Del

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Del. n. 87/2020/PAR

Sezione regionale di controllo per la Toscana

composta dai magistrati:

Maria Annunziata RUCIRETA Presidente

Nicola BONTEMPO Consigliere

Mauro NORI Consigliere

Francesco BELSANTI Consigliere

Vincenzo DEL REGNO Consigliere, relatore

Paolo BERTOZZI Consigliere

Patrizia IMPRESA Consigliere

Fabio ALPINI Referendario

Rosaria DI BLASI Referendario

Anna PETA Referendario

nell’adunanza del 30 novembre 2020 svolta da remoto (ex art. 85, comma 3,

lett. e) del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020 n. 27,

emergenza epidemiologica COVID-19);

VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. n. 1214

del 12/07/1934, e successive modificazioni;

VISTA la l. n. 20 del 14/1/1994, recante disposizioni in materia di

giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;

VISTA la l. n. 131 del 5/6/2003, recante disposizioni per l’adeguamento

dell’ordinamento della Repubblica alla l. cost. n. 3 del 18/10/2001;

VISTO il regolamento n. 14/2000 per l’organizzazione delle funzioni di

controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite in data

16/06/2000, e successive modificazioni;

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VISTE le deliberazioni della Sezione Autonomie approvate nelle adunanze del

27/4/2004 e del 4/6/2009, aventi ad oggetto indirizzi e criteri generali per

l’esercizio dell’attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 5/AUT/2006;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n.

54/CONTR/10;

VISTA la convenzione del 16/6/2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle

autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di “ulteriori forme di

collaborazione” tra Corte ed autonomie, ai sensi dell’art. 7, comma 8 della l. n.

131/2003;

VISTO il Decreto del Presidente della Corte dei conti n. 153 del 18/5/2020,

recante “Regole tecniche e operative in materia di svolgimento delle camere di consiglio

e delle adunanze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti dei magistrati nelle

funzioni di controllo della Corte dei conti”;

VISTA la richiesta di parere presentata in data 9 ottobre 2020 dal Sindaco del

comune di Massa, come di seguito meglio specificata;

VISTA l’ordinanza presidenziale con cui è stata convocata la Sezione per

l’odierna adunanza;

UDITO il relatore Vincenzo Del Regno;

PREMESSO IN FATTO

Con nota acquisita al protocollo della Sezione in data 9 ottobre 2020 al n. 7412,

per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali, il Sindaco del comune di

Massa ha formulato la seguente richiesta di parere ex art. 7, comma 8, l. n.

131/2003: “Si chiede di conoscere se, alla luce della Deliberazione della Corte dei

conti – Sezione delle Autonomie – n. 9/SEZAUT/2019/2019/QMIG, sia possibile

riconoscere, ai membri del Consiglio di Amministrazione di un’Azienda

pubblica di Servizi alla Persona (ASP ex IPAB) un compenso, anche in virtù del

prevalente orientamento giurisprudenziale che equipara le ASP alle Aziende

Speciali”.

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A tal fine, il Sindaco rappresenta che i membri del Consiglio di

Amministrazione percepiscono un gettone di presenza e che l’Azienda – il cui

patrimonio iniziale di dotazione è costituito da una donazione privata - svolge

servizio di assistenza agli anziani non autosufficienti, remunerato attraverso il

pagamento di rette poste a carico sia degli utenti che del Comune (per la quota

sociale) e dell’Azienda USL (per la quota sanitaria).

CONSIDERATO IN DIRITTO

Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla A.G. contabile in tema

di pareri da esprimere ex art. 7, comma 8, l. n. 131/2003, occorre verificare in via

preliminare l’integrazione dei necessari requisiti di ammissibilità, soggettiva e

oggettiva.

Il primo requisito esige che la richiesta provenga dal legale rappresentante

dell’ente, attraverso il Consiglio delle autonomie locali, ove costituito.

Sotto il profilo dell’ammissibilità oggettiva, viene invece in evidenza

l’attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica, così come nel tempo

perimetrata dalla giurisprudenza contabile (in particolare, deliberazione Sezione

delle Autonomie n. 5/2006 e deliberazione Sezioni Riunite in sede di controllo n.

54/2010): ciò in quanto l’attività consultiva svolta ai sensi dell’art. 7, comma 8,

della l. n. 131/20036 deve essere intesa non quale funzione di consulenza di

portata generale, e quindi estesa a tutti i settori dell’azione amministrativa, bensì

limitata ad una singola materia, quella appunto della contabilità pubblica,

secondo le espresse disposizioni del legislatore. Il quesito, inoltre, deve rivestire

i caratteri della generalità ed astrattezza, così da escludere che la Sezione

regionale di controllo possa ingerirsi nella concreta attività gestionale dell’ente,

ovvero esprimere valutazioni in merito a singoli procedimenti o comportamenti,

finendo in tal modo per interferire con le attività di altri organi magistratuali.

Tanto premesso, per quanto riguarda il profilo soggettivo, la richiesta risulta

ammissibile, seppur con le precisazioni che seguono.

Nel caso che ci occupa, la richiesta di parere, pur presentata dal Sindaco, quale

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legale rappresentante dell’Ente, per il tramite del Consiglio delle Autonomie

Locali, concerne in realtà scelte gestionali e finanziarie relative ad un soggetto

che non rientra tra quelli legittimati a richiedere pareri ex art. 7, comma 8 l.. n.

131/2003), qual è l’ASP.

Ciononostante, come già rilevato in altra occasione (del. n. 319/2019/PAR), la

Sezione ritiene la richiesta ammissibile soggettivamente atteso che il Comune

richiedente – ai sensi dell’art. 14, comma 2 l.r. 43/2004, recante “Riordino e

trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB). Norme sulle

aziende pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni particolari per la IPAB Istituto

degli Innocenti di Firenze” –esercita nei confronti dell’ASP poteri di vigilanza,

controllo e indirizzo, per cui la soluzione del quesito deve ritenersi funzionale

all’esercizio delle prerogative attribuite per legge all’Ente richiedente.

Tale conclusione risulta del resto conforme al principio affermato dalla

Sezione delle Autonomie (delib. n. 4/SEZAUT/2014/QMIG), secondo cui: “[…]

può, quindi, ritenersi che la legittimazione soggettiva alla richiesta di parere alle

Sezioni regionali di controllo non viene meno nei casi in cui il criterio orientativo

che si chiede di esprimere sia destinato ad avere effetti nella sfera operativo-

amministrativa di un soggetto diverso dal richiedente, purché sia giustificato

dall’esercizio di attribuzioni intestate all’ente formalmente legittimato. Resta

fuori da quest’ambito solo la mera funzione di “nuncius” che il soggetto

legittimato potrebbe assumere, ove si limitasse solo a proporre una questione

interpretativa la cui soluzione non potrebbe avere alcun effetto nell’ambito delle

proprie attribuzioni”.

Ciò posto per quanto riguarda il profilo soggettivo, la Sezione ritiene

parimenti ammissibile la richiesta sotto il profilo oggettivo.

La risoluzione del quesito posto presuppone infatti l’interpretazione di una

norma, quale l’art. 6 comma 2 del D.L. n. 78/2010, unanimemente qualificata

quale norma di contenimento del costo degli apparati amministrativi e, dunque,

riconducibile alla materia della contabilità pubblica per come definita dalla

giurisprudenza del giudice contabile. Stanti però le esigenze di generalità e

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astrattezza connaturate all’attività consultiva ex lege 131 (che mai può

trasformarsi in condivisione di responsabilità gestionale), la Sezione ritiene di

rispondere al quesito formulato limitandosi a fornire la corretta interpretazione

della normativa pertinente, mentre spetterà all’Ente l’applicazione della stessa al

caso concreto.

Nel merito, occorre richiamare la sentenza della Corte costituzionale n.

161/2012, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, rispetto all’art. 117, 3°

comma, della Costituzione, di alcune norme regionali che prevedevano la

corresponsione di un’indennità a favore del Presidente e dei membri del

Consiglio di amministrazione di una (costituenda) Azienda di Servizi alla

Persona. Le disposizioni regionali si ponevano in contrasto con il principio di

coordinamento della finanza pubblica espresso dall’art. 6, comma 2, del D.L. n.

78/2010, convertito dalla l. n. 122/2010, a mente del quale la partecipazione agli

organi collegiali degli enti “che comunque ricevono contributi a carico della

finanza pubblica” è onorifica, e può dar luogo esclusivamente al rimborso delle

spese sostenute, ove previsto dalla normativa vigente, nonché alla

corresponsione, se così già previsto, di un gettone di presenza di importo non

superiore a trenta euro a seduta giornaliera.

Il percorso argomentativo seguito dalla Corte costituzionale fa leva sulla

considerazione che: “nella locuzione generale di enti «che comunque ricevono

contributi a carico delle finanze pubbliche» rientrino non solo quelli che ricevono

erogazioni finanziarie, bensì tutti quelli che ricevono qualunque beneficio in risorse

pubbliche, in grado di incrementare le componenti attive del bilancio dell’ente

destinatario o di diminuirne quelle passive. In proposito non v’è dubbio che le costituende

ASP ricevano diversi cespiti di natura pubblica, sia di carattere finanziario che

patrimoniale”.

A sostegno di tale affermazione, la Consulta richiama numerosi indici

normativi, contenuti tanto nella legge regionale impugnata, quanto nel d.lgs. n.

207/2001, recante “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e di

beneficenza, a norma dell’art. 10 della L. 8 novembre 200, n. 328”.

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In particolare, con riferimento a quest’ultimo, vengono richiamati: l’art. 4,

comma 1, il quale prevede che le ASP subentrino in tutti i rapporti attivi e passivi

delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza dalle quali derivano, con

la conseguenza che rientrano nelle operazioni di successione sia i cespiti

immobiliari che i contributi ed i finanziamenti già attribuiti dalle pubbliche

amministrazioni alle istituzioni; l’art. 4, comma 4, a mente del quale le operazioni

di trasformazione delle IPAB in ASP sono incentivate esentando i relativi atti

dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali; l’art. 14, laddove tra i ricavi della

ASP vengono inseriti anche i “trasferimenti”; l’art. 19, che prevede la possibilità

di erogare contributi ed incentivi alle fusioni di più istituzioni, eventualmente

anche disciplinando procedure semplificate di fusione ed istituendo forme di

incentivazione mediante iscrizione di un apposito fondo nel bilancio regionale.

Facendo applicazione del principio affermato nella predetta pronuncia, la

Sezione non può che ribadire il divieto di corresponsione di compensi, anche alla

luce della disciplina regionale (l.r. n. 43/2004), la quale espressamente prevede a

favore delle ASP la possibilità di ricevere trasferimenti da enti pubblici e privati

(art. 13) nonché di giovarsi della riduzione ovvero dell’estinzione del pagamento

dei tributi comunali e provinciali di pertinenza (art. 31). A ciò si aggiunge quanto

disposto dall’art. 10, ai sensi del quale la ASP subentra in tutti i rapporti giuridici

attivi e passivi – ivi compreso, per espressa indicazione, anche il diritto di

proprietà – intestati alla IPAB. Si richiamano a tale proposito le conformi delibere

nn. 29 e 40 del 2018 di questa Sezione.

Ribadito il principio di carattere generale del divieto di corresponsione di

compensi ai componenti il Consiglio di amministrazione di una ASP, occorre

peraltro richiamare quanto affermato dalla Sezione delle Autonomie nella delib.

n. 9/SEZAUT/2019/QMIG, citata anche dal Comune richiedente, ed alla quale

questa Sezione regionale è tenuta a conformarsi.

In tale delibera, il giudice contabile in sede nomofilattica ha risolto

un’apparente aporia del sistema, nel quale convivono norme a prima vista

inconciliabili: da un lato l’art. 6, comma 2, d.l. n. 78/2010, più volte citato, che

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nega la corresponsione di compensi ai componenti del Consiglio di

amministrazione di una azienda speciale; dall’altro, l’art. 1, comma 554, l. n.

147/2013 (sopravvenuto) che, invece, prevedendo la decurtazione di tali

compensi in presenza di un risultato economico negativo nei tre esercizi

precedenti al 2015, presuppone la titolarità dei compensi stessi in capo ai

componenti degli organi collegiali di aziende speciali.

Il parametro individuato dalla Sezione delle autonomie per determinare la

remunerabilità della partecipazione agli organi collegiali è quello della effettiva

ricezione del contributo pubblico da parte dell’Azienda speciale. Secondo la

Sezione, pertanto, il principio della gratuità degli incarichi dei componenti del

consiglio di amministrazione, ai sensi del citato art. 6, andrebbe affermato

allorché l’azienda speciale “viva” effettivamente delle risorse dell’ente locale,

ricevendone in concreto contributi; allorché invece essa non abbia di fatto

usufruito di contributi a carico delle finanze pubbliche, è ammissibile la

corresponsione di un compenso ai componenti del consiglio di amministrazione,

compenso che sarà tuttavia soggetto alla decurtazione prevista dall’art. 1, comma

554, l. 147/2013, laddove ne ricorrano i presupposti. Al fine di orientare verso la

corretta applicazione dei principi enunciati, la Sezione delle Autonomie ha avuto

peraltro cura di chiarire che “la nozione di ‘contributi a carico delle finanze

pubbliche’ di cui all'art. 6, comma 2, d.l. n. 78/2010, non comprende il

conferimento del capitale di dotazione iniziale, né le erogazioni a titolo di

contratto di servizio”.

Così delineati i principi giurisprudenziali rilevanti in materia, al fine di

determinare l’ammissibilità o meno di un compenso per la partecipazione al

consiglio di amministrazione (al di là del gettone di presenza non eccedente i 30

euro a seduta, che è già previsto nel caso di specie), spetterà al comune istante

verificare se, in concreto, l’ASP usufruisca di contributi a carico delle finanze

pubbliche, tenendo a tal fine presenti sia le affermazioni della Corte

costituzionale nella pronuncia sopra richiamata (la nozione di contribuzione

pubblica copre, oltre alle erogazioni finanziarie propriamente dette “qualunque

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beneficio in risorse pubbliche, in grado di incrementare le componenti attive del bilancio

dell’ente destinatario o di diminuirne quelle passive”), sia le precisazioni della Sezione

delle autonomie (dai contributi pubblici sono esclusi i fondi di dotazione e le

erogazioni a titolo di contratto di servizio).

Tale verifica circostanziata dovrà essere condotta tenendo conto anche di

quanto previsto dagli atti amministrativi che regolano la vita dell’ASP ed i suoi

rapporti con l’Ente.

* * *

Nelle suesposte considerazioni è il parere della Corte dei conti - Sezione

regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal

comune di Massa, con la nota in epigrafe indicata.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Presidente del Consiglio

delle autonomie locali della Regione Toscana e, per conoscenza, al Sindaco del

Comune richiedente.

Così deciso nella Camera di consiglio da remoto del 30 novembre 2020.

Il relatore Il presidente
Vincenzo Del Regno Maria Annunziata Rucireta

(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 30 novembre 2020.
Il funzionario preposto al Servizio di supporto
Claudio Felli

(firmato digitalmente)

Allegati
Testo atto (112.49 KB)
Data
Oggetto
Comune di MASSA – Richiesta di parere in materia di remunerabilità della partecipazione agli organi collegiali di un’ASP
id
Q9eca0_OT_iXpBNoBGANhA
Anno
2020
Numero
87/2020/PAR
Mostra in CdA

Ultimo aggiornamento: 05/02/2026

Inviato da f.consumi il 16 Agosto 2025
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