi illegittimamente percepiti al Comune di
Campi Bisenzio;
- la richiesta dell’Amministrazione era rimasta priva di riscontro anche nei
confronti dell’ex dipendente;
Tutto ciò premesso, il Sindaco di Campi Bisenzio chiede come precedere, “al fine di
evitare il configurarsi del danno erariale”, considerato anche che - sulla scorta di
informazioni di cui è in possesso – sussistono dubbi in merito all’effettiva solvibilità
dell’ex dipendente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla A.G. contabile in tema di
pareri da esprimere ex art. 7, comma 8, l. n. 131/2003, occorre verificare in via
preliminare l’integrazione dei necessari requisiti di ammissibilità, declinati come noto
in ammissibilità soggettiva ed ammissibilità oggettiva.
Sotto il primo profilo, la legittimazione dell’organo richiedente viene affermata
laddove la richiesta provenga dal legale rappresentante dell’ente, attraverso il
Consiglio delle autonomie locali, ove costituito.
Sotto il profilo oggettivo, viene invece in evidenza l’attinenza del quesito alla
materia della contabilità pubblica, così come nel tempo perimetrata dalla
giurisprudenza contabile (in particolare, deliberazione Sezione delle Autonomie n.
5/2006 e deliberazione Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/2010); ciò in quanto
l’attività consultiva svolta ai sensi dell’art. 7 comma 8 della L. n. 131/20036 non deve
essere intesa quale funzione di consulenza di portata generale, estesa a tutti i settori
dell’azione amministrativa, bensì limitata, appunto, a tale materia, così come
espressamente disposto dal legislatore. Il quesito, inoltre, deve rivestire i caratteri
della generalità ed astrattezza, sì da escludere che la Sezione regionale di controllo
possa ingerirsi nella concreta attività gestionale dell’ente ovvero esprimere valutazioni
in merito a singoli procedimenti o comportamenti, così finendo per interferire con le
attività di altri organi magistratuali.
Ciò posto, per quanto riguarda il profilo soggettivo, la richiesta deve ritenersi
ammissibile, in quanto presentata dal Sindaco quale legale rappresentante dell’Ente
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per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali.
Per quanto riguarda il profilo oggettivo, invece, la richiesta formulata dal
Comune si appalesa inammissibile per le ragioni che si vanno ad esporre.
Com’è noto, ai fini dell’integrazione del requisito dell’ammissibilità oggettiva
è necessario (tra l’altro) che la richiesta di parere, pur senza trasmodare in un’assoluta
astrattezza che impedisca di individuare uno specifico e concreto interesse ad ottenere
la pronunzia, riguardi quesiti interpretativi di carattere generale, in modo che le
coordinate ermeneutiche indicate nel parere reso possano risultare applicabili ad altre
fattispecie analoghe. Nel caso di specie, invece, così per come formulato, il quesito
difetta dei necessari requisiti di generalità ed astrattezza. Ciò appare del resto ben
evidente dalla lettura delle succinte seppur dettagliate premesse al quesito. Il quesito
deve dunque ritenersi inammissibile.
Si consideri inoltre che “secondo approdo giurisprudenziale consolidato, la
funzione consultiva attribuita alle Sezioni regionali di controllo non può concernere
fatti gestionali specifici del soggetto istante, ma ambiti e oggetti di portata generale,
rimanendo nella piena discrezionalità e responsabilità dell’ente la scelta
amministrativa e gestionale da adottare nella fattispecie concreta” (così ex pluribus,
Sezione controllo Sardegna delib. n. 64/2019/PAR). La richiesta di parere, cioè, non
deve risultare funzionale rispetto all’adozione di concreti atti di gestione ovvero
implicare una valutazione in merito a comportamenti amministrativi in itinere ovvero
già compiuti, in quanto alle Sezioni della Corte dei conti è preclusa ogni attività di
compartecipazione o co-gestione delle vicende dell’Amministrazione richiedente. Nel
caso sottoposto, invece, pare di tutta evidenza come l’espressione del richiesto parere
sottenda la risoluzione di una concreta vicenda gestoria in itinere. Alla Sezione non è
difatti richiesto di interpretare una disposizione di legge, bensì di ingerirsi
concretamente nella gestione dell’Ente, indicando la condotta da tenere nel caso di
specie. La richiesta di parere anche per questo deve ritenersi inammissibile.
Infine, si rileva come il quesito posto dal comune di Campi Bisenzio debba
ritenersi inammissibile sotto un ultimo ulteriore profilo, ossia, in quanto l’espressione
del parere da parte della Sezione determinerebbe un’interferenza – altamente
probabile, se non certa – con altri plessi della giustizia, rappresentati dal giudice
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ordinario e dal giudice contabile, ciascuno per le rispettive competenze (si veda da
ultimo, ad esempio, Cassazione Sezioni Unite sentenza n. 17125/2019).
Alla luce di quanto esposto si ricorda che laddove l’ente ravvisi profili di
responsabilità erariale ha l’obbligo di rimettere gli atti alla Procura regionale della
Corte dei conti.
Tutto ciò premesso, dunque, la richiesta di parere formulata dal Sindaco del
comune di Campi Bisenzio deve ritenersi inammissibile sotto il profilo oggettivo per i
motivi sopra rappresentati.
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Nelle suesposte considerazioni è il deliberato della Corte dei conti - Sezione
regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal comune
di Campi Bisenzio, con la nota in epigrafe indicata.
Copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Presidente del Consiglio
delle autonomie locali della Regione Toscana e, per conoscenza, al Sindaco del Comune
richiedente.
Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 6 febbraio 2020.
Il relatore Il presidente
f.to Vincenzo Del Regno f.to Cristina Zuccheretti
Depositata in Segreteria il 6 febbraio 2020
Il funzionario preposto al Servizio di supporto
f.to Claudio Felli
