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Del. n. 88/2021/PAR
Sezione regionale di controllo per la Toscana
composta dai magistrati:
Maria Annunziata RUCIRETA Presidente
Nicola BONTEMPO Consigliere
Francesco BELSANTI Consigliere, relatore
Paolo BERTOZZI Consigliere
Patrizia IMPRESA Consigliere
Fabio ALPINI Primo Referendario
Rosaria DI BLASI Referendario
Anna PETA Referendario
nell’adunanza del 25 novembre 2021 svolta da remoto ex art. 85, comma 3, lett.
e) del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020 n. 27,
emergenza epidemiologica COVID-19;
VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. n. 1214
del 12/07/1934, e successive modificazioni;
VISTA la l. n. 20 del 14/1/1994, recante disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;
VISTA la l. n. 131 del 5/6/2003, recante disposizioni per l’adeguamento
dell’ordinamento della Repubblica alla l. cost. n. 3 del 18/10/2001;
VISTO il regolamento n. 14/2000 per l’organizzazione delle funzioni di
controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite in data
16/06/2000, e successive modificazioni;
VISTE le deliberazioni della Sezione Autonomie approvate nelle adunanze del
27/4/2004 e del 4/6/2009, aventi ad oggetto indirizzi e criteri generali per
l’esercizio dell’attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo;
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VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 5/AUT/2006, che ha
precisato i soggetti legittimati alla richiesta e l’ambito oggettivo della funzione
consultiva intestata alle Sezioni territoriali;
VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n.
54/CONTR/10;
VISTA la convenzione del 16/06/2006 tra Sezione regionale di controllo,
Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di
“ulteriori forme di collaborazione” tra Corte ed autonomie, ai sensi dell’art. 7,
comma 8 della l. n. 131/2003;
VISTO il Decreto del Presidente della Corte dei conti, n. 139 del 3 aprile 2020,
recante “Regole tecniche ed operative in materia di coordinamento delle Sezioni regionali
di controllo in attuazione del decreto legge n. 18/2020”, nonché il decreto
presidenziale 18 maggio 2020, contenente “Regole tecniche e operative in materia di
svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenza e firma digitale
dei provvedimenti dei magistrati nelle funzioni di controllo della Corte dei conti”;
VISTA la richiesta di parere presentata in data 28 ottobre 2021 dal Presidente
della Provincia di Livorno, come di seguito meglio specificata;
VISTA l’ordinanza presidenziale con cui è stata convocata la Sezione per
l’odierna adunanza;
UDITO il relatore consigliere Francesco Belsanti;
PREMESSO IN FATTO
Con nota acquisita al protocollo della Sezione in data 12 novembre 2021 al n.
prot. 8579, il Presidente della Provincia di Livorno - per il tramite del Consiglio
delle Autonomie Locali - ha formulato richiesta di parere ex art. 7, comma 8, L.
n. 131/2003.
La richiesta evidenzia come l’art. 1, comma 677, della legge n. 160/2019 (legge
di bilancio 2020), nel modificare l’art. 51, comma 2 del TUIR, innovi la disciplina
relativa alla tassazione dei buoni pasto. In particolare, la norma prevede
l’esenzione da contributi Inps e da tassazione Irpef per la somma che non eccede
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i 4,00 euro con riferimento ai buoni pasto cartacei (in precedenza la soglia era
fissata a 5,29 euro) e per la somma che non eccede gli 8,00 euro relativamente ai
buoni pasto elettronici (in precedenza la soglia era fissata a 7,00 euro).
Inoltre, sottolinea il Presidente della Provincia nella richiesta, la norma si
riferisce genericamente al “datore di lavoro” senza distinzione tra pubblico e
privato, nell’intento di favorire l’utilizzo dei buoni pasto elettronici.
Pertanto, chiede se, fermi restando i limiti di bilancio ed il rispetto del
contenimento della spesa di personale di cui al comma 557, dell’art. 12 della legge
n. 296 del 2006, la suddetta previsione sia applicabile agli enti locali, con
conseguente possibilità per gli stessi di prevedere buoni pasto elettronici con
valore nominale di 8,00 euro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Secondo gli ormai consolidati orientamenti della giurisprudenza contabile in
tema di pareri ex art. 7, comma 8, l. n. 131/2003, occorre verificare in via
preliminare l’integrazione dei necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il
profilo soggettivo (legittimazione dell’organo richiedente), sia sotto il profilo
oggettivo (attinenza alla materia della contabilità pubblica, così come nel tempo
perimetrata dalle Sezioni riunite e dalla Sezione delle autonomie). Il legittimo
esercizio della funzione consultiva presuppone, inoltre, che la richiesta di parere
contenga quesiti di carattere generale ed astratto, sì da escludere che la Sezione
regionale di controllo possa ingerirsi nella concreta attività gestionale dell’ente
ovvero esprimere valutazioni in merito a specifici procedimenti o
comportamenti, così finendo per interferire con le attività di altri organi
magistratuali.
Nel caso di specie, la richiesta di parere della Provincia di Livorno deve
ritenersi ammissibile sotto il profilo soggettivo, in quanto formulata dal
Presidente della Provincia, quale legale rappresentate dell’Ente, attraverso il
Consiglio delle autonomie locali.
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Allo stesso modo, la richiesta è da considerarsi ammissibile sotto il profilo
oggettivo: essa infatti attiene all’interpretazione di principi generali di
coordinamento di finanza pubblica, quali possono qualificarsi le misure
vincolistiche introdotte dal legislatore per il contenimento della spesa di
personale, che hanno riflessi sulla formazione e gestione dei bilanci pubblici. In
particolare, il quesito chiama in causa la portata applicativa dell’articolo 5,
comma 7, d.l. 95/2012 che, con una disposizione che ha introdotto, a decorrere
dal 1° ottobre 2012, un limite di valore per i buoni pasto (in senso conforme, si
vedano Sezione controllo Toscana, deliberazione n. 187/2011 e Sezione controllo
Emilia-Romagna, deliberazione n. 224/2013).
La richiesta formulata dalla Provincia di Livorno concerne il regime della
tassazione riservato ai buoni pasto, nonché la determinazione del valore
nominale degli stessi.
Nessun dubbio che la norma citata dall’Ente si riferisca anche al datore di
lavoro pubblico in quanto disciplina, con effetti favorevoli rispetto alla
previgente previsione, il regime della tassazione dei buoni pasti destinati al
personale dipendente. Diversamente argomentando si creerebbe una
ingiustificata disparità di trattamento tra dipendenti pubblici e dipendenti
privati.
In realtà, come giustamente osservato dall’Ente richiedente, lo scopo della
norma è quello di incentivare l’adozione dei buoni pasti elettronici da parte dei
datori di lavoro (tanto pubblici che privati).
L’estensione della disciplina citata anche al datore di lavoro pubblico non può
tuttavia avere quale conseguenza indiretta la possibilità di concedere ai
dipendenti provinciali un buono pasto di valore nominale pari a 8,00 euro.
Difatti, l’art. 5 del Decreto-Legge n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012
(nell’ambito della “Spending Review) dispone molto chiaramente che il valore
nominale dei buoni pasto per i dipendenti pubblici non può superare l’importo
di 7,00 euro per singolo buono (previsione che ha superato il vaglio della Corte
Costituzionale con la sentenza n. 225 del 2013).
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Pertanto, nessuna innovazione può derivare dalla norma citata ai fini della
determinazione del valore nominale del buono pasto dei dipendenti pubblici. E
in realtà nessuna novità (sostanziale) si produce anche sotto il profilo del
trattamento fiscale, considerato che l’art. 51, comma 2, del TUIR, anche prima
della modifica normativa sopra richiamata, prevedeva quale limite di esenzione
7,00 euro, ossia il valore nominale massimo attribuibile ai buoni pasto nella
pubblica amministrazione.
Rimane, quindi, immutato il vantaggio del dipendente pubblico che, ora come
allora, non subirà trattenute in busta paga per i buoni pasto riconosciuti dal
datore di lavoro pubblico nei limiti indicati.
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Nelle suesposte considerazioni è il deliberato della Corte dei conti - Sezione
regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dalla
Provincia di Livorno con la nota in epigrafe indicata.
Copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Presidente del Consiglio
delle autonomie locali della Regione Toscana e, per conoscenza, al Presidente
della Provincia della Provincia richiedente.
Così deciso nella Camera di consiglio da remoto del 25 novembre 2021.
Il relatore Il presidente
Francesco Belsanti Maria Annunziata Rucireta
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Depositata in Segreteria il 14 dicembre 2021
Il funzionario preposto al Servizio di supporto
Claudio Felli
(firmato digitalmente)
