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Deliberazione n. 206/2023/PAR

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Maria Annunziata RUCIRETA Presidente
Francesco BELSANTI Consigliere
Paolo BERTOZZI Consigliere
Patrizia IMPRESA Consigliere
Rosaria DI BLASI Referendario
Anna PETA Referendario
Matteo LARICCIA Referendario, relatore

Nelle adunanze del 21 settembre e 3 ottobre 2023;

VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. n. 1214

del 12/07/1934, e successive modificazioni;

VISTA la l. n. 20 del 14/1/1994, recante disposizioni in materia di giurisdizione

e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;

VISTA la l. n. 131 del 5/6/2003, recante disposizioni per l’adeguamento

dell’ordinamento della Repubblica alla l. cost. n. 3 del 18/10/2001;

VISTO il regolamento n. 14/2000 per l’organizzazione delle funzioni di controllo

della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite in data 16/06/2000, e successive

modificazioni;

VISTE le deliberazioni della Sezione delle autonomie approvate nelle adunanze

del 27/4/2004 e del 4/6/2009, aventi ad oggetto indirizzi e criteri generali per

l’esercizio dell’attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 5/AUT/2006, che ha

precisato i soggetti legittimati alla richiesta e l’ambito oggettivo della funzione

consultiva intestata alle Sezioni territoriali;

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VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n.

54/CONTR/10;

VISTA la legge regionale n. 22/1998, poi sostituita dalla legge regionale n.

36/2000, istitutiva del Consiglio delle Autonomie locali;

VISTA la convenzione del 16/6/2006 tra Sezione regionale di controllo, Consiglio

delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di “ulteriori forme di

collaborazione” tra Corte ed autonomie, ai sensi dell’art. 7, comma 8 della l. n. 131/2003;

VISTA la richiesta di parere presentata dall’ente, come di seguito meglio

specificata;

VISTA l’ordinanza presidenziale con cui è stata convocata la Sezione per

l’odierna adunanza;

UDITO il relatore, Ref. Matteo Lariccia;

PREMESSO IN FATTO

1. Con nota trasmessa per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali ed

acquisita al protocollo della Sezione in data 20 luglio 2023, al n. 5555, il Presidente

dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello ha formulato richiesta di parere ex art.

7, comma 8, l. 5 giugno 2003, n. 131.

2. La menzionata richiesta contiene un quesito sul calcolo corretto della

capacità assunzionale nell’ipotesi di mobilità volontaria per interscambio tra unioni

di comuni e comuni.

3. Nella parte argomentativa dell’istanza, l’ente premette che l’art. 33 del d. l.

30 aprile 2019, n. 34 e il decreto attuativo 17 marzo 2020 ha modificato le modalità di

definizione delle capacità assunzionali per i comuni, basandole non più sul turnover,

bensì sul criterio della sostenibilità finanziaria.

4. Tali nuove regole assunzionali - come confermato dalla deliberazione n.

4/SEZAUT/2021/QMIG, richiamata nel quesito - non si applicano alle unioni di

comuni, per le quali risulta ancora vigente la disciplina di cui all’art. 1, comma 229,

della l. l. 28 dicembre 2015, n. 208 la quale statuisce che “A decorrere dall’anno 2016,

fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale…omissis…le unioni di

comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel

limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio

nell’anno precedente”.

5. Tutto ciò premesso, il Presidente dell’Unione Montana dei Comuni del

Mugello domanda alla Sezione “se, ai fini del calcolo della capacità assunzionale

dell’Unione dei Comuni, una mobilità volontaria per interscambio tra un dipendente in uscita

dall’Unione ed un dipendente in entrata proveniente da un Comune non facente parte

dell’Unione stessa possa essere considerata finanziariamente neutrale e pertanto rientrante

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nel calcolo del turn over al 100 per cento, senza quindi intaccare la capacità assunzionale

dell’Unione stessa”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile in tema di

pareri ex art. 7, comma 8, legge n. 5 giugno 2003, n. 131, occorre valutare in via

preliminare i profili di ammissibilità, con riferimento sia alla legittimazione

dell’organo richiedente (profilo soggettivo), sia all’attinenza del quesito alla materia

della contabilità pubblica, così come nel tempo perimetrata dalle Sezioni riunite e dalla

Sezione delle autonomie della Corte dei conti (profilo oggettivo).

1.1 Il legittimo esercizio della funzione consultiva presuppone, inoltre, che la

richiesta di parere contenga quesiti di carattere generale e astratto, sì da escludere che

la Sezione regionale di controllo possa ingerirsi nella concreta attività gestionale

dell’ente ovvero esprimere valutazioni in merito a singoli procedimenti o

comportamenti, con l’effetto di interferire con le attività di altri organi magistratuali.

1.2 Sotto il profilo soggettivo, il quesito può essere considerato ammissibile.

L’Unione di Comuni non rientra nell’elenco dei soggetti legittimati a porre quesiti ex

articolo 7, comma 8, della l. n. 131 del 2003. Nondimeno, l’interpretazione autorevole

della Sezione autonomie ha affermato che “L’Unione di comuni, in persona del Presidente,

è legittimata a ricorrere all’attività consultiva della Corte, ai sensi dell’articolo 7, comma 8,

della legge n. 131 del 2003, limitatamente a questioni inerenti alle funzioni proprie esercitate

dall’Unione stessa” (Sezione delle autonomie, deliberazione n.

01/SEZAUT/2021/QMIG). Nel caso di specie, la richiesta è formulata dal Presidente

dell’Unione, quale legale rappresentante dell’Ente, per il tramite del Consiglio delle

Autonomie Locali; in punto di merito, la richiesta è riconducibile alle funzioni proprie

esercitate dall’Unione in quanto attiene a valutazioni che riguardano la capacità

assunzionale dell’Ente medesimo.

1.3 Sotto il profilo oggettivo, il quesito può parimenti essere considerato

ammissibile. La domanda, infatti, sollecita considerazioni che attengono alla spesa per

il personale e, in particolare, ai limiti e ai divieti strumentali al raggiungimento degli

obiettivi di contenimento della spesa. Le norme di legge in esame attengono ai limiti

assunzionali degli enti locali previsti, in generale, per le unioni di comuni all’art. 32,

comma 5, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali, in seguito anche TUEL)

e, in particolare, nelle norme che disciplinano il trasferimento del personale per

mobilità ricomprese nell’ambito delle disposizioni finanziarie di riduzione della spesa

pubblica (art. 1, comma 229, l. 28 dicembre 2015, n. 208) (cfr. Sezione regionale di

controllo per l’Umbria, deliberazione n. 117/2020/PAR). La corretta definizione delle

capacità assunzionali degli enti attiene a vincoli di contenimento della spesa corrente

per il personale, finalizzati – insieme ad altre misure di limitazione – a rendere

raggiungibili gli obiettivi euro-unitari di rispetto dell’equilibrio di bilancio (Sezione di

Controllo dell’Umbria, delib. n. 117, cit.).

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1.4 La Sezione rileva, infine, che il quesito è formulato in termini di generalità e

astrattezza, tali per cui il parere della Sezione non interferirebbe con scelte

discrezionali della amministrazione istante, sconfinando in un intervento di co-

amministrazione. Per la sua formulazione, inoltre, il parere richiesto non implica

valutazioni di comportamenti amministrativi, in particolare se connessi ad atti già

adottati o a comportamenti espletati, suscettibili di essere oggetto di indagine della

Procura regionale o di giudizio innanzi alla Sezione giurisdizionale regionale della

Corte dei conti o di contenzioso penale, civile o amministrativo innanzi alla

magistratura ordinaria o speciale.

1.5 La favorevole valutazione preliminare sulla ammissibilità del quesito –

esaminata sotto gli esplicitati profili - consente di accedere all’analisi del merito della

richiesta.

2. Il quesito posto all’esame della Sezione ha ad oggetto il punto se, ai fini del

calcolo della capacità assunzionale dell’unione dei comuni, una mobilità volontaria

per interscambio tra un dipendente in uscita dall’unione e un dipendente in entrata

proveniente da un comune non facente parte dell’unione possa essere considerata

finanziariamente neutrale e, pertanto, rientrante nel calcolo del turnover al 100 per

cento, senza intaccare la capacità assunzionale dell’unione stessa.

3. Pare opportuno anteporre all’esame di merito della questione una succinta

esposizione del regime normativo relativo alle capacità assunzionali degli enti. A tal

riguardo, l’art. 33 del d.l. 30 aprile 2019, n. 34 (cd decreto Crescita) ha innovato la

previgente disciplina concernente le assunzioni del personale a tempo indeterminato

degli enti locali, con l’introduzione del criterio della sostenibilità finanziaria.

Il criterio della sostenibilità finanziaria, dinamico nel tempo e legato alla

dimensione demografica del comune, è indipendente dal turnover del personale e

determina la capacità assunzionale dell’ente in base al rapporto tra spese di personale

ed entrate correnti, al punto che – anziché di capacità assunzionali – si dovrebbe più

propriamente parlare di spazi finanziari di spesa. Più nello specifico, infatti, la norma

citata afferma che: “[…] i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo

indeterminato […] sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo

degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come

percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli

ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato

in bilancio di previsione […]” (art. 33, comma 2, d.l. 34/2019)1.

Con tale disposizione, “non si assiste più alla presenza di una regolamentazione basata

su limitazioni alle facoltà assunzionali determinate in misura percentuale in relazione alla spesa

1 Il decreto attuativo 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, recante “Misure per la

definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” si preoccupa di
individuare i valori di soglia differenziati per fasce demografiche, le percentuali di incremento della spesa ammessa
per i comuni che si trovino sotto la soglia e gli obblighi di riduzione della spesa per i comuni che si trovino sopra
la soglia.

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del personale cessato nell’anno precedente (regola del “turnover”), ma è stato introdotto un

nuovo regime che prevede soglie per la spesa complessiva di tutto il personale calcolate in

termini percentuali rispetto alla media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti

approvati, con superamento, quindi, della logica del turnover” (Sezione regionale di

controllo per il Piemonte, deliberazione n. 169/2020/PAR).

3.1 L’ambito soggettivo di applicazione della descritta disciplina riguarda in via

espressa le regioni a statuto ordinario (art. 33, comma 1, decreto citato), le provincie e

le città metropolitane (comma 1-bis) e i comuni (comma 2); non sono invece

contemplate le unioni di comuni, le quali - in quanto titolari di una finanza derivata -

non potrebbero incidere sul parametro delle entrate, che è uno dei termini del rapporto

in base al quale viene determinata la soglia della sostenibilità finanziaria (cfr. delib. n.

4/SEZAUT/2021/QMIG).

In conseguenza di ciò, restando in ogni caso preclusa in radice una

interpretazione estensiva o analogica dell’ambito soggettivo della nuova disciplina,

alle unioni dei comuni continua a trovare applicazione la norma speciale di cui all’art.

1, comma 229, della l. 208/2015 (così la già citata delib. 4/SEZAUT/2021/QMIG). Ai

sensi di tale disposizione, “(a) decorrere dall’anno 2016 […] le unioni di comuni possono

procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della

spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente” (cd. criterio del

turnover). Secondo l’indicato criterio del turnover, la legge commisura la capacità

assunzionale dell’Ente ad una percentuale – da ultimo pari al 100 per cento – della

differenza tra il risparmio di spesa derivante dalle cessazioni e il costo delle nuove

assunzioni.

4. Limitatamente a quanto di interesse per il quesito proposto, dunque, la

disciplina di legge prevede che – al fine di calcolare la capacità assunzionale – si

applichino due criteri diversi per comuni e unioni di comuni: da un lato, quello della

sostenibilità finanziaria della spesa di personale, che consente ai comuni – al ricorrere di

determinati parametri di virtuosità - un incremento premiale della spesa; dall’altro,

quello del turnover, che impone alle unioni di comuni un parametro predefinito,

riferito alla misura del 100 per cento delle cessazioni dal servizio dell’esercizio

precedente.

5. Così sommariamente delineato il quadro normativo di riferimento circa le

capacità assunzionali degli enti locali, è necessario ora approfondire l’applicabilità

dell’istituto della mobilità di personale alle amministrazioni pubbliche locali, con

particolare riguardo alla mobilità per interscambio (o mobilità reciproca o

compensativa o scambio alla pari).

5.1 L’istituto della mobilità è disciplinato all’art. 6, comma 2, d. lgs. 30 marzo

2001, n. 165 (Testo Unico Pubblico Impiego, in seguito anche T.U.P.I.), secondo il quale,

nell’ambito del piano triennale dei fabbisogni del personale, “[…] le amministrazioni

pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata

attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale […]”. Il T.U.P.I. dispone,

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inoltre, all’art. 30, comma 1, che “(l)e amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in

organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti

a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda

di trasferimento […]”. La legge riconosce all’istituto della mobilità un ruolo primario,

giacché esso consente la migliore distribuzione del personale tra le diverse

amministrazioni e la più razionale collocazione di dipendenti già in servizio presso

amministrazioni diverse (cfr. Sezioni riunite, deliberazione 59/CONTR/10).

5.2 Alla luce della centralità dell’istituto, come affermata dal T.U.P.I., è stata

ritenuta legittima anche la pratica della cd. mobilità per interscambio, ricavata sulla

scorta della procedura dettata dall’art. 7 del d.p.c.m. del 5 agosto 1988, n. 325, attuativo

del pur abrogato d.p.r. 13 maggio 1987, n. 268. A tenore di tale disposizione “(è)

consentita in ogni momento, nell'ambito delle dotazioni organiche di cui all'art. 3, la mobilità

dei singoli dipendenti presso la stessa od altre amministrazioni, anche di diverso comparto, nei

casi di domanda congiunta di compensazione con altri dipendenti di corrispondente profilo

professionale, previo nulla osta dell'amministrazione di provenienza e di quella di

destinazione”. La Corte dei conti ha, infatti, ritenuto che “l’abrogazione della disposizione

di cui all’articolo 6, comma 20, del d.p.r. 268/1987 non preclude all’amministrazione locale di

poter attivare una mobilità reciproca bilaterale con altre amministrazioni in applicazione del

principio generale contenuto nell’articolo 6 del d.lgs 165/2001” (cfr. Corte dei conti, Sez.

controllo Veneto, Deliberazione 2013/65/PAR). A ben vedere, in effetti, la mobilità per

interscambio è equivalente alla reciproca attuazione di due mobilità volontarie, in

entrata e in uscita.

5.3 Per quanto riguarda i riflessi di natura finanziaria, nella vigenza di regimi di

contingentamento della spesa per personale, l’istituto della mobilità ha conosciuto il

favor del legislatore anche per l’idoneità dello stesso a introdurre elementi di flessibilità

nella collocazione del personale tra amministrazioni soggette al blocco delle

assunzioni senza incidere sui saldi di finanza pubblica.

A tal proposito, la l. 30 dicembre 2004, n. 311, all’art. 1, comma 47, ha disposto

che “(i)n vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di

personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche

intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle

disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di

stabilità interno per l'anno precedente”.

Nel 2012, il legislatore ha specificato che “(l)e cessazioni per processi di mobilità (…)

non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l’ammontare delle disponibilità

finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle

limitazioni del turnover” (art. 14, comma 7, d.l. 6 luglio 2012, n. 95).

Pertanto, la procedura - se effettuata nel rispetto dei vincoli di spesa riferiti alle

singole amministrazioni coinvolte e attuata mediante trasferimento di personale da

un’amministrazione ad un’altra - non determina alcun accrescimento o diminuzione

di contingente di personale, né tanto meno un aumento della spesa a livello di

7

aggregato di spesa complessiva (anche intercompartimentale), che rimane invariata in

termini assoluti: l’operazione assume dunque carattere di neutralità finanziaria.

Concetto che va inteso in un’ottica di equilibrio consolidato, e non limitato alle sole

amministrazioni interessate dal processo di mobilità.

In conclusione, mediante la mobilità si realizza un duplice effetto favorevole: da

una parte, si promuove la più efficiente distribuzione di risorse umane, come auspicato

dall’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 165/2001; dall’altra, grazie al meccanismo della neutralità

finanziaria, si lasciano inalterati i saldi di finanza pubblica (Sezione regionale di

controllo per la Liguria, deliberazione n. 128/2018/PAR; Sezione regionale di

controllo per l’Umbria, deliberazione n. 117/2020/PAR).

5.4 Come chiarito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, per ottenere tale

duplice effetto (ai sensi delle due disposizioni di legge appena citate) “l'ente che riceve

personale tramite procedure di mobilità non imputa gli oneri di tali nuovi ingressi alla quota di

assunzioni normativamente prevista, mentre l'ente che cede personale non considera la

cessazione per mobilità come equiparata a quelle fisiologicamente derivanti da collocamenti a

riposo” (Dipartimento RGS, Parere 15.03.2021, n. 45220).

6. Alla luce delle premesse sopra argomentate, appare necessario concludere

che la neutralità finanziaria può realizzarsi solo qualora le amministrazioni coinvolte

nella procedura di mobilità siano soggette al medesimo regime limitativo assunzionale

da turnover (e non ad un limite individuale di spesa). Solo in tal caso, infatti, si realizza

lo scopo perseguito dalla norma, ossia quello di evitare aumenti della spesa del

personale incontrollati, non solo con riguardo al singolo ente, bensì all’intero comparto

pubblico (Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n.

169/2020/PAR).

Di contro, in caso di mobilità tra due enti sottoposti a limiti assunzionali di natura

diversa, viene a mancare la condizione necessaria a realizzare la neutralità e, pertanto,

le amministrazioni coinvolte devono far ricorso alle proprie capacità assunzionali,

queste ultime risultando erose dal processo di acquisizione di personale in mobilità.

7. Deve essere, invero, considerato che nel nuovo regime assunzionale (riferito,

per ciò che interessa il presente parere, ai comuni) “(viene) in rilievo, non più la spesa del

personale dell’intera pubblica amministrazione, bensì la spesa complessiva di personale del

singolo ente. Infatti, il nuovo regime introdotto dall’art. 33 richiede il rispetto di determinate

soglie di spesa relativa a tutto il personale di un singolo ente, calcolate in termini percentuali

rispetto alla media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati. Si tratta,

quindi, della necessità che la spesa del personale non superi determinate soglie e, evidentemente

tali soglie fanno riferimento al singolo ente e non a quella dell’intero comparto pubblica

amministrazione” (Sezione regionale di controllo per il Piemonte, Delibera n.

169/2020/SRCPIE/PAR).

8. Va evidenziato, in tal senso, che il criterio del turnover e quello della

sostenibilità finanziaria appaiono disomogenei e tali da non consentire la reciproca

fungibilità.

8

Dal lato dei comuni, infatti, la determinazione dei nuovi spazi assunzionali non

investe il comparto delle pubbliche amministrazioni, ma la spesa del singolo ente,

calcolata in termini percentuali rispetto alla media delle entrate correnti dell’ultimo

triennio. Ne consegue che si disattiva quell’effetto di neutralità finanziaria che la

mobilità in passato garantiva, in quanto non è certo che si realizzi il mancato aumento

della spesa del personale sull’intero comparto pubblico, secondo il meccanismo sopra

descritto, che opera sia sull’ente in entrata sia sull’ente in uscita (Sezione regionale di

controllo per il Piemonte, Delibera n. 169/2020/SRCPIE/PAR; Sez. contr. Lombardia,

delib. 74/2020/PAR).

Pertanto, la mobilità tra gli enti in esame non può considerarsi neutra, in quanto

la spesa – predefinita per le unioni di comuni nella misura delle cessazioni – è

suscettibile di subire variazioni incrementali per il personale dei comuni.

9. Anche le linee di orientamento ministeriale emesse a firma congiunta del

Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro dell’economia e delle finanze

e del Ministro per l’interno evidenziano che: “le amministrazioni di altri comparti, nonché

province e città metropolitane, che acquisiranno personale in mobilità da comuni assoggettati

alla neo-introdotta normativa non potranno più considerare l’assunzione neutrale ai fini della

finanza pubblica ma dovranno effettuarla a valere sulle proprie facoltà assunzionali. Quanto

precede al fine di assicurare la neutralità della procedura di mobilità a livello di finanza pubblica

complessiva” (circ. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione

pubblica, 13 maggio 2020).

E soggiunge la medesima circolare, con esplicito riferimento agli enti locali che

applicano la regola della sostenibilità finanziaria, che: “la definizione delle facoltà

assunzionali ancorate alla sostenibilità finanziaria implica una necessaria lettura orientata

della norma recata dall'art. 14, comma 7, del decreto-legge n. 95/2012”, e, pertanto, che la

stessa “deve ritenersi non operante per i comuni che siano pienamente assoggettati alla vigenza

della disciplina fondata sulla sostenibilità finanziaria” (Dipartimento della Funzione

pubblica, ibidem).

10. Questa Sezione ritiene che un’interpretazione “orientata” possa giustificarsi

in tutti i casi in cui, vertendosi in tema di mobilità, non si realizzi quell’effetto di

neutralità finanziaria che era alla base della norma del 2012.

Il punto appare confermato, con riferimento specifico alla mobilità tra unioni di

comuni e comuni, anche dalla nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze -

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 254041 del 24 settembre 2021,

ove si afferma che: “nel caso in cui le unioni di comuni acquisiscano personale in mobilità dai

comuni assoggettati alla neo-introdotta normativa fondata sul nuovo criterio della sostenibilità

finanziaria, le stesse non potranno considerare l’assunzione neutrale ai fini della finanza

pubblica ma dovranno effettuarla a valere sulle proprie facoltà assunzionali, con applicazione

di analogo criterio nei casi, peraltro di natura eccezionale, di passaggio in mobilità dalle unioni

di comuni ai comuni”.

9

Secondo tale lettura, il già richiamato art. 14, comma 7, è esclusivamente

riconducibile al contesto delle limitazioni assunzionali da turnover e pertanto non

opera quando la mobilità trovi attuazione da e verso enti soggetti alla nuova disciplina

della sostenibilità finanziaria, non essendo prospettabile in riferimento a tali enti una

mobilità finanziariamente neutra.

Se così non fosse, se cioè all’art. 14, comma 7, venisse riconosciuta valenza

applicativa anche in assenza del presupposto della neutralità finanziaria, nel caso di

trasferimento per mobilità tra due enti, di cui uno assoggettato alla disciplina del

turnover e l’altro a diverso regime, la capacità assunzionale del primo ente verrebbe ad

essere incisa sia in entrata, sia in uscita. Nel caso di mobilità in entrata, infatti, come

già detto più volte, la capacità assunzionale dell’ente in turnover si contrarrebbe; nel

caso di mobilità in uscita, non gli sarebbe consentito alcun recupero di capacità

assunzionale.

Applicando tale soluzione alla fattispecie del trasferimento reciproco e

contestuale di personale (mobilità compensativa o da interscambio) tra unioni di

comuni e comuni, che forma oggetto dell’odierna richiesta di parere, questa doppia

incisione delle facoltà assunzionali produrrebbe un risultato netto di perdita di una

unità di personale per l’ente in turnover, giacché esso – acquisendo una unità di

personale in mobilità dall’ente in regime di sostenibilità finanziaria – verrebbe a

consumare la propria capacità assunzionale ma, al contempo, si vedrebbe preclusa la

possibilità di considerare come utile, ai fini della espansione delle proprie facoltà

assunzionali, il passaggio inverso (cessione) di un proprio dipendente in mobilità

verso l’ente di provenienza dell’unità trasferita (che è a sua volta obbligato a

considerare il duplice trasferimento nel calcolo della propria soglia di sostenibilità).

Una simile opzione interpretativa sembra eccedere il risultato perseguito dal

legislatore, che ha disciplinato l’istituto della mobilità non a fini di riduzione della

consistenza numerica dei dipendenti, ma a fini di una ottimale distribuzione del

personale, con invarianza dei saldi complessivi. La penalizzazione che ne risulterebbe,

in termini assunzionali, per l’ente in turnover, si porrebbe in definitiva in contrasto con

il favor dimostrato dal legislatore stesso verso l’istituto.

11. Con riferimento all’ipotesi di mobilità tra enti non assoggettati al medesimo

regime vincolistico assunzionale, può essere utile richiamare anche la giurisprudenza

delle Sezioni riunite, sia pur antecedente al d.l. n. 95/2012, ove si riconosce che, nel

caso in cui un ente sottoposto a limitazioni dia l’assenso al trasferimento di un proprio

dipendente presso amministrazioni non soggette a vincoli assunzionali, “per l’ente

ricevente, la mobilità in entrata si configura a tutti gli effetti come ingresso di una nuova unità

di personale, risultato che potrebbe essere alternativamente ottenuto attraverso il ricorso alle

normali procedure di reclutamento, non ponendosi il problema dell’imputazione del

trasferimento ad un non previsto contingente di nuove assunzioni. In tale ipotesi non osterebbe

alla neutralità finanziaria dell’operazione considerare la cessione per mobilità come utile ai fini

del calcolo delle nuove assunzioni consentite all’ente di provenienza del dipendente... (cfr.

10

SS.RR. in sede di controllo, deliberazione n. 59/CONTR/2010)”. Il principio di diritto

conseguentemente affermato nella medesima delibera è pertanto che: “Relativamente

agli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno, nei confronti dei quali operano i

vincoli in materia di assunzione previsti dall’articolo 1, comma 562 della legge n. 296 del 2006,

le cessioni per mobilità volontaria possono essere considerate come equiparabili a quelle

intervenute per collocamento a riposo nella sola ipotesi in cui l’ente ricevente non sia a sua volta

sottoposto a vincoli assunzionali”.

12. Conclusivamente, nell’ipotesi di mobilità compensativa tra unioni di comuni

e comuni, stante il diverso regime limitativo delle assunzioni e la conseguente

preclusione all’operatività della neutralità finanziaria, la Sezione ritiene che, per

quanto riguarda l’acquisizione di personale in entrata, l’unione di comuni ricevente

consumi la propria capacità assunzionale; mentre, per quanto riguarda il trasferimento

di personale in uscita, l’impossibilità di realizzare una mobilità finanziariamente

neutra faccia venir meno i presupposti per l’applicabilità dell’art. 14, comma 7, d.l. n.

95/2012 e consenta all’unione cedente il recupero della capacità assunzionale

corrispondente.

P.Q.M.

Nelle suesposte considerazioni è il deliberato della Corte dei conti - Sezione

regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dall’Unione

Montana dei Comuni del Mugello, con la nota in epigrafe indicata.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa a cura della Segreteria al

Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana e, per

conoscenza, al Presidente dell’ente richiedente.

Così deciso in Firenze, nelle Camere di consiglio del 21 settembre e del 3 ottobre

2023.

Il Relatore Il Presidente

Matteo Lariccia Maria Annunziata Rucireta
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 21 novembre 2023.

Il funzionario preposto al Servizio di supporto
Cristina Baldini

(firmato digitalmente)

Allegati
Testo atto (192.43 KB)
Data
Oggetto
Unione Montana dei Comuni del Mugello - Richiesta di parere del Presidente sul calcolo corretto della capacità assunzionale nell’ipotesi di mobilità volontaria per interscambio tra unioni di comuni e comuni.
id
USZCymtSSy2plvS2BYXxzA
Anno
2023
Numero
206/2023/PAR
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Ultimo aggiornamento: 05/02/2026

Inviato da f.consumi il 16 Agosto 2025
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