Microsoft Word - del. n. 16 Campi Bisenzio (FI) parere

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Del. n. 16/2020/PAR

Sezione regionale di controllo per la Toscana

composta dai magistrati:

Cristina ZUCCHERETTI Presidente

Nicola BONTEMPO Consigliere

Francesco BELSANTI Consigliere

Vincenzo DEL REGNO Consigliere, relatore

Paolo BERTOZZI Consigliere

Fabio ALPINI Referendario

Rosaria DI BLASI Referendario

nell’adunanza del 6 febbraio 2020;

VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. n. 1214

del 12/07/1934, e successive modificazioni;

VISTA la l. n. 20 del 14/01/1994, recante disposizioni in materia di giurisdizione

e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;

VISTA la l. n. 131 del 05/06/2003, recante disposizioni per l’adeguamento

dell’ordinamento della Repubblica alla l. cost. n. 3 del 18/10/2001;

VISTO il regolamento n. 14/2000 per l’organizzazione delle funzioni di

controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite in data 16/06/2000, e

successive modificazioni;

VISTE le deliberazioni della Sezione Autonomie approvate nelle adunanze del

27/04/2004 e del 04/06/2009, aventi ad oggetto indirizzi e criteri generali per l’esercizio

dell’attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 5/AUT/2006;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n.

54/CONTR/10;

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VISTA la convenzione del 16/06/2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle

autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di “ulteriori forme di

collaborazione” tra Corte ed autonomie, ai sensi dell’art. 7, comma 8 della l. n.

131/2003;

VISTA la richiesta di parere presentata in data 14 gennaio 2020 dal Sindaco

del comune di Campi Bisenzio, come di seguito meglio specificata;

VISTA l’ordinanza presidenziale con cui è stata convocata la Sezione per

l’odierna adunanza;

UDITO il relatore, cons. Vincenzo Del Regno;

PREMESSO IN FATTO

Con nota inviata tramite Consiglio delle Autonomie Locali ed acquisita al

protocollo della Sezione al n. 366 in data 14 gennaio 2020, il comune di Campi Bisenzio

ha formulato richiesta di parere ex art. 7 comma 8 L. n. 131/2003.

A tal fine il Comune istante premette che:

- a seguito di procedimento disciplinare, era emerso che un dipendente

dell'ente, in costanza di rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato,

aveva sottoscritto varie tipologie di contratti di lavoro con altri due

soggetti economici senza la preventiva autorizzazione del Comune di Campi

Bisenzio ai sensi dell’art. 53 comma 7 D. Lgs. n. 165/2001;

- il procedimento disciplinare si era concluso con il licenziamento del

dipendente per giusta causa;

- l’Amministrazione aveva conseguentemente richiesto ai due soggetti

economici con i quali detto dipendente aveva sottoscritto i contratti di

lavoro in questione la quantificazione dei compensi dovuti o già corrisposti,

senza tuttavia ottenerne riscontro;

- l’Amministrazione aveva altresì intimato all'ex dipendente: 1) di

comunicare la quantificazione dei compensi percepiti a titolo di

retribuzione relativamente alle attività lavorative svolte senza la necessaria

autorizzazione mentre era dipendente del Comune di Campi Bisenzio, anche

tramite la produzione delle buste paga degli altri datori di lavoro; 2) il

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riversamento di detti compensi illegittimamente percepiti al Comune di

Campi Bisenzio;

- la richiesta dell’Amministrazione era rimasta priva di riscontro anche nei

confronti dell’ex dipendente;

Tutto ciò premesso, il Sindaco di Campi Bisenzio chiede come precedere, “al fine di

evitare il configurarsi del danno erariale”, considerato anche che - sulla scorta di

informazioni di cui è in possesso – sussistono dubbi in merito all’effettiva solvibilità

dell’ex dipendente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla A.G. contabile in tema di

pareri da esprimere ex art. 7, comma 8, l. n. 131/2003, occorre verificare in via

preliminare l’integrazione dei necessari requisiti di ammissibilità, declinati come noto

in ammissibilità soggettiva ed ammissibilità oggettiva.

Sotto il primo profilo, la legittimazione dell’organo richiedente viene affermata

laddove la richiesta provenga dal legale rappresentante dell’ente, attraverso il

Consiglio delle autonomie locali, ove costituito.

Sotto il profilo oggettivo, viene invece in evidenza l’attinenza del quesito alla

materia della contabilità pubblica, così come nel tempo perimetrata dalla

giurisprudenza contabile (in particolare, deliberazione Sezione delle Autonomie n.

5/2006 e deliberazione Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/2010); ciò in quanto

l’attività consultiva svolta ai sensi dell’art. 7 comma 8 della L. n. 131/20036 non deve

essere intesa quale funzione di consulenza di portata generale, estesa a tutti i settori

dell’azione amministrativa, bensì limitata, appunto, a tale materia, così come

espressamente disposto dal legislatore. Il quesito, inoltre, deve rivestire i caratteri

della generalità ed astrattezza, sì da escludere che la Sezione regionale di controllo

possa ingerirsi nella concreta attività gestionale dell’ente ovvero esprimere valutazioni

in merito a singoli procedimenti o comportamenti, così finendo per interferire con le

attività di altri organi magistratuali.

Ciò posto, per quanto riguarda il profilo soggettivo, la richiesta deve ritenersi

ammissibile, in quanto presentata dal Sindaco quale legale rappresentante dell’Ente

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per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali.

Per quanto riguarda il profilo oggettivo, invece, la richiesta formulata dal

Comune si appalesa inammissibile per le ragioni che si vanno ad esporre.

Com’è noto, ai fini dell’integrazione del requisito dell’ammissibilità oggettiva

è necessario (tra l’altro) che la richiesta di parere, pur senza trasmodare in un’assoluta

astrattezza che impedisca di individuare uno specifico e concreto interesse ad ottenere

la pronunzia, riguardi quesiti interpretativi di carattere generale, in modo che le

coordinate ermeneutiche indicate nel parere reso possano risultare applicabili ad altre

fattispecie analoghe. Nel caso di specie, invece, così per come formulato, il quesito

difetta dei necessari requisiti di generalità ed astrattezza. Ciò appare del resto ben

evidente dalla lettura delle succinte seppur dettagliate premesse al quesito. Il quesito

deve dunque ritenersi inammissibile.

Si consideri inoltre che “secondo approdo giurisprudenziale consolidato, la

funzione consultiva attribuita alle Sezioni regionali di controllo non può concernere

fatti gestionali specifici del soggetto istante, ma ambiti e oggetti di portata generale,

rimanendo nella piena discrezionalità e responsabilità dell’ente la scelta

amministrativa e gestionale da adottare nella fattispecie concreta” (così ex pluribus,

Sezione controllo Sardegna delib. n. 64/2019/PAR). La richiesta di parere, cioè, non

deve risultare funzionale rispetto all’adozione di concreti atti di gestione ovvero

implicare una valutazione in merito a comportamenti amministrativi in itinere ovvero

già compiuti, in quanto alle Sezioni della Corte dei conti è preclusa ogni attività di

compartecipazione o co-gestione delle vicende dell’Amministrazione richiedente. Nel

caso sottoposto, invece, pare di tutta evidenza come l’espressione del richiesto parere

sottenda la risoluzione di una concreta vicenda gestoria in itinere. Alla Sezione non è

difatti richiesto di interpretare una disposizione di legge, bensì di ingerirsi

concretamente nella gestione dell’Ente, indicando la condotta da tenere nel caso di

specie. La richiesta di parere anche per questo deve ritenersi inammissibile.

Infine, si rileva come il quesito posto dal comune di Campi Bisenzio debba

ritenersi inammissibile sotto un ultimo ulteriore profilo, ossia, in quanto l’espressione

del parere da parte della Sezione determinerebbe un’interferenza – altamente

probabile, se non certa – con altri plessi della giustizia, rappresentati dal giudice

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ordinario e dal giudice contabile, ciascuno per le rispettive competenze (si veda da

ultimo, ad esempio, Cassazione Sezioni Unite sentenza n. 17125/2019).

Alla luce di quanto esposto si ricorda che laddove l’ente ravvisi profili di

responsabilità erariale ha l’obbligo di rimettere gli atti alla Procura regionale della

Corte dei conti.

Tutto ciò premesso, dunque, la richiesta di parere formulata dal Sindaco del

comune di Campi Bisenzio deve ritenersi inammissibile sotto il profilo oggettivo per i

motivi sopra rappresentati.

* * *

Nelle suesposte considerazioni è il deliberato della Corte dei conti - Sezione

regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal comune

di Campi Bisenzio, con la nota in epigrafe indicata.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Presidente del Consiglio

delle autonomie locali della Regione Toscana e, per conoscenza, al Sindaco del Comune

richiedente.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 6 febbraio 2020.

Il relatore Il presidente
f.to Vincenzo Del Regno f.to Cristina Zuccheretti

Depositata in Segreteria il 6 febbraio 2020
Il funzionario preposto al Servizio di supporto

f.to Claudio Felli

Allegati
Testo atto (72.26 KB)
Data
Oggetto
Comune di Campi Bisenzio (FI) - Richiesta di parere su "incarichi retribuiti senza l’autorizzazione dell’Amministrazione e recupero compensi illegittimamente percepiti"
id
5vQa4HpNTBev0mKNNSzkIQ
Anno
2020
Numero
16/2020/PAR
Mostra in CdA

Ultimo aggiornamento: 05/02/2026

Inviato da f.consumi il 16 Agosto 2025
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