Microsoft Word - del. n. 29 Montale (PT) parere

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Del. n. 29/2020/PAR

Sezione regionale di controllo per la Toscana

composta dai magistrati:

Cristina ZUCCHERETTI Presidente

Nicola BONTEMPO Consigliere

Francesco BELSANTI Consigliere

Vincenzo DEL REGNO Consigliere, relatore

Paolo BERTOZZI Consigliere

Fabio ALPINI Referendario

Rosaria DI BLASI Referendario

nell’adunanza da remoto del 2 aprile 2020;

VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. n. 1214

del 12/07/1934, e successive modificazioni;

VISTA la l. n. 20 del 14/01/1994, recante disposizioni in materia di giurisdizione

e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;

VISTA la l. n. 131 del 05/06/2003, recante disposizioni per l’adeguamento

dell’ordinamento della Repubblica alla l. cost. n. 3 del 18/10/2001;

VISTO il regolamento n. 14/2000 per l’organizzazione delle funzioni di

controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite in data 16/06/2000, e

successive modificazioni;

VISTE le deliberazioni della Sezione Autonomie approvate nelle adunanze del

27/04/2004 e del 04/06/2009, aventi ad oggetto indirizzi e criteri generali per l’esercizio

dell’attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 5/AUT/2006;

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VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n.

54/CONTR/10;

VISTA la convenzione del 16/06/2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle

autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di “ulteriori forme di

collaborazione” tra Corte ed autonomie, ai sensi dell’art. 7, comma 8 della l. n.

131/2003;

VISTA la richiesta di parere presentata in data 19 febbraio 2020 dal Sindaco

del comune di Montale, come di seguito meglio specificata;

VISTA l’ordinanza presidenziale con cui è stata convocata la Sezione per

l’odierna adunanza;

UDITO il relatore, cons. Vincenzo Del Regno;

PREMESSO IN FATTO

Con nota acquisita al protocollo della Sezione in data 19 febbraio 2020 al n.

3264, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali, il Sindaco del comune di

Montale ha formulato richiesta di parere ex art. 7 comma 8 L. n. 131/2003 in materia

di personale.

A tal fine il Comune istante rappresenta la necessità di ricoprire un posto di

istruttore amministrativo, resosi vacante a seguito di pensionamento e per il quale

sono già state inutilmente esperite le procedure di mobilità previste per legge.

Tutto ciò premesso e tenuto conto della novella legislativa recata dai commi

147 e 148 dell’art. 1 della L. n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), nonché dei possibili

profili di responsabilità erariale derivanti da assunzioni illegittime, il Sindaco del

comune di Montale chiede alla Sezione se sia possibile procedere all’assunzione in ruolo

di un soggetto risultato idoneo ed utilmente collocato in una graduatoria formata

all’esito di un concorso bandito nel 2019 da altra amministrazione (previa stipula di

un accordo con la medesima).

CONSIDERATO IN DIRITTO

Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla A.G. contabile in tema di

pareri da esprimere ex art. 7, comma 8, l. n. 131/2003, occorre verificare in via

preliminare l’integrazione dei necessari requisiti di ammissibilità, declinati come noto

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in ammissibilità soggettiva ed ammissibilità oggettiva.

Sotto il primo profilo, la legittimazione dell’organo richiedente viene affermata

laddove la richiesta provenga dal legale rappresentante dell’ente, attraverso il

Consiglio delle autonomie locali, ove costituito.

Sotto il profilo oggettivo, viene invece in evidenza l’attinenza del quesito alla

materia della contabilità pubblica, così come nel tempo perimetrata dalla

giurisprudenza contabile (in particolare, deliberazione Sezione delle Autonomie n.

5/2006 e deliberazione Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/2010); ciò in quanto

l’attività consultiva svolta ai sensi dell’art. 7 comma 8 della L. n. 131/20036 non deve

essere intesa quale funzione di consulenza di portata generale, estesa a tutti i settori

dell’azione amministrativa, bensì limitata, appunto, a tale materia, così come

espressamente disposto dal legislatore. Il quesito, inoltre, deve rivestire i caratteri

della generalità ed astrattezza, sì da escludere che la Sezione regionale di controllo

possa ingerirsi nella concreta attività gestionale dell’ente ovvero esprimere valutazioni

in merito a singoli procedimenti o comportamenti, così finendo per interferire con le

attività di altri organi magistratuali.

Ciò posto, per quanto riguarda il profilo soggettivo, la richiesta si appalesa

ammissibile, in quanto presentata dal Sindaco, quale legale rappresentante dell’Ente,

per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali.

Per quanto riguarda il profilo oggettivo, invece, la richiesta formulata dal

Comune deve ritenersi inammissibile per le ragioni che si vanno ad esporre.

Ai fini della corretta perimetrazione oggettiva della funzione consultiva

intestata al Giudice contabile dall’art. 7 L. 131/2003, la giurisprudenza ha individuato

una nozione di “contabilità pubblica” strumentale a detta funzione, intesa in maniera

unitaria e dinamica, così ricomprendendo, non solo il sistema di principi e di norme

che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici, ma

anche materie generalmente sottratte a tale ambito, come quella del personale,

laddove (e nella misura in cui) vengano in rilievo obiettivi di contenimento della spesa,

sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica ed idonei a ripercuotersi,

oltre che sulle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, anche sulla sana gestione

finanziaria dell’Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio.

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Nel quesito sottoposto dal Comune istante non vengono in rilievo profili

attinenti alla contabilità pubblica, così come sopra individuata, bensì profili

organizzativi concernenti la razionale ed economica gestione delle risorse umane

all’interno della pubblica amministrazione complessivamente intesa. Si osservi, in

particolare, come le questioni involgenti profili propriamente attinenti alla materia

della contabilità pubblica non solo non assumono alcun rilievo ai fini della soluzione

del quesito posto, ma – ancor prima - neppure sono oggetto di quesito da parte

dell’amministrazione richiedente.

A ben vedere, infatti, nessuna delle disposizioni di cui il Comune chiede

un’interpretazione sono disposizioni riconducibili, nemmeno mediatamente, alla

materia della contabilità pubblica, nei termini sopra ricordati: le disposizioni di legge

evocate investano profili estranei al contenimento della spesa pubblica ovvero agli

equilibri di bilancio ovvero al sistema di principi e di norme che regolano l’attività

finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici. Peraltro, le Sezioni Riunite

(deliberazione n. 54/CONTR/2010), nell’estendere il concetto di “contabilità pubblica”

anche alla materia del personale, hanno precisato che detta materia assume rilievo

limitatamente alle questioni che riflettono problematiche interpretative inerenti

previsioni legislative recanti limiti e divieti strumentali al raggiungimento degli

specifici obiettivi di contenimento della spesa ed idonei a ripercuotersi sulla sana

gestione finanziaria dell’Ente e sui relativi equilibri di bilancio.

Trattasi, piuttosto, nel caso sottoposto all’attenzione di questa Sezione di

norme volte a generare una virtuosa e razionale distribuzione delle risorse umane

all’interno della P.A., le quali hanno come conseguenza – e non come fine – un corretto

utilizzo ed un risparmio del pubblico denaro. A tal proposito corre l’obbligo ricordare

come la Sezione delle Autonomie (deliberazione 19 febbraio 2014, n.

3/SEZAUT/2014/QMIG) abbia specificato come non sia sufficiente, per fare rientrare

la fattispecie concreta nell’ambito della contabilità pubblica, il criterio dell’eventuale

riflesso finanziario dell’atto gestorio, occorrendo che la medesima sia espressamente

presa in considerazione dal Legislatore, sotto il profilo della funzione di coordinamento

della finanza pubblica.

Tanto premesso, la Sezione ritiene di dover confermare il proprio precedente

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orientamento e, dunque, dichiarare inammissibile la richiesta di parere del comune di

Montale, in quanto non pertinente alla materia della contabilità pubblica (delibere nn.

10/2018/PAR, 56/2018/PAR, 59/2018/PAR, 62/2018/PAR, 303/2019/PAR).

Sotto ulteriore profilo, si rileva, infine, come la richiesta debba ritenersi

parimenti inammissibile in quanto il quesito posto difetta dei prescritti requisiti di

generalità ed astrattezza.

Risulta invero pacifico che la funzione consultiva intestata alle Sezioni

regionali di controllo non possa concernere fatti gestionali specifici del soggetto istante

– restando nella piena ed esclusiva discrezionalità e responsabilità dell’ente la scelta

amministrativa e gestionale da adottare nella fattispecie concreta – dovendo invece

fornire soluzione a quesiti interpretativi di carattere generale, in modo che le

coordinate ermeneutiche indicate nel parere reso possano risultare applicabili ad altre

fattispecie analoghe. La richiesta di parere, cioè, non deve risultare funzionale rispetto

all’adozione di concreti atti di gestione ovvero implicare una valutazione in merito a

comportamenti amministrativi in itinere ovvero già compiuti, in quanto alle Sezioni

della Corte dei conti è preclusa ogni attività di compartecipazione o co-gestione delle

vicende dell’Amministrazione richiedente.

Nel caso sottoposto dal comune di Montale, invece, pare di tutta evidenza come

l’espressione del richiesto parere sottenda la risoluzione di una concreta vicenda

gestionale e, pertanto, la richiesta di parere deve ritenersi inammissibile stante la

mancanza dei prescritti requisiti di generalità ed astrattezza.

Tutto ciò premesso, dunque, la richiesta di parere formulata dal Sindaco del

comune di Montale deve ritenersi inammissibile sotto il profilo oggettivo per i motivi

sopra rappresentati.

* * *

Nelle suesposte considerazioni è il deliberato della Corte dei conti - Sezione

regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal comune

di Montale, con la nota in epigrafe indicata.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Presidente del Consiglio

delle autonomie locali della Regione Toscana e, per conoscenza, al Sindaco del Comune

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richiedente.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio da remoto del 2 aprile 2020.

Il relatore Il presidente
f.to Vincenzo Del Regno f.to Cristina Zuccheretti

Depositata in Segreteria il 3 aprile 2020
Il funzionario preposto al Servizio di supporto

f.to Claudio Felli

Allegati
Testo atto (74.21 KB)
Data
Oggetto
Comune di MONTALE (PT) - richiesta di parere ex art. 7 comma 8 L. n. 131/2003 in materia di personale (Inammissibilità).
id
DrxSBYybTlaSJTyYPXq3sw
Anno
2020
Numero
29/2020/PAR
Mostra in CdA

Ultimo aggiornamento: 05/02/2026

Inviato da f.consumi il 16 Agosto 2025
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