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Del. n. 64 /2021/PAR

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Maria Annunziata RUCIRETA Presidente

Nicola BONTEMPO Consigliere, Relatore

Francesco BELSANTI Consigliere

Paolo BERTOZZI Consigliere

Patrizia IMPRESA Consigliere

Fabio ALPINI Primo Referendario

Rosaria DI BLASI Referendario

Anna PETA Referendario

VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il t.u. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio

1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di

giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;

VISTO il regolamento (14/2000) per l’organizzazione delle funzioni di

controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei

conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTA la L.R. n.22/1998, poi sostituita dalla L.R. n. 36/2000, istitutiva del

Consiglio delle Autonomie Locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per

l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18

ottobre 2001, n. 3;

VISTE le deliberazioni della Sezione Autonomie approvate nelle

adunanze del 27 aprile 2004 e del 4 giugno 2009, aventi ad oggetto indirizzi e

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criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva da parte delle Sezioni

regionali di controllo;

VISTO l’art. 85 del d.l. n.18 del 2020, come modificato dalla legge di

conversione n.27 del 2020 e, successivamente, dai dd.ll. n.23 del 2020, n.28 del

2020 e n.104 del 2020, ed in particolare il comma 8-bis ult. periodo, secondo cui

“Le udienze, le adunanze e le camere di consiglio possono essere svolte mediante

collegamento da remoto, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, secondo le

modalità tecniche definite ai sensi dell'articolo 6 del codice di cui al decreto legislativo 26

agosto 2016, n. 174”;

VISTE le “Regole tecniche e operative in materia di svolgimento delle

camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenze e firma digitale dei

provvedimenti dei magistrati nelle funzioni di controllo della Corte dei conti”,

emanate dal Presidente della Corte dei conti con decreto del 18 maggio 2020;

VISTA la richiesta di parere come infra meglio indicata;

VISTA l’ordinanza presidenziale con cui è stata convocata la Sezione per

l’odierna adunanza;

UDITO nella camera di consiglio il relatore, Cons. Nicola Bontempo;

RITENUTO IN FATTO

Il Consiglio delle autonomie locali - con nota 2 luglio 2021 prot. n.10493,

pervenuta a questa Sezione regionale in pari data (prot. n.5947) - ha inoltrato a

questa Sezione una richiesta di parere del Sindaco di Pieve Santo Stefano (AR)

recante quesito del seguente testuale tenore: “Può un Comune, che non ha

organizzato l’ufficio per tempo, trattenere in servizio la dipendente che compie a breve 65

anni e che ha maturato 45 anni di contributi, quindi tutti i contributi previdenziali

sufficienti ad accedere alla pensione anticipata?”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla A.G. contabile in

tema di pareri da esprimere ex art.7, comma 8, l. n. 131/2003, occorre verificare

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in via preliminare se la richiesta di parere presenti i necessari requisiti di

ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione

dell’organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo (attinenza alla materia della

contabilità pubblica; carattere generale ed astratto dei quesiti).

Nella specie, la richiesta, ammissibile sul piano soggettivo siccome

formulata dal Sindaco tramite il Consiglio delle Autonomie Locali, si palesa, di

contro, inammissibile sul piano oggettivo per le ragioni di seguito esposte.

Come accennato, l’ammissibilità oggettiva delle richieste di parere è

subordinata a due fondamentali condizioni, coerenti con la considerazione che la

funzione consultiva prevista dall’art. 7 co. 8 L. 131/2003 intesta alla Corte il

compito di esprimere, nell’interesse del corretto dispiegarsi dell’ordinamento

giuridico contabile pareri di mera legittimità emessi da un organo terzo di natura

magistratuale e ad indipendenza costituzionalmente tutelata alla stregua ed a

tutela esclusivamente del diritto oggettivo.

Occorre, in primo luogo, che la richiesta di parere sia ascrivibile alla

materia della contabilità pubblica. In proposito, con pronunzia in sede

nomofilattica ex art. 17 co. 31 D.L. n. 78/2009 s.m.i. le Sezioni Riunite di questa

Corte (del. n.54/2010) hanno confermato l’orientamento già assunto dalla

Sezione Autonomie (del. n. 5/2006) secondo cui la nozione di ”contabilità

pubblica” ai fini dell’attività consultiva non può interpretarsi in modo da

vanificare il limite posto dallo stesso legislatore, estendendo l’attività consultiva

stessa a tutti i settori dell’azione amministrativa, ma deve invece ritenersi

attinente ad “un ambito limitato alle normative e ai relativi atti applicativi che

disciplinano in generale l’attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi

di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci ed i relativi equilibri,

l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del

patrimonio, la gestione della spesa, l’indebitamento, la rendicontazione ed i relativi

controlli”; di talché l’attività consultiva è da ritenersi limitata agli atti generali,

ovvero atti o schemi di normazione primaria (leggi, statuti) o secondaria

(regolamenti di contabilità), o inerenti all’interpretazione di norme volte al

coordinamento della finanza pubblica, nonché in merito a soluzioni tecniche

rivolte ad assicurare la necessaria armonizzazione nella compilazione dei bilanci

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e dei rendiconti, o attinenti alla preventiva valutazione di formulari e scritture

contabili che gli enti intendessero adottare. In particolare, è stato escluso ai fini

di che trattasi rilevi la sussistenza di riflessi finanziari dell’attività

amministrativa, poiché comportando di regola quest’ultima direttamente o

indirettamente l’impiego diretto o indiretto di risorse finanziarie si perverrebbe

per tale via ad una indefinita dilatazione della suddetta nozione di “contabilità

pubblica” attraverso un’interpretazione sostanzialmente abrogante del limite

oggettivo in parola. Infatti, “ciò non solo rischierebbe di vanificare lo stesso limite

imposto dal legislatore, ma comporterebbe l’estensione dell’attività consultiva delle

Sezioni regionali a tutti i vari ambiti dell’azione amministrativa con l’ulteriore

conseguenza che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti diventerebbero

organi di consulenza generale delle autonomie locali. In tal modo, la Corte verrebbe, in

varia misura, inserita nei processi decisionali degli enti, condizionando quell’attività

amministrativa su cui è chiamata ad esercitare il controllo che, per definizione, deve essere

esterno e neutrale” (Sez. Autonomie, n.5/2006 cit.). Dunque, la nozione di

contabilità pubblica “non può ampliarsi al punto da ricomprendere qualsivoglia attività

degli Enti che abbia, comunque, riflessi di natura finanziaria e/o patrimoniale. Se è vero,

infatti, che ad ogni provvedimento amministrativo può seguire una fase contabile, attinente

all’amministrazione di entrate e spese ed alle connesse scritture di bilancio, è anche vero che

la disciplina contabile si riferisce solo a tale fase discendente, distinta da quella sostanziale,

antecedente, del procedimento amministrativo, non disciplinata dalla normativa contabile.”

(Sez. Autonomie, del. n. 11/2020; in termini v. id. n.17/2020).

In secondo luogo è necessario che la richiesta di parere, pur senza

trasmodare in una assoluta astrattezza tale da impedire di individuare uno

specifico e concreto interesse ad ottenere la pronunzia, abbia riguardo a quesiti

interpretativi di carattere generale che - secondo il principio enunciato dalla

citata pronunzia n. 5/2006 della Sezione Autonomie – non siano direttamente

funzionali all’adozione di specifici atti di gestione afferenti all’ambito delle scelte

discrezionali dell’amministrazione e che, pertanto, non comportino un’ingerenza

della Corte in singole e specifiche attività gestionali e vicende amministrative in

itinere (o addirittura inerenti atti o condotte già adottati) né valutazione di

concreti comportamenti amministrativi (in termini, da ultimo, Sez. Autonomie,

n.17/2020; Toscana, n.16/2020; id., n.3/2021; Basilicata, n.52/2020; V. Aosta,

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n.3/2020) o inerenti fatti oggetto di indagini o giudizi di responsabilità

amministrativo-contabile o penale o di altri contenziosi giudiziari (v. da ultimo

Sez. Autonomie n.24/2019). In particolare è stato evidenziato, che “il fatto, alla cui

regolazione è destinata la norma da interpretare, non sarà un fatto storico concreto, come

avviene nelle controversie da risolvere in sede giurisdizionale, ma la sua

concettualizzazione ipotetica, restando in tal modo assicurata l’esclusione di un

coinvolgimento della Sezione regionale in specifiche problematiche gestionali o

addirittura strumentali” e che la “inammissibilità oggettiva delle richieste di parere …

può quindi essere sostenuta anche dall’apprezzamento dei possibili contrasti che i pareri

potrebbero avere con successive pronunce giurisdizionali della Corte dei conti o di altri

giudici, a cominciare da quello penale” Sez. Autonomie, n.17/2020).

Orbene, nel caso di specie la richiesta di parere di che trattasi risulta

oggettivamente inammissibile, per due distinte e autonome ragioni, e cioè: sia

perché essa - involgente la disciplina del rapporto di lavoro pubblico cd.

privatizzato e la disciplina previdenziale - riguarda questione che non può

utilmente sussumersi nell’ambito della contabilità pubblica, come dianzi definita

(in termini v. Veneto, n.1/2015; Lombardia, n.508/2013; Campania, n.182/2012;

Calabria, n.820/2009; Molise, 30/2009); sia perché essa difetta dei necessari

requisiti di generalità ed astrattezza, richiedendo alla Sezione non di esprimere

un orientamento ermeneutico su temi generali e astratti bensì di esprimersi, con

una evidente valenza endoprocedimentale, su di una specifica e concreta vicenda

gestionale e per l’effetto di ingerirsi in decisioni che l’ente si appresta ad

assumere.

P. Q. M.

Nelle suesposte considerazioni è il deliberato di inammissibilità della

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla

richiesta formulata dal Consiglio delle autonomie con nota in epigrafe indicata.

Copia della presente deliberazione è trasmessa al Presidente del Consiglio

delle autonomie locali della Regione Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco di

Pieve Santo Stefano.

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Così deciso in Firenze nella camera di consiglio da remoto del 29 luglio

2021.

Il Relatore/Estensore Il Presidente
(Cons. Nicola BONTEMPO) (Pres. Maria Annunziata RUCIRETA)

Depositata in Segreteria il 30 luglio 2021.
Il funzionario preposto al Servizio di supporto
Claudio FELLI

    1. 2021-07-29T21:49:02+0200
    2. NICOLA BONTEMPO
    1. 2021-07-30T08:44:15+0200
    2. MARIA ANNUNZIATA RUCIRETA
    1. 2021-07-30T09:06:27+0200
    2. CLAUDIO FELLI
Allegati
Testo atto (242.46 KB)
Data
Oggetto
Comune di Pieve Santo Stefano (AR) - Richiesta di parere del Sindaco in materia di "trattenimento in servizio" di una dipendente che ha maturato tutti i requisiti per accedere alla pensione anticipata.
id
Bxm_0PyXSBOyQkpCPeUjpg
Anno
2021
Numero
64/2021/PAR
Mostra in CdA

Ultimo aggiornamento: 05/02/2026

Inviato da f.consumi il 16 Agosto 2025
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