Del

Del. n. 1/2021/PAR

Sezione regionale di controllo per la Toscana

composta dai magistrati:

Maria Annunziata RUCIRETA Presidente

Nicola BONTEMPO Consigliere

Mauro NORI Consigliere

Francesco BELSANTI Consigliere

Vincenzo DEL REGNO Consigliere, relatore

Paolo BERTOZZI Consigliere

Patrizia IMPRESA Consigliere

Fabio ALPINI Referendario

Rosaria DI BLASI Referendario

Anna PETA Referendario

nell’adunanza del 25 febbraio 2021 svolta da remoto ex art. 85, comma 3, lett.

e) del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020 n. 27,

emergenza epidemiologica COVID-19;

VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. n.

1214 del 12/7/1934, e successive modificazioni;

VISTA la l. n. 20 del 14/1/1994, recante disposizioni in materia di

giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;

VISTA la l. n. 131 del 5/6/2003, recante disposizioni per l’adeguamento

dell’ordinamento della Repubblica alla l. cost. n. 3 del 18/10/2001;

VISTO il regolamento n. 14/2000 per l’organizzazione delle funzioni di

controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite in data

16/06/2000, e successive modificazioni;

VISTE le deliberazioni della Sezione Autonomie approvate nelle adunanze

del 27/4/2004 e del 4/6/2009, aventi ad oggetto indirizzi e criteri generali per

l’esercizio dell’attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 5/AUT/2006, che

ha precisato i soggetti legittimati alla richiesta e l'ambito oggettivo della

funzione consultiva intestata alle Sezioni territoriali;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n.

54/CONTR/10;

VISTA la convenzione del 16/6/2006 tra Sezione regionale di controllo,

Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di

“ulteriori forme di collaborazione” tra Corte ed autonomie, ai sensi dell’art. 7,

comma 8 della l. n. 131/2003;

VISTO il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 139 del 3 aprile 2020,

recante “Regole tecniche ed operative in materia di coordinamento delle Sezioni

regionali di controllo in attuazione del decreto legge n. 18/2020”, nonché il decreto

presidenziale 18 maggio 2020, contenente “Regole tecniche e operative in materia di

svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenza e firma

digitale dei provvedimenti dei magistrati nelle funzioni di controllo della Corte dei

conti;

VISTA la richiesta di parere presentata in data 21 ottobre 2020 dal Sindaco

del comune di Pienza, come di seguito meglio specificata;

VISTA l’ordinanza presidenziale con cui è stata convocata la Sezione per

l’odierna adunanza;

UDITO il relatore, consigliere Vincenzo Del Regno;

PREMESSO IN FATTO

Con nota acquisita al protocollo della Sezione in data 21 ottobre 2020 al n.

7680, il Sindaco del comune di Pienza ha formulato - per il tramite del Consiglio

delle Autonomie Locali - richiesta di parere ex art. 7, comma 8, L. n. 131/2003.

Il Comune istante, richiamata la disciplina vigente in materia di assunzioni,

afferma di disporre di capacità assunzionale per l’anno 2021, rappresentando al

contempo la necessità di istituire nuove posizioni organizzative attesa la “fase

di profonda riorganizzazione” in cui versa.

Ciò posto, l’Ente chiede se sia possibile utilizzare parte delle risorse destinate

alle assunzioni per finanziare il trattamento accessorio di nuove posizioni

organizzative, contestualmente riducendo gli spazi assunzionali nel periodo

2021/2024, così come previsto dall'art. 11 bis, comma 2, del DL n. 135/2018.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla giurisprudenza

contabile in tema di pareri ex art. 7, comma 8, l. n. 131/2003, occorre verificare

in via preliminare l’integrazione dei requisiti di ammissibilità, sotto il duplice

profilo soggettivo (legittimazione dell’organo richiedente) ed oggettivo (quesito

generale ed astratto attinente alla materia della contabilità pubblica).

Nel caso di specie, la richiesta presentata dal comune di Pienza soddisfa

entrambi i suddetti requisiti.

La stessa, difatti, risulta provenire dal Sindaco quale legale rappresentante

dell’Ente, per il tramite del Consiglio delle autonomie locali.

La richiesta di parere, inoltre, attiene a questione pacificamente riconducibile

alla materia della “contabilità pubblica” nella sua accezione unitaria e dinamica,

così come nel tempo perimetrata dal giudice contabile, concretandosi

nell’interpretazione di disposizioni di legge, quali l’art. 23, comma 2, del DL n.

75/2017 e l’art. 11 bis DL n. 135/2018, pacificamente qualificate quali norme di

contenimento della spesa pubblica (e segnatamente dei limiti quantitativi posti

all’ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del

personale), la cui applicazione è in grado di ripercuotersi direttamente sulla

sana gestione finanziaria dell'ente e sui pertinenti equilibri di bilancio. La

richiesta, infine, presenta gli ulteriori necessari requisiti di generalità ed

astrattezza.

Nel merito, la Sezione ritiene di dare risposta negativa al quesito posto dal

Sindaco del comune di Pienza, per le ragioni di seguito rappresentate.

Il quesito fa leva sull'art. 11 bis, comma 2, del citato DL 135, per sollecitare la

disapplicazione del limite posto dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017

all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento

accessorio del personale, anche di livello dirigenziale.

Dispone il detto art. 11 bis, comma 2, che: "Fermo restando quanto disposto

dall’art. 1 commi 557-quater e 562 L. n. 296/2006, per i comuni privi di

posizioni dirigenziali, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto

legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica al trattamento accessorio dei

titolari di posizione organizzativa di cui agli articoli 13 e seguenti del contratto

collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto

funzioni locali - Triennio 2016-2018, limitatamente al differenziale tra gli

importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di

entrata in vigore del predetto CCNL e l'eventuale maggiore valore delle

medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'articolo

15, commi 2 e 3, del medesimo CCNL, attribuito a valere sui risparmi

conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle

assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono contestualmente

ridotte del corrispondente valore finanziario”.

Ratio della norma appena citata è con tutta evidenza quella di introdurre una

deroga all’art. 23, comma 2 D. Lgs. n. 75/2017 (richiamato anche dall’art. 33,

comma 2, ultimo periodo, del DL n. 34/2019 in riferimento ai limiti del

trattamento accessorio del personale); tale deroga consente, ai soli comuni privi

di dirigenza, di sottrarre dall’applicazione del limite di cui al citato art. 23

(consistente nell'invarianza della spesa relativa al trattamento accessorio del

personale rispetto agli importi del 2016) le indennità dei soggetti titolari di

posizione organizzativa, attingendo alle risorse disponibili per le assunzioni di

personale a tempo indeterminato, ma ciò soltanto a concorrenza del

differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già

attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l'eventuale

maggiorazione delle medesime retribuzioni successivamente attribuita ai sensi

dell'articolo 15, commi 2 e 3, del medesimo CCNL. Restano fermi in ogni caso i

limiti di spesa per il personale di cui ai commi 557 quater e 562 della L. n.

296/2006.

Il già chiaro tenore letterale della norma ed il suo ambito di applicazione

risultano ancor più evidenti laddove si legga l’art. 11 bis citato in combinato

disposto con le previsioni recate dal nuovo CCNL - Comparto Enti Locali, ed in

particolare con gli artt. 13, comma 3, e 67, comma 7.

In particolare, l’art. 13 cit. consentiva la prosecuzione ovvero la proroga degli

incarichi di posizione organizzativa già conferiti ai sensi dei precedenti CCNL

ed ancora in corso “… fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni

organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi

criteri generali previsti dal comma 1 dell’art 14 e, comunque, non oltre un anno

dalla data di sottoscrizione del presente CCNL”, ovvero fino al 20 maggio 2019

(sottol. del relatore). Peraltro, come precisato dall’ARAN, entro tale data gli

incarichi di posizione organizzativa prorogati o proseguiti ex art. 13, comma 3,

del CCNL come pure quelli conferiti durante la fase transitoria di adeguamento

alla nuova disciplina, dovevano necessariamente cessare alla fine del periodo

transitorio, anche laddove aventi scadenza naturale oltre detta data (CFL6 e

CFL5 del settembre 2018).

L’art. 67, comma 7 CCNL, dal canto suo, espressamente dispone: “La

quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli

incarichi di posizione organizzativa, di cui all’art. 15, comma 5, deve comunque

avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2, del D. Lgs. n.

75/2017”. Come precisato dalla Sezione delle autonomie con delib. n.

19/2018/QMIG, solo gli incrementi del fondo risorse decentrate di cui alle

lettere a) e b) del comma 2 art. 67 CCNL sono sottratti ai limiti di crescita dei

fondi previsti dalle norme vigenti (tra queste, l’art. 23 comma 2 D. Lgs.

75/2017), in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e

previste nei quadri di finanza pubblica.

Ciò detto, e con precipuo riferimento alle finalità perseguite dall’art. 11 bis,

comma 2, del DL n. 135/2018, risulta evidente come la disposizione richiamata

sia norma di stretta interpretazione, rappresentando una deroga concessa in

sede di prima applicazione del nuovo sistema di pesatura delle indennità delle

posizioni organizzative. Laddove, infatti, a seguito dell’aggiornamento di tale

sistema, fosse sorta la necessità di adeguare in rialzo l’indennità delle posizioni

organizzative già istituite ed ancora in atto ai sensi dell’art. 13 comma 3 CCNL,

l’applicazione del meccanismo di cui all’art. 11 bis avrebbe evitato l’operatività

del regime ordinario, sottraendo al tetto di spesa previsto per il salario

accessorio del personale le somme corrisposte a titolo di indennità.

A tal proposito, non pare fuor d’opera ricordare come la magistratura

contabile, chiamata a esprimersi in merito a fattispecie ricadenti nell'ambito del

suddetto art. 13, comma 3 CCNL, ma in epoca antecedente all’entrata in vigore

del ridetto art. 11 bis, avesse ritenuto che “[…] le risorse destinate a remunerare

le indennità, di posizione e risultato, spettanti ai titolari di posizione

organizzativa, anche dopo l’aggiornamento dei valori minimi e massimi

contenuto nell’art. 15, comma 2, del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018,

debbano complessivamente osservare, sommate alle risorse confluenti nei fondi

per la contrattazione integrativa, di cui all’art. 67 del medesimo CCNL, il limite

di finanza pubblica posto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, come,

peraltro, precisato dall’art. 67, comma 7, del ridetto CCNL (salve le facoltà di

rimodulazione, ad invarianza complessiva di spesa, previste dagli artt. 15,

comma 7, e 7, comma 4, lett. u)” (sul punto, Sezione Lombardia delib. n.

200/2018/PAR; in termini Sezione Basilicata delib. n. 2/2019/PAR).

Con riferimento, poi, al contenuto della norma, può senz'altro affermarsi che

l’art. 11, comma 2, DL n. 135/2018 esplica i propri effetti con riferimento alle

sole posizioni organizzative istituite in base ai CCNL precedenti a quello

sottoscritto nel 2018 ed ancora in essere alla data di entrata in vigore di

quest’ultimo, in quanto prorogate o proseguite ai sensi dell’art. 13 comma 3 del

medesimo CCNL (o conferite nel corso del periodo transitorio), risultando

invece preclusa l’applicazione nel caso di posizioni organizzative istituite ai

sensi del nuovo CCNL, rispetto alle quali vale pertanto il tetto fissato dall’art.

23, comma 2, del DL n. 75/2017 (in termini, Sezione Lombardia, delib. n.

210/2019/PAR).

Può dunque affermarsi che l’operatività della disciplina recata dall’art. 11 bis

comma 2 del DL n. 135/2018 si sia di fatto esaurita al 20 maggio 2019, data

entro la quale le posizioni organizzative ricadenti nell’ambito (soggettivo) di

applicazione dell’art. 11 bis medesimo dovevano comunque cessare, così come

chiaramente previsto dall’art. 13 comma 3 CCNL e come chiarito dall’ARAN.

Opinare diversamente, e dunque ammettere che l’art. 11 bis possa esplicare

efficacia anche oltre il 20 maggio 2019, sarebbe come ammettere una capacità

ultrattiva della disposizione in parola, che non può ritenersi consentita.

Conclusivamente, le considerazioni svolte non consentono l’applicazione del

meccanismo previsto dall’art. 11 bis, comma 2, del DL n. 135/2018 a posizioni

organizzative di nuova istituzione e, comunque, oltre il termine del 20 maggio

2019, in quanto trattasi di norma di stretta applicazione volta a disciplinare,

all’indomani della sottoscrizione del nuovo CCNL comparto enti locali, un

particolare aspetto del regime transitorio dal vecchio al nuovo sistema di

pesatura delle posizioni organizzative.

* * *

Nelle suesposte considerazioni è il deliberato della Corte dei conti - Sezione

regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal

comune di Pienza, con la nota in epigrafe indicata.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Presidente del Consiglio

delle autonomie locali della Regione Toscana e, per conoscenza, al Sindaco del

Comune richiedente.

Così deciso nella Camera di consiglio da remoto del 25 febbraio 2021.

Il relatore Il presidente
Vincenzo Del Regno Maria Annunziata Rucireta
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 26 febbraio 2021.
Il funzionario preposto al Servizio di supporto
Claudio Felli

(firmato digitalmente)

Allegati
Testo atto (113.67 KB)
Data
Oggetto
Comune di Pienza (SI) - Richiesta di parere da parte del sindaco in materia di personale ( trattamento accessorio).
id
Jhq6a_4ZS-KmOObZC4UCvQ
Anno
2021
Numero
1/2021/PAR
Mostra in CdA

Ultimo aggiornamento: 05/02/2026

Inviato da f.consumi il 16 Agosto 2025
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