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Del. n. 234/2022/PAR

Sezione regionale di controllo per la Toscana

composta dai magistrati:

Maria Annunziata RUCIRETA Presidente

Francesco BELSANTI Consigliere, relatore

Paolo BERTOZZI Consigliere

Patrizia IMPRESA Consigliere

Fabio ALPINI Primo Referendario

Anna PETA Referendario

Nella Camera di consiglio del 24 novembre 2022;

VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. n. 1214

del 12/07/1934, e successive modificazioni;

VISTA la l. n. 20 del 14/1/1994, recante disposizioni in materia di

giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;

VISTA la l. n. 131 del 5/6/2003, recante disposizioni per l’adeguamento

dell’ordinamento della Repubblica alla l. cost. n. 3 del 18/10/2001;

VISTO il regolamento n. 14/2000 per l’organizzazione delle funzioni di

controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite in data

16/06/2000, e successive modificazioni;

VISTE le deliberazioni della Sezione Autonomie approvate nelle adunanze del

27/4/2004 e del 4/6/2009, aventi ad oggetto indirizzi e criteri generali per

l’esercizio dell’attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 5/AUT/2006, che ha

precisato i soggetti legittimati alla richiesta e l’ambito oggettivo della funzione

consultiva intestata alle Sezioni territoriali;

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VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n.

54/CONTR/10;

VISTA la legge regionale n. 22/2008, poi sostituita dalla legge regionale n.

36/2000, istitutiva del Consiglio delle Autonomie locali;

VISTA la convenzione del 16/06/2006 tra Sezione regionale di controllo,

Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di

“ulteriori forme di collaborazione” tra Corte ed autonomie, ai sensi dell’art. 7,

comma 8 della l. n. 131/2003;

VISTA la richiesta di parere presentata in data 12 aprile 2022 dal Sindaco del

comune di Collesalvetti, come di seguito meglio specificata;

VISTA l’ordinanza presidenziale con cui è stata convocata la Sezione per

l’odierna adunanza;

UDITO il relatore consigliere Francesco Belsanti;

PREMESSO IN FATTO

Con nota pervenuta a questa Sezione in data 12 aprile 2022, prot. n. 4106, il

Sindaco del comune di Collesalvetti - per il tramite del Consiglio delle

Autonomie Locali - ha formulato un’articolata richiesta di parere ex art. 7, comma

8, L. n. 131/2003 in tema di incentivi tecnici ex art. 113 d. lgs. n. 50/2016.

In particolare, il Sindaco, dopo aver ricordato la delibera n. 16 del 2021 della

Sezione delle autonomie con la quale è stata riconosciuta la possibilità di adottare

ex post il regolamento previsto dalla normativa di riferimento - non più vigente

- necessario all’erogazione degli incentivi tecnici (nel rispetto dei limiti e dei

parametri che la norma del tempo imponeva e a condizione che le somme relative

agli incentivi fossero state accantonate e si riferissero a lavori banditi in vigenza

della normativa del tempo) chiede se, per poter legittimare l’erogazione degli

incentivi nella fattispecie esaminata dalla predetta delibera, debbano ricorrere i

seguenti presupposti:

- che sia avvenuto accantonamento delle somme riferite all’incentivo nel

quadro economico dell’opera/lavoro/servizio a cui tali somme si

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riferiscono e che tale accantonamento sia previsto fin da subito e senza

possibili eccezioni;

- che sia stato disposto specifico atto di dettaglio di quanto genericamente

accantonato con cui il responsabile di servizio competente per l’appalto

abbia individuato formalmente ex ante (e non ex post) le figure

professionali da coinvolgere, a seguito di tale determinazione, nel

procedimento assegnando loro, in via presuntiva, le quote incentivanti

percepibili, anche al fine di predeterminare con sufficiente precisione la

presunta esigibilità delle somme, che costituisce il presupposto necessario

per registrare e imputare il relativo impegno di spesa;

- che sia avvenuto il transito delle suddette somme sul fondo per le risorse

decentrate a conclusione dell’affidamento;

- che l’appalto sia stato affidato mediante gara e se possa estendersi

l’incentivazione tecnica alle procedure di affidamento diretto di

lavori/servizi/forniture svolte in applicazione dell’art. 36, comma 2, lett.

a) del D.lgs, n. 50 del 2016 ossia quali elementi debbano potersi rinvenire

in maniera palese affinché tali procedure rientrino nell’alveo delle

procedure sostanzialmente comparative/competitive (e quindi

incentivabili) e se tali ipotesi consentano l’incentivazione benché le

specifiche norme contenute nel vigente regolamento comunale prevedano

che le suddette procedure non possano essere incentivate.

- se tali condizioni debbano essere rispettate anche per tutte le attività

incentivabili manifestatesi successivamente all’approvazione dello

specifico regolamento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla giurisprudenza

contabile in tema di pareri da esprimere ex art. 7, comma 8, l. n. 131/2003, occorre

verificare in via preliminare l’integrazione dei necessari requisiti di

ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione

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dell’organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l’attinenza alla

materia della contabilità pubblica, così come nel tempo perimetrata dalle Sezioni

riunite e dalla Sezione delle autonomie. Il legittimo esercizio della funzione

consultiva presuppone, inoltre, che la richiesta di parere contenga quesiti di

carattere generale ed astratto, sì da escludere che la Sezione regionale di controllo

possa ingerirsi nella concreta attività gestionale dell’ente ovvero esprimere

valutazioni in merito a singoli procedimenti o comportamenti, così finendo per

interferire con le attività di altri organi magistratuali.

Nel caso di specie, la richiesta di parere del comune di Livorno deve ritenersi

ammissibile sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo.

Sotto il primo profilo, l’istanza di parere è stata infatti formulata dal Sindaco,

quale legale rappresentate dell’Ente, attraverso il Consiglio delle autonomie

locali.

Per quanto concerne il profilo oggettivo, la richiesta deve parimenti ritenersi

ammissibile. I quesiti posti vertono sulla materia della contabilità pubblica, come

delineata dalla giurisprudenza di questa Corte. Inoltre, essi presentano i

necessari requisiti di generalità ed astrattezza.

2. Tanto premesso in punto di ammissibilità, si osserva quanto segue per il

merito.

La norma di cui all’art. 113, c.2, d.lgs. 50/16 prevede che le amministrazioni

aggiudicatrici, a valere sugli stanziamenti previsti per i singoli appalti (di lavori,

servizi e forniture), “destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non

superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base

di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse, esclusivamente per le

attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei

progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei

contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di

collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico”.

Il successivo comma 3 prevede, poi, che l’ottanta per cento delle risorse

finanziarie del fondo, ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura,

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con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa

del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni,

è corrisposto al personale dal dirigente/responsabile di servizio, previo

accertamento delle specifiche attività svolte dal dipendente (nel limite del 50 per

cento del relativo trattamento economico complessivo annuo lordo)

Sulla corretta interpretazione del quadro normativo riportato e

sull’identificazione dei requisiti necessari affinché l’incentivo tecnico possa

essere riconosciuto ed erogato, è intervenuta la giurisprudenza contabile che,

soprattutto negli ultimi anni, con una serie di orientamenti operativi, ha definito

le regole e condizioni (come desunte dalla citata norma) affinché l’istituto in

esame trovi corretta applicazione.

Regole che sono state fatte proprie anche dal Ministero delle Infrastrutture e

della mobilità sostenibile con il parere n. 1481 del 26 agosto 2022 nel quale sono

state indicate le condizioni affinché si possano incentivare le attività tecniche.

Tali condizioni possono così riassumersi:

a) l’ente deve essere dotato di un apposito regolamento interno che costituisce

condizione essenziale ai fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse

accantonate nel fondo;

b) le risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi dell’art. 113, comma 2,

devono essere ripartite, per ciascuna opera, lavoro, servizio e fornitura, con le

modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione integrativa decentrata;

c) l’impegno di spesa deve essere assunto a valere sulle risorse già accantonate

nel quadro economico dell’appalto mediante costituzione del fondo nei limiti

percentuali indicati dal legislatore;

d) la liquidazione dell’incentivo deve essere preceduta dall’accertamento delle

specifiche attività svolte dal dipendente a cura del dirigente o del responsabile

del servizio.

3. Seguendo l’ordine dei quesiti posti dal Comune di Collesalvetti, il primo

riceve il chiarimento richiesto da quanto indicato nella lett. c) di cui sopra.

Difatti, come ricordato dalla giurisprudenza contabile l’impegno di spesa deve

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essere assunto a valere sulle risorse già accantonate nel quadro economico

dell’appalto attraverso la costituzione del fondo nei limiti delle percentuali

indicate dal legislatore e degli stanziamenti previsti per la realizzazione del

singolo lavoro (o fornitura/servizio) negli stati di previsione della spesa o nei

bilanci delle stazioni appaltanti.

Attraverso l’accantonamento delle risorse e la costituzione del fondo

l’amministrazione vincola una quota parte delle risorse stanziate per l’appalto

per gli incentivi in esame, facendole rientrare nella programmazione dell’appalto

con la relativa copertura finanziaria.

Pertanto, appare corretto che la provvista degli incentivi per funzioni tecniche

venga predeterminata nei quadri economici dei singoli appalti, servizi e

forniture, in quanto “gli stanziamenti di bilancio effettuati per la realizzazione

dell’opera o per l’esecuzione della fornitura o del servizio oggetto dell’appalto

comprendono anche quelli destinati agli incentivi tecnici in virtù della già richiamata

normativa che autorizza, anche nelle more dell’approvazione del regolamento comunale,

l’accantonamento delle risorse destinate alla corresponsione degli incentivi a fronte

dell’espletamento delle funzioni tecniche”.

Sulla necessità dell’accantonamento nel quadro economico si è espressa,

indirettamente, anche l’ANAC che, nel fornire chiarimenti in merito agli obblighi

di pubblicazione riguardanti i dati sugli incentivi per funzioni tecniche di cui

all’art. 113 del d.lgs. 50/2016 al personale dipendente, nella delibera n. 1047 del

25 novembre 2020, ha precisato che non sussiste un obbligo di pubblicazione, ai

sensi del d.lgs. 33/2013, delle determinazioni dirigenziali di liquidazione degli

incentivi tecnici di cui all’art. 113 del d.lgs. 50/2016 al dipendente delle

amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, in quanto le somme

stanziate per i soggetti incaricati di svolgere le attività cui è connessa la corresponsione

degli incentivi devono [sottol. ns.] essere riportate nei quadri economici dei singoli

appalti di lavori, servizi e forniture, che sono contenuti negli atti propedeutici alla fase di

scelta del contraente, assoggettati, ai sensi dell’art. 29 del Codice dei contratti

pubblici, agli obblighi di pubblicazione sul profilo del committente.

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Ed ancora, la Sezione delle Autonomie, con la delibera n. 16 del 2021,

nell’ammettere la possibilità di adottare ex post (ossia dopo lo svolgimento

dell’appalto) il regolamento previsto dalla norma in esame sulla base del

principio, di elaborazione giurisprudenziale, tempus regit actionem, vincola tale

possibilità alla condizione che le somme siano state accantonate nel quadro

economico (ed afferiscano a lavori banditi in vigenza della normativa del tempo),

in quanto, come già osservato, il relativo impegno di spesa deve essere assunto

a valere sulle risorse stanziate nel quadro economico dell’appalto attraverso la

costituzione del fondo vincolato nella misura non superiore al 2% dell’importo

dei lavori posti a base di gara. Diversamente, la mancata inclusione degli

incentivi nel quadro economico determinerebbe la mancata copertura in bilancio

degli incentivi eventualmente previsti successivamente, con le possibili ricadute

sugli equilibri di bilancio (Sez. reg. Toscana n.93/2022, Sez. reg. Emilia-Romagna

n.43/2021; Sez. reg. Lombardia n.64/2022, 73/2021, 304/2018; Sez. reg. Liguria

n.58/2017).

Tale orientamento è stato, in parte, mitigato da recenti pronunce del giudice

contabile che hanno ammesso, in taluni casi da ritenersi eccezionali, la possibilità

che incentivi, inizialmente non previsti nel quadro economico, trovino comunque

copertura in bilancio, nel rispetto delle previsioni contenute nel d.lgs. 50/2016

(Sez. controllo Friuli Venezia Giulia, n. 43/2021/PAR, Sezione controllo Puglia,

delibera n. 103/2021/PAR; Sezione controllo Emilia Romagna, delibera n.

56/2021, Sez. reg. Sardegna, n.1/2022, Sez. reg. Lombardia n. 65/2022 e

131/2022).

Pertanto, secondo la recente giurisprudenza non può escludersi, in astratto e

a priori, che degli incentivi non inizialmente previsti nel quadro economico (e,

quindi, in fase di indizione del bando con relativa definizione dell’importo a base

di gara) possano trovare copertura in bilancio e successiva inclusione nel nuovo

quadro economico, dovendo l’amministrazione dare, però, una motivazione

rafforzata della mancata previsione iniziale.

In particolare, la giurisprudenza contabile ha riconosciuto la possibilità di

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prevedere successivamente l’inclusione di incentivi nel quadro economico

qualora ciò sia giustificato da fatti sopravvenuti e non prevedibili utilizzando

l’ordinaria diligenza, a fronte di una motivazione rafforzata, che dia conto della

finalizzazione all’interesse pubblico e, al contempo, della complessità delle

attività svolte.

Si pensi alla necessità di incrementare il fondo incentivante “qualora nel corso

dell'esecuzione del contratto si renda necessario redigere una perizia di variante e

suppletiva connotata da particolare complessità, con incremento dell’importo di gara e

previo accertamento dell’effettivo svolgimento delle maggiori attività tecniche svolte dai

dipendenti (Sez. reg. Lombardia, n.131/2022 che richiama altra delibera della

stessa Sezione n. 65/2022).

Sul rapporto tra variante e incentivo si è espressa in modo esaustivo la Sezione

di controllo per il Friuli-Venezia Giulia con la delibera 43/2021. Per ciò che qui

interessa si rileva come per la Sezione (riconosciuta la valenza dello lo ius variandi

al fine di bilanciare tutela della concorrenza e tutela dell’interesse pubblico alla

base dell’appalto) sia ammissibile incrementare il fondo incentivante per attività

funzionali che costituiscono un “quid pluris” rispetto a quelle originarie,

finalizzate “alla conclusione del contratto in termini di completamento dell’opera, di

esecuzione della fornitura o del servizio in conformità a costi e tempi prestabiliti….”,

attività che debbono comunque essere caratterizzate da particolare complessità e

specificità non essendo ammissibile incentivare “qualsiasi generica partecipazione

del personale assegnato all’opera”.

Pertanto, questa Sezione ritiene necessario l’accantonamento delle risorse

incentivanti nel quadro economico mediante la costituzione del fondo nei limiti

percentuali indicati dal legislatore, potendosi tuttavia ammettere eccezioni nei

termini chiariti dalla giurisprudenza appena richiamata.

4. Quanto al secondo quesito, la formulazione dello stesso appare non

facilmente comprensibile. L’Ente, in particolare, chiede se siano necessarie una

serie di attività per disciplinare la corresponsione dell’incentivo tecnico che,

invece, trova compiuta regolamentazione nel quadro normativo di cui all’art.

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113.

Difatti, è il regolamento previsto dalla citata norma che, pur non determinante

ai fini della costituzione del fondo (essendo l’ente autorizzato direttamente dalla

legge a procedere all’accantonamento nei limiti massimi previsti), è condizione

necessaria per la ripartizione del fondo tra gli aventi diritto, attraverso la

definizione delle quote percentuali da riconoscere ai soggetti coinvolti, in

relazione alle funzioni espletate, nel rispetto dei criteri e delle modalità fissati in

sede di contrattazione decentrata integrativa.

E’ il regolamento, quindi, che individua le tipologie dei dipendenti beneficiari

degli incentivi, l’indicazione dell’ammontare delle percentuali da corrispondere

a ciascuna figura professionale interna, i principi di ripartizione, la graduazione

delle responsabilità, i provvedimenti da adottare (e da parte di chi) per

individuare la struttura tecnico amministrativa destinataria dell’incentivo riferito

allo specifico intervento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti

assegnati, le regole per valorizzare l’apporto dei dipendenti in base alla

professionalità, ecc.

Come indicato dalla giurisprudenza contabile, il regolamento costituisce,

quindi, il presupposto logico per la fissazione in sede di contrattazione

integrativa dei coefficienti per il calcolo dell’incentivo in funzione dei carichi di

lavoro, dei differenti livelli di responsabilità e della complessità degli appalti

(Sez. reg. Sardegna, n. 1/2022).

In considerazione dell’importanza di quanto appena rappresentato, la Sezione

delle autonomie ha ritenuto di pronunciarsi con la deliberazione n.16/2021, sulla

tardiva approvazione del regolamento ammettendo tale possibilità sulla base del

principio “tempus regit actionem”. Pertanto, “ove una amministrazione locale abbia

omesso di adottare, in esecuzione della disciplina normativa di riferimento vigente ratione

temporis (legge n. 109/1994; d.lgs. n. 163/2006; d.lgs. n. 50/2016), il regolamento

funzionale alla distribuzione degli incentivi per la progettazione realizzata sotto la

vigenza di quella normativa medesima, detto regolamento potrà essere adottato ex post,

nel rispetto dei limiti e parametri che la norma del tempo imponeva, a condizione che le

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somme relative agli incentivi alla progettazione siano state accantonate ed afferiscano a

lavori banditi in vigenza della suddetta normativa del tempo”.

Motivo per cui il Comune di Collesalvetti, se vorrà erogare gli incentivi in

esame, oltre ad aver previsto nel quadro economico le somme necessarie da

accantonare nel fondo vincolato, dovrà adottare il prescritto regolamento.

Ulteriore attività provvedimentale che l’Ente ritenesse di dover adottare rimane

nella sfera della discrezionalità dell’Ente stesso, sulla quale questa Sezione non

può pronunciarsi.

Quanto all’esigibilità, richiamata nella richiesta di parere, la Sezione di

controllo per l’Emilia-Romagna, con la deliberazione n. 43 del 2021, ha ricostruito

in maniera completa e condivisibile tutti i passaggi relativi all’erogazione

dell’incentivo, dall’impegno alla liquidazione passando per l’esigibilità della

prestazione retributiva.

La Sezione Emilia-Romagna ricorda come l’art. 183 del TUEL individui i

presupposti per l’impegno di spesa. Pertanto, relativamente agli incentivi tecnici,

“l’obbligazione si perfeziona nel momento in cui, con regolamento dell’amministrazione,

vengono individuati i soggetti incaricati di svolgere le attività remunerabili con gli

incentivi ivi previsti, in relazione ai singoli appalti di lavori, servizi e forniture. Sicché,

con il regolamento dell’amministrazione vengono ad esistenza tutti gli elementi che

debbono sussistere per la formazione dell’impegno di spesa, ai sensi dell’art. 183 del

TUEL, tra cui la somma da pagare e il soggetto creditore”.

Quanto all’imputazione della spesa, ricordando il contenuto dell’art. 183

(comma 5) ed il principio della competenza finanziaria potenziata, la medesima

Sezione Emilia-Romagna ha ritenuto di non discostarsi “dall’ormai consolidato

orientamento della giurisprudenza contabile secondo il quale l’imputazione della spesa

relativa agli incentivi per funzioni tecniche deve essere effettuata nel rispetto del principio

della competenza finanziaria potenziata e, quindi, nell’esercizio in cui si prevede che la

spesa divenga esigibile. Nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata

è rilevante, ai fini dell’assunzione dell’impegno, il momento di effettivo svolgimento

dell’attività. A questo riguardo, considerato che le spese in questione afferiscono ad un

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appalto, la tempistica per l’adozione dei relativi impegni di spesa non può che seguire lo

sviluppo del servizio oggetto dell’affidamento nel cui ambito viene svolta l’attività per la

quale è riconosciuto l’incentivo. La scadenza di ogni obbligazione, pertanto, andrà

individuata nel momento in cui, secondo lo sviluppo temporale dell’appalto, si prevede

che la singola attività sarà conclusa, con conseguente diritto del dipendente di esigere il

pagamento dell’incentivo a fronte della prestazione eseguita. Ed infatti, dalla

formulazione del già richiamato comma 3 dell’art. 113, si evince l’obbligo in capo

all'amministrazione aggiudicatrice di stabilire ‘i criteri e le modalità per la riduzione delle

risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro’ nel caso di ‘eventuali incrementi

dei tempi o dei costi’. Tale condizione, dunque, subordina necessariamente l’erogazione

dell’incentivo al completamento dell’opera o all’esecuzione della fornitura o del servizio

oggetto dell’appalto nel rispetto dei costi e dei tempi prestabiliti”.

Infine, vi è il momento della liquidazione che comporta la verifica da parte

dell’amministrazione del corretto svolgimento dell’attività incentivata, con la

possibilità, quando ne ricorrano i casi, di eventuali riduzioni o addirittura di

esclusioni del compenso, secondo le previsioni del regolamento approvato

dall’ente (la predisposizione di una relazione sulle attività svolte, redatta dal

singolo dipendente che fa richiesta dell’incentivo è uno dei possibili strumenti a

disposizione del dirigente o del responsabile per effettuare l’accertamento in

ordine al corretto ed effettivo svolgimento delle attività incentivabili; diverse

modalità di riscontro rientrano nelle scelte discrezionali dell’Ente).

5. Quanto al terzo quesito, si conferma che le risorse in esame debbano passare,

se pur “in modo figurato”, nel fondo per la contrattazione integrativa, essendo

comunque la spesa in esame sottratta dal tetto posto al trattamento accessorio (in

tal senso la giurisprudenza consolidata della Corte dei conti).

6) Relativamente al quarto quesito, ossia alla necessità che per accantonare ed

erogare somme relative ad incentivi tecnici occorra necessariamente una gara, la

giurisprudenza contabile ha più volte ribadito come presupposto indefettibile

per l’applicazione dell’art. 113 del Codice dei contratti pubblici sia l’espletamento

di una gara considerando il tenore letterale della norma (comma 2), il quale

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individua nell'importo posto “a base di gara” il parametro per il calcolo della

percentuale da destinare al fondo incentivi per funzioni tecniche.

Tale orientamento ha però subito un’evoluzione nel senso di interpretare in

senso ampio il concetto di gara, ritenendo integrata la necessaria condizione

dell’espletamento di una procedura comparativa anche nell’ipotesi del ricorso ad

una procedura strutturata sul modello disciplinato dall’art. 36, comma, 2, lett. b),

del d.lgs. n. 50 del 2016, che ha introdotto il c.d. “affidamento diretto mediato”

(si pensi anche alle procedure negoziate senza bando prescritte,

temporaneamente, dall’art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 76 del 2020 (SRC

Emilia-Romagna, deliberazione n. 33/2020/PAR e SRC Veneto, deliberazione n.

121/2020/PAR).

Con deliberazione n. 96/2022 la Sezione regionale di controllo della Corte dei

conti della Sardegna ha ricostruito il quadro vigente ricordando che: “se da una

parte la ratio di tale incentivazione si radica nell'esigenza di stimolare le pubbliche

amministrazioni a confrontarsi con le procedure ad evidenza pubblica e ‘in ragione della

complessità tecnica che la formulazione della domanda al mercato può comportare, viene

stabilito uno speciale (recte eccezionale) incentivo “premiale” al personale

dell'amministrazione pubblica aggiudicatrice che svolge prestazioni intellettive di alta

complessità’ (cfr. SRC Campania, deliberazione n. 14/2021/PAR), dall'altra, come si

evince dal tenore letterale della norma, le funzioni tecnico-specialistiche oggetto di

incentivazione non si esauriscono nella fase relativa alla predisposizione ed espletamento

della gara. Tali funzioni investono anche le fasi precedenti e successive dell'intervento,

rendendo evidente una finalizzazione dello strumento più ampia, che, come sottolineato

in numerose pronunce delle Sezioni regionali, fa perno sulla valorizzazione delle

professionalità interne all'amministrazione, incaricate di svolgere prestazioni altamente

qualificate che, ove fossero affidate invece a soggetti esterni, sarebbero da considerare

prestazioni libero-professionali, con conseguente incremento dei costi in termini di

incarichi e consulenze a valere sul bilancio dell'ente pubblico (cfr. Sezione delle

Autonomie, delibera n. 6/2018/QMIG, CRS Lazio, deliberazione n. 60/2020/PAR;

Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 10/2021/QMIG)”.

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Proprio tali funzioni, da ultimo ricordate, giustificano un’estensione a quelle

procedure che, se pur semplificate nella procedura di aggiudicazione, richiedono

attività comunque complesse e rilevanti. Pertanto, nella medesima deliberazione,

la Sezione Sardegna ha adottato una lettura estensiva dell’art. 113 del Codice dei

contratti pubblici, accogliendo una accezione di gara estesa anche a forme più

ridotte e semplificate, riferibili quantomeno “allo svolgimento di indagini di mercato

e della comparazione concorrenziale tra più soluzioni negoziali che vincolano il

committente alla valutazione tra le diverse offerte 12 secondo canoni predeterminati, a

contenuto più o meno complesso, secondo la diversa tipologia e oggetto del contratto da

affidare (Sez. contr. Liguria, deliberazione n. 59/2021)”.

Per la Sezione Sardegna, quindi, “Le modalità procedurali di cui all’art. 36, comma

2, lett. a), (così come la disciplina derogatoria e temporanea introdotta dal DL n. 76/2020,

art. 1, comma 2, lett. a) (affidamenti diretti), non precludono che l’affidamento del

contratto possa essere preceduto dall’esperimento di procedure, sia pure semplificate, ma

sostanzialmente di natura comparativa e, in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di libera

concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione di

cui all’art. 30 del codice dei contratti, richiamati anche dalla disciplina emergenziale di

cui al DL n. 76/2020 (cfr. SRC Veneto, deliberazione n. 121/2020/PAR)”.

Sul tema è intervenuta anche l’Autorità Anti Corruzione nel documento

“Esame e commento degli articoli del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 «Misure urgenti

per la semplificazione e l’innovazione digitale» in tema di contratti pubblici, trasparenza

e anticorruzione”, dell’agosto 2020, laddove, richiamando gli elementi

qualificatori dell’atto che dispone l’affidamento indicati all’art. 32, comma 2 del

D.lgs. 50/2016 ha evidenziato come la norma in esame preveda “una estrema

semplificazione procedurale, che sembra esaurirsi nell’obbligo di motivare la scelta

dell’affidatario individuato discrezionalmente; una semplificazione che va temperata

tuttavia alla luce dei princìpi fondamentali dell’attività contrattuale della p.a. e che

rappresentano una best practice: il principio di rotazione degli affidamenti, l’acquisizione

di informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per

soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari, il confronto dei

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preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici”.

Conclusivamente, questa Sezione concorda con i pareri citati, confermando

l’esclusione dalla disciplina degli incentivi tecnici dell’affidamento diretto (si

pensi all’affidamento per somma urgenza di cui all’art. 163 del Codice dei

contratti pubblici) ad eccezione dei casi in cui, “per la complessità della fattispecie

contrattuale l’amministrazione, nonostante la forma semplificata dell’affidamento

diretto, proceda allo svolgimento di una procedura sostanzialmente comparativa, la quale

dovrà comunque emergere nella motivazione della determinazione a contrarre, in

conformità al principio di prevalenza della sostanza sulla forma, di matrice comunitaria”

(Sez. reg. Veneto, n. 121/2020/PAR).

Su quali siano le attività incentivabili, ossia quali siano gli elementi che

debbano potersi rinvenire in maniera palese affinché tali procedure rientrino

nell’alveo delle procedure sostanzialmente comparative/competitive (e quindi

incentivabili) non può certo intervenire questa Sezione, essendo ogni valutazione

in proposito rimessa, alla stregua di quanto evidenziato nel presente parere, al

Comune di Collesalvetti nell’ambito della propria attività discrezionale.

Al quesito, poi, circa la possibilità di incentivare attività riferite a procedure

che il vigente regolamento comunale prevede che non possano essere incentivate,

non può che darsi risposta negativa alla luce di quanto osservato relativamente

al rilievo che assume il regolamento di cui all’art. 113 nella disciplina degli

incentivi tecnici.

6. Si precisa infine che tutte le condizioni previste per l’erogazione degli

incentivi tecnici, come esaminate nel presente parere, non possono che valere per

qualsiasi procedura che si riferisca ad attività incentivabili, manifestatesi sia

prima dell’emanazione del regolamento che successivamente all’approvazione

dello stesso.

* * *

Nelle suesposte considerazioni è il parere della Corte dei conti - Sezione

regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal

15

comune di Collesalvetti, con la nota in epigrafe indicata.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Presidente del Consiglio

delle autonomie locali della Regione Toscana e, per conoscenza, al Sindaco del

Comune richiedente.

Così deciso nella Camera di consiglio del 24 novembre 2022.

Il relatore Il presidente
Francesco Belsanti Maria Annunziata Rucireta
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 2 dicembre 2022
Il funzionario preposto al Servizio di supporto
Claudio Felli

(firmato digitalmente)

Allegati
Testo atto (175.78 KB)
Data
Oggetto
Comune di Collesalvetti (LI) - Richiesta di parere in materia di erogazione degli incentivi tecnici
id
FpSAyXyoRv-mrIMQLGDUhQ
Anno
2022
Numero
234/2022/PAR
Mostra in CdA

Ultimo aggiornamento: 05/02/2026

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