Microsoft Word - del. n. 31 Radda in Chianti (SI) parere
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Del. n. 31/2020/PAR
Sezione regionale di controllo per la Toscana
composta dai magistrati:
Cristina ZUCCHERETTI Presidente
Nicola BONTEMPO Consigliere
Francesco BELSANTI Consigliere
Vincenzo DEL REGNO Consigliere
Paolo BERTOZZI Consigliere
Fabio ALPINI Referendario
Rosaria DI BLASI Referendario, relatore
nell’adunanza da remoto del 2 aprile 2020;
VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. n. 1214
del 12/07/1934, e successive modificazioni;
VISTA la l. n. 20 del 14/01/1994, recante disposizioni in materia di giurisdizione
e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;
VISTA la l. n. 131 del 05/06/2003, recante disposizioni per l’adeguamento
dell’ordinamento della Repubblica alla l. cost. n. 3 del 18/10/2001;
VISTO il regolamento n. 14/2000 per l’organizzazione delle funzioni di
controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite in data 16/06/2000, e
successive modificazioni;
VISTE le deliberazioni della Sezione Autonomie approvate nelle adunanze del
27/04/2004 e del 04/06/2009, aventi ad oggetto indirizzi e criteri generali per l’esercizio
dell’attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo;
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VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 5/AUT/2006;
VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n.
54/CONTR/10;
VISTA la convenzione del 16/06/2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle
autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di “ulteriori forme di
collaborazione” tra Corte ed autonomie, ai sensi dell’art. 7, comma 8 della l. n.
131/2003;
VISTA la richiesta di parere presentata in data 4 marzo 2020 dal Sindaco del
comune di Radda in Chianti, come di seguito meglio specificata;
VISTA l’ordinanza presidenziale con cui è stata convocata la Sezione per
l’odierna adunanza;
UDITO il relatore, ref. Rosaria Di Blasi;
Con nota inviata tramite Consiglio delle Autonomie Locali ed acquisita al
protocollo della Sezione al n. 3542 in data 4 marzo 2020, il comune di Radda in Chianti
ha formulato richiesta di parere ai sensi dell’art. 7 comma 8 L. n. 131/2003, con la
quale ha chiesto alla Sezione se l'Ente datore di lavoro è legittimato a sostenere le spese
per il rinnovo della carta di qualificazione del conducente (CQC) per il proprio
personale addetto alla guida di mezzi per il servizio di trasporto scolastico e per il
servizio di trasporto di merci .
1. La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte
dei conti è prevista dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 che,
innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti,
dispone che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città Metropolitane
possano chiedere alle Sezioni regionali della Corte dei conti pareri “in
materia di contabilità pubblica”.
Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla A.G. contabile, l'esercizio
di tale funzione consultiva è subordinato alla verifica preliminare in ordine alla
sussistenza di presupposti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo che
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oggettivo, come individuati dalle pronunce di orientamento generale rese dalle Sezioni
Riunite in sede di controllo e dalla Sezione delle Autonomie.
2. Il requisito di ammissibilità soggettiva concerne la legittimazione
dell’organo richiedente il parere e risulta integrato laddove quest’ultimo
sia richiesto dal legale rappresentante dell’Ente (Presidente della
Regione, Presidente della Provincia o della Città Metropolitana,
Sindaco) per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali, laddove
costituito.
Come peraltro chiarito dalla giurisprudenza contabile, la legittimazione a
richiedere pareri è circoscritta ai soli enti previsti dall’art. 7 comma 8 della legge n.
131 del 2003 (Regioni, Comuni, Province, Città Metropolitane). Invero, l’elencazione
degli Enti che possono ricorrere alla funzione consultiva delle Sezioni regionali di
controllo della Corte dei conti nella materia della contabilità pubblica è tassativa e
limitata ai soli Enti nominativamente indicati nel citato art. 7 comma 8, in
considerazione della natura speciale della funzione consultiva attribuita alla
Magistratura contabile
Nel caso di specie, la richiesta di parere è ammissibile sotto il profilo soggettivo
in quanto è stata sottoscritta dal Sindaco del comune di Radda in Chianti ed è stata
trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie Locali.
3. Sotto il profilo oggettivo, occorre verificare l’attinenza o meno del
quesito alla materia della contabilità pubblica, così come nel tempo
perimetrata dalla giurisprudenza contabile (in particolare,
deliberazione Sezione delle Autonomie n. 5/2006 e deliberazione Sezioni
Riunite in sede di controllo n. 54/2010); ciò in quanto l’attività
consultiva svolta ai sensi dell’art. 7 comma 8 della L. n. 131/20036 non
deve essere intesa quale funzione di consulenza di portata generale,
estesa a tutti i settori dell’azione amministrativa, bensì limitata,
appunto, a tale materia, così come espressamente disposto dal
legislatore.
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Le sezioni Riunite della Corte dei Conti hanno delineato una nozione unitaria
di “contabilità pubblica” incentrata sul “sistema di principi e di norme che regolano
l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici” da intendersi in
senso dinamico , anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio
e sui suoi equilibri ( SSRR in sede di controllo, deliberazione 17 novembre 2010 n.54)
e all’interpretazione di norme che disciplinano limiti e divieti posti dal legislatore a
tutela dei suddetti equilibri.
È stato ulteriormente precisato, dalla giurisprudenza contabile, che
l’ammissibilità oggettiva presuppone l’inerenza del quesito a questioni:
- astratte e/o di interesse generale;
- relative a scelte amministrative future e non ancora operate;
- per le quali non è pendente un procedimento presso la Procura regionale della
Corte dei conti;
- per le quali non è pendente un giudizio avanti ad organi giurisdizionali di
qualsiasi ordine;
- per le quali non è pendente una richiesta di parere ad altre autorità od
organismi pubblici;
- di cui sia stata data notizia all’organo di revisione economica e finanziaria o,
se esistenti, agli uffici di controllo interno.
Tutto quanto sopra premesso, la richiesta presentata dal comune di Radda in
Chianti deve ritenersi ammissibili sotto l’ulteriore profilo oggettivo.
Infatti, la Sezione rileva che la fattispecie in esame, pur presentando aspetti
collegati a scelte gestionale di esclusiva spettanza dell’ente, presuppone
l’interpretazione di norme rilevanti sotto il profilo contabile, poiché interessa il calcolo
della spesa di personale, assoggettata dal legislatore a limiti per finalità di
contenimento della spesa pubblica. Di qui, dunque, la riferibilità del quesito posto alla
materia della contabilità pubblica così come interpretata dalla giurisprudenza della
Corte dei conti (cfr. deliberazione5/AUT/2006 e deliberazione SS.RR 54/2010).
La richiesta di parere in oggetto, inoltre, è posta in maniera generale ed
astratta.
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4. La questione in esame concerne la possibilità o meno, per l’ente locale,
di porre a carico del proprio bilancio il costo relativo al corso di
formazione necessario per conseguire il rinnovo della “carta di
qualificazione del conducente" (CQC) prevista, dal d.lgs. n. 286/2005,
per l’esercizio dell’attività di guida dello scuolabus comunale e per il
servizio di trasporto di merci.
Ciò premesso, la Sezione ritiene utile ripercorrere brevemente la disciplina
comunitaria e nazionale in tema di CQC:
L’articolo 3, par. 1, della direttiva 2003/59/CE in tema di “qualificazione
iniziale e periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci
o passeggeri” prevede, al fine di migliorare la sicurezza stradale e quella del
conducente, un obbligo di qualificazione iniziale e un successivo obbligo di formazione
periodica.
Tali principi sono stati recepiti, in ambito nazionale, dal d.lgs. n. 286/2005 che,
per i conducenti che effettuano professionalmente autotrasporto di persone e di cose
su veicoli per la cui guida è richiesta la patente della categoria “D”, ha sancito
l’obbligo di qualificazione iniziale per il conseguimento della “carta di qualificazione
del conducente” e l’obbligo di formazione periodica per il rinnovo della stessa (art. 14).
La normativa interna, inoltre, ha previsto che la “carta di qualificazione del
conducente” sostituisca il “certificato di abilitazione professionale” (CAP) di tipo KC
e KD previsto dall’art. 311 del DPR 495/1992 (art. 18 co. 2) e che venga rilasciata a
seguito di frequenza obbligatoria di uno specifico corso di formazione iniziale e previo
superamento di un esame di idoneità (art 19).
I titolari della “carta” sono tenuti al rinnovo della stessa, ogni cinque anni,
dopo aver frequentato obbligatoriamente un ulteriore corso di formazione, di durata
pari a 35 ore, in materia di sicurezza stradale e razionalizzazione del consumo di
carburante, e dopo aver superato un esame finale (art. 20).
Ulteriori disposizioni attuative relative ai corsi di formazione e ai soggetti
erogatori dei corsi sono contenute nel decreto ministeriale 20/09/2013.
La normativa citata, quindi, pone un obbligo di formazione, sia iniziale che
ricorrente (ogni 5 anni), per i soggetti che svolgono un servizio che necessita della
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massima tutela, proprio a garanzia della sicurezza della circolazione e dell’incolumità
dei cittadini.
Tanto premesso e con specifico riferimento all’obbligo di conseguimento
iniziale della CQC (art.19), la Sezione rileva che tale documento rappresenta una
particolare abilitazione, in mancanza della quale non è consentito l’esercizio
dell’attività di cui trattasi. Il possesso di tale abilitazione, di solito, è richiesto dal
bando di concorso (in aggiunta al possesso della patente di categ. D) quale requisito
per la partecipazione dei candidati alla selezione, oppure, per il superamento del
periodo di prova successivo all’assunzione. In questa ipotesi, il conseguimento della
CQC risponde ad un “interesse proprio” del lavoratore che intende proporsi sul
mercato del lavoro, candidandosi alla selezione finalizzata all’assunzione o al
superamento del successivo periodo di prova. La Sezione, conseguentemente, ritiene
che in tal caso il costo del conseguimento iniziale della CQC debba gravare sul
lavoratore stesso.
A diversa soluzione si ritiene doversi pervenire, invece, nell’ipotesi in cui
l’Amministrazione nel corso del rapporto di lavoro, per motivi organizzativi, modifichi
il profilo professionale del lavoratore, precedentemente assegnato ad altre mansioni,
assegnandolo alla guida dello scuolabus. In tal caso, il conseguimento iniziale della
CQC risponde ad un “interesse esclusivo” dell’amministrazione comunale che,
nell’ambito della sua autonomia organizzativa e nell’ottica della razionalizzazione e
dell’uso efficiente delle risorse umane, dispone unilateralmente le modifiche
organizzative ritenute necessarie ad assicurare la continuità nell’erogazione dei servizi,
con le modalità ritenute più adeguate rispetto alle peculiarità del relativo contesto
territoriale. Il costo del conseguimento iniziale della CQC, in questo caso particolare,
dovrà gravare sull’ente datore di lavoro e al dipendente dovrà essere riconosciuto il
relativo rimborso, qualora ne abbia sostenuto in anticipo il costo (in senso conforme
cfr. Sezione regionale del Piemonte, deliberazione n. 366/2013 e Sezione regionale della
Sicilia, deliberazione n. 397/2013).
Dopo l’assunzione il rapporto di lavoro si configura come un rapporto di
durata, nel quale la prestazione professionale del conducente dello scuolabus è resa
continuativamente, anno dopo anno, nell’interesse dell’ente di appartenenza e i
dipendenti, per poter svolgere l’attività di cui trattasi, devono essere titolari di CQC,
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la cui validità è assicurata, nel tempo, dal rinnovo quinquennale conseguito a seguito
di corso di formazione e di superamento del relativo esame finale.
Il rinnovo della CQC è funzionale, pertanto, allo svolgimento di un’attività
professionale svolta nell’ambito di una prestazione di lavoro dipendente. Ne consegue
che i costi per lo svolgimento di detta attività (tra i quali rientra il costo del rinnovo
della CQC) devono essere sostenuti dall’Amministrazione.
L’onere del rinnovo quinquennale della CQC dell’autista scuolabus deve
gravare, pertanto, ad avviso di questa Sezione , sul bilancio dell’ente locale sia nel caso
in cui il dipendente sia stato assunto ab initio per lo svolgimento di detta attività, sia
nel caso di successivo cambio di mansioni; conseguentemente, qualora il dipendente
avesse anticipato il relativo costo, ha diritto ad ottenere il rimborso dall’ente datore
di lavoro.
Tali conclusioni sono avvalorate, ad avviso di questa Sezione, da una
considerazione ulteriore che attiene alla natura delle spese necessarie ad ottenere il
rinnovo della CQC: si tratta di spese di formazione che, in costanza di rapporto di
lavoro, fanno carico al datore di lavoro. Tale costo non configura, comunque, un onere
aggiuntivo per l’ente locale essendo, quest’ultimo, già obbligato dalle previsioni del
CCNL di comparto (art. 49-ter CCNL 21 maggio 2018, confermativo di analoga
previsione contenuta nel precedente art. 23 CCNL Regioni-Enti locali 1° aprile 1999
) a stanziare in bilancio, nel rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa di finanza
pubblica, una quota annuale non inferiore all’1% del monte salari del personale, da
destinare al finanziamento delle attività di formazione del personale.
La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Regione Toscana – nei
termini sopra esposti rende il parere in relazione alla richiesta formulata dal Comune
di Radda in Chianti.
Copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Presidente del Consiglio
delle autonomie locali della Regione Toscana e, per conoscenza, al Sindaco del comune
richiedente.
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Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio da remoto del 2 aprile 2020.
Il relatore Il presidente
f.to Rosaria Di Blasi f.to Cristina Zuccheretti
Depositata in Segreteria il 3 aprile 2020
Il funzionario preposto al Servizio di supporto
f.to Claudio Felli
