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Del. n. 88/2021/PAR

Sezione regionale di controllo per la Toscana

composta dai magistrati:

Maria Annunziata RUCIRETA Presidente

Nicola BONTEMPO Consigliere

Francesco BELSANTI Consigliere, relatore

Paolo BERTOZZI Consigliere

Patrizia IMPRESA Consigliere

Fabio ALPINI Primo Referendario

Rosaria DI BLASI Referendario

Anna PETA Referendario

nell’adunanza del 25 novembre 2021 svolta da remoto ex art. 85, comma 3, lett.

e) del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020 n. 27,

emergenza epidemiologica COVID-19;

VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. n. 1214

del 12/07/1934, e successive modificazioni;

VISTA la l. n. 20 del 14/1/1994, recante disposizioni in materia di

giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;

VISTA la l. n. 131 del 5/6/2003, recante disposizioni per l’adeguamento

dell’ordinamento della Repubblica alla l. cost. n. 3 del 18/10/2001;

VISTO il regolamento n. 14/2000 per l’organizzazione delle funzioni di

controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite in data

16/06/2000, e successive modificazioni;

VISTE le deliberazioni della Sezione Autonomie approvate nelle adunanze del

27/4/2004 e del 4/6/2009, aventi ad oggetto indirizzi e criteri generali per

l’esercizio dell’attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo;

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VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 5/AUT/2006, che ha

precisato i soggetti legittimati alla richiesta e l’ambito oggettivo della funzione

consultiva intestata alle Sezioni territoriali;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n.

54/CONTR/10;

VISTA la convenzione del 16/06/2006 tra Sezione regionale di controllo,

Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di

“ulteriori forme di collaborazione” tra Corte ed autonomie, ai sensi dell’art. 7,

comma 8 della l. n. 131/2003;

VISTO il Decreto del Presidente della Corte dei conti, n. 139 del 3 aprile 2020,

recante “Regole tecniche ed operative in materia di coordinamento delle Sezioni regionali

di controllo in attuazione del decreto legge n. 18/2020”, nonché il decreto

presidenziale 18 maggio 2020, contenente “Regole tecniche e operative in materia di

svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenza e firma digitale

dei provvedimenti dei magistrati nelle funzioni di controllo della Corte dei conti”;

VISTA la richiesta di parere presentata in data 28 ottobre 2021 dal Presidente

della Provincia di Livorno, come di seguito meglio specificata;

VISTA l’ordinanza presidenziale con cui è stata convocata la Sezione per

l’odierna adunanza;

UDITO il relatore consigliere Francesco Belsanti;

PREMESSO IN FATTO

Con nota acquisita al protocollo della Sezione in data 12 novembre 2021 al n.

prot. 8579, il Presidente della Provincia di Livorno - per il tramite del Consiglio

delle Autonomie Locali - ha formulato richiesta di parere ex art. 7, comma 8, L.

n. 131/2003.

La richiesta evidenzia come l’art. 1, comma 677, della legge n. 160/2019 (legge

di bilancio 2020), nel modificare l’art. 51, comma 2 del TUIR, innovi la disciplina

relativa alla tassazione dei buoni pasto. In particolare, la norma prevede

l’esenzione da contributi Inps e da tassazione Irpef per la somma che non eccede

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i 4,00 euro con riferimento ai buoni pasto cartacei (in precedenza la soglia era

fissata a 5,29 euro) e per la somma che non eccede gli 8,00 euro relativamente ai

buoni pasto elettronici (in precedenza la soglia era fissata a 7,00 euro).

Inoltre, sottolinea il Presidente della Provincia nella richiesta, la norma si

riferisce genericamente al “datore di lavoro” senza distinzione tra pubblico e

privato, nell’intento di favorire l’utilizzo dei buoni pasto elettronici.

Pertanto, chiede se, fermi restando i limiti di bilancio ed il rispetto del

contenimento della spesa di personale di cui al comma 557, dell’art. 12 della legge

n. 296 del 2006, la suddetta previsione sia applicabile agli enti locali, con

conseguente possibilità per gli stessi di prevedere buoni pasto elettronici con

valore nominale di 8,00 euro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Secondo gli ormai consolidati orientamenti della giurisprudenza contabile in

tema di pareri ex art. 7, comma 8, l. n. 131/2003, occorre verificare in via

preliminare l’integrazione dei necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il

profilo soggettivo (legittimazione dell’organo richiedente), sia sotto il profilo

oggettivo (attinenza alla materia della contabilità pubblica, così come nel tempo

perimetrata dalle Sezioni riunite e dalla Sezione delle autonomie). Il legittimo

esercizio della funzione consultiva presuppone, inoltre, che la richiesta di parere

contenga quesiti di carattere generale ed astratto, sì da escludere che la Sezione

regionale di controllo possa ingerirsi nella concreta attività gestionale dell’ente

ovvero esprimere valutazioni in merito a specifici procedimenti o

comportamenti, così finendo per interferire con le attività di altri organi

magistratuali.

Nel caso di specie, la richiesta di parere della Provincia di Livorno deve

ritenersi ammissibile sotto il profilo soggettivo, in quanto formulata dal

Presidente della Provincia, quale legale rappresentate dell’Ente, attraverso il

Consiglio delle autonomie locali.

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Allo stesso modo, la richiesta è da considerarsi ammissibile sotto il profilo

oggettivo: essa infatti attiene all’interpretazione di principi generali di

coordinamento di finanza pubblica, quali possono qualificarsi le misure

vincolistiche introdotte dal legislatore per il contenimento della spesa di

personale, che hanno riflessi sulla formazione e gestione dei bilanci pubblici. In

particolare, il quesito chiama in causa la portata applicativa dell’articolo 5,

comma 7, d.l. 95/2012 che, con una disposizione che ha introdotto, a decorrere

dal 1° ottobre 2012, un limite di valore per i buoni pasto (in senso conforme, si

vedano Sezione controllo Toscana, deliberazione n. 187/2011 e Sezione controllo

Emilia-Romagna, deliberazione n. 224/2013).

La richiesta formulata dalla Provincia di Livorno concerne il regime della

tassazione riservato ai buoni pasto, nonché la determinazione del valore

nominale degli stessi.

Nessun dubbio che la norma citata dall’Ente si riferisca anche al datore di

lavoro pubblico in quanto disciplina, con effetti favorevoli rispetto alla

previgente previsione, il regime della tassazione dei buoni pasti destinati al

personale dipendente. Diversamente argomentando si creerebbe una

ingiustificata disparità di trattamento tra dipendenti pubblici e dipendenti

privati.

In realtà, come giustamente osservato dall’Ente richiedente, lo scopo della

norma è quello di incentivare l’adozione dei buoni pasti elettronici da parte dei

datori di lavoro (tanto pubblici che privati).

L’estensione della disciplina citata anche al datore di lavoro pubblico non può

tuttavia avere quale conseguenza indiretta la possibilità di concedere ai

dipendenti provinciali un buono pasto di valore nominale pari a 8,00 euro.

Difatti, l’art. 5 del Decreto-Legge n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012

(nell’ambito della “Spending Review) dispone molto chiaramente che il valore

nominale dei buoni pasto per i dipendenti pubblici non può superare l’importo

di 7,00 euro per singolo buono (previsione che ha superato il vaglio della Corte

Costituzionale con la sentenza n. 225 del 2013).

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Pertanto, nessuna innovazione può derivare dalla norma citata ai fini della

determinazione del valore nominale del buono pasto dei dipendenti pubblici. E

in realtà nessuna novità (sostanziale) si produce anche sotto il profilo del

trattamento fiscale, considerato che l’art. 51, comma 2, del TUIR, anche prima

della modifica normativa sopra richiamata, prevedeva quale limite di esenzione

7,00 euro, ossia il valore nominale massimo attribuibile ai buoni pasto nella

pubblica amministrazione.

Rimane, quindi, immutato il vantaggio del dipendente pubblico che, ora come

allora, non subirà trattenute in busta paga per i buoni pasto riconosciuti dal

datore di lavoro pubblico nei limiti indicati.

* * *

Nelle suesposte considerazioni è il deliberato della Corte dei conti - Sezione

regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dalla

Provincia di Livorno con la nota in epigrafe indicata.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Presidente del Consiglio

delle autonomie locali della Regione Toscana e, per conoscenza, al Presidente

della Provincia della Provincia richiedente.

Così deciso nella Camera di consiglio da remoto del 25 novembre 2021.

Il relatore Il presidente
Francesco Belsanti Maria Annunziata Rucireta
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 14 dicembre 2021
Il funzionario preposto al Servizio di supporto
Claudio Felli

(firmato digitalmente)

Allegati
Testo atto (93.35 KB)
Data
Oggetto
Provincia di Livorno - Richiesta di parere formulata dal Presidente della provincia sulla disciplina relativa alla tassazione dei buoni pasto
id
PWpOe3P2R_S9JjwFq4AMGA
Anno
2021
Numero
88/2021/PAR
Mostra in CdA

Ultimo aggiornamento: 05/02/2026

Inviato da f.consumi il 16 Agosto 2025
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